***
Nello specifico, testualmente: “Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.”
Pertanto, se fino ad oggi, durante le restrizioni da Covid19, gli Amministratori si sono interrogati sulla fattibilità e validità o meno delle cosiddette assemblee da remoto dovendo concludere, prudenzialmente, per la risposta negativa e se alcuni Condomini sono riusciti a portare avanti le attività assembleari in spazi all’aperto e con il rispetto della distanza di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale, oggi è ormai pacificamente riammesso lo svolgimento delle assemblee condominiali anche in spazi chiusi e anche per presenza fisica seppur nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
Ora, è pur vero che la risposta alla Faq del Governo lascia agli Amministratori la valutazione di molte variabili come la scelta di locali adeguati per capienza, ventilazione e accesso, la misurazione delle temperatura corporea all’ingresso, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la verifica circa la non soggezione a quarantena dei condomini partecipanti ecc., ma senza dubbio la stessa è uno step importante per la ripresa delle ordinarie attività degli Amministratori.
Inoltre, lo sblocco delle assemblee non poteva essere più atteso soprattutto alla luce del Super Ecobonus 110% previsto nel Decreto Rilancio.
Per godere dello stesso, infatti, sarà necessaria una delibera validamente assunta con il voto favorevole di almeno un terzo dei millesimi se la stessa avviene sulla base di una diagnosi energetica effettuata da un tecnico abilitato oppure con il voto favorevole di almeno 500 millesimi oltre alla maggioranza dei presenti se non c’è detta diagnosi preliminare.
Si ricorda, poi, che per godere del Super Ecobonus gli interventi devono avere ad oggetto:
- installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
- interventi di coibentazione;
- riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
- installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
- rifacimento facciate;
- lavori condominiali di efficientamento energetico;
- impianti fotovoltaici;
- messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico;
- acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
Infine, sempre ai fini del godimento dell’incentivo, i lavori dovranno essere realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e dovranno migliorare la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, far conseguire la classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Via libera quindi alle assemblee e alle delibere per godere del Super Ecobonus 110%, un piccolo passo verso il ritorno alla normalità.