13 Marzo 2020

La condotta “abnorme” del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro

ANDREA PUCCIO

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Abstract

La tematica della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio ha subìto, nel corso degli ultimi anni, importanti evoluzioni interpretative ad opera della giurisprudenza, in particolar modo per quanto concerne la possibile rilevanza “esimente” della condotta cd. “abnorme” posta in essere dal lavoratore.

Molti infortuni sul lavoro, infatti, sono caratterizzati dall’esecuzione di operazioni, altamente rischiose, non correttamente espletate, ovvero dalla realizzazione di comportamenti imprudenti e/o gravemente disattenti da parte dei lavoratori.

Anche di recente, questi accadimenti sono stati opportunamente valutati al fine di affermare o meno una responsabilità penale in capo a colui che, tradizionalmente, è titolare della posizione di garanzia, volta a preservare la salute e sicurezza dei propri dipendenti e di coloro che operano nei luoghi di lavoro.

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Storicamente, l’intero impianto normativo in questa materia è improntato sulla figura del datore di lavoro quale garante “assoluto” dell’incolumità fisica dei lavoratori. La posizione di garanzia si estrinseca nel dovere di evitare la verificazione di eventi lesivi, anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguenza di eventuali negligenze dei lavoratori medesimi.

Di per sé, quindi, il datore di lavoro non è esente da colpa per il solo fatto che l’“errore” sia commesso dal dipendente nell’esecuzione della propria attività lavorativa; il garante, infatti, può essere comunque chiamato a rispondere penalmente, pur avendo approntato adeguati presidi e rispettato ogni obbligo che la legge e la buona prassi operativa impongono.

Se questo è il quadro di riferimento, sempre più spesso si nota una particolare attenzione per le ipotesi in cui il comportamento negligente e imprudente del lavoratore finisca, di fatto, per andare oltre i compiti assegnati, collocandosi in un alveo di totale imprevedibilità.

Ciò, evidentemente, fa sorgere un interrogativo in ordine all’idoneità della predetta condotta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.

A tale proposito, è doveroso precisare che l’agire imprudente del lavoratore può rilevare sia nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell’interruzione del nesso causale, sia nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro.

I recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, infatti, hanno evidenziato che, qualora la condotta del lavoratore sia del tutto esorbitante ed incompatibile rispetto alle procedure operative alle quali lo stesso è addetto, la stessa determina l’interruzione del nesso causale tra il comportamento contestato al datore di lavoro e l’evento lesivo occorso al dipendente.

Si tratta, in altri termini, di un comportamento così imprevedibile da collocarsi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La manovra cd. “abnorme” diventa la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare la lesione, innescando una categoria di rischio del tutto nuova e incongrua rispetto a quella che il datore di lavoro era originariamente tenuto a presidiare.

In questo senso, ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio (per non aver commesso il fatto) la condanna di un imprenditore per non aver effettuato idonea manutenzione sul macchinario utilizzato dal dipendente, applicando il principio per cui “il comportamento del lavoratore va ritenuto abnorme allorquando, pur rientrando nelle mansioni che gli sono state attribuite, consista in una condotta radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte anche imprudenti di un lavoratore nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia” (così, Cass. sez. IV, 29.3.2018, n. 31615).

Sempre nell’ottica di meglio delineare ed arginare la responsabilità datoriale, merita di essere citata anche una ancor più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. sez. IV, 16.4.2019, n. 32507), la quale ha precisato che l’agire imprudente del lavoratore può rilevare non solo sotto il profilo della causalità e, quindi, dell’elemento oggettivo del reato, ma anche nell’ottica dell’elemento soggettivo, per escludere la colpa in capo al datore di lavoro.

In sostanza, nelle ipotesi di manovre obiettivamente imprudenti, occorre avere riguardo anche al rapporto tra la specifica norma cautelare asseritamente violata e la concreta verificazione dell’evento lesivo.

Il caso concreto affrontato in sentenza è emblematico: al legale rappresentante di una società operante nel settore della raccolta rifiuti si addebitava la morte di un dipendente caduto da un camion al quale si era “appeso”, nonostante la mancanza di apposita pedana. E’ evidente, scrive la Corte, che l’operazione rientrava nelle mansioni del lavoratore e, quindi, non poteva parlarsi propriamente di abnormità. Pur tuttavia, a fronte della specifica contestazione di non aver formato/informato il lavoratore e di non aver vigilato, il datore di lavoro è stato assolto per carenza di colpa, per le seguenti ragioni: anche laddove fosse stata erogata la formazione, l’evento si sarebbe comunque verificato (la manovra era assai pericolosa ed il lavoratore era persona esperta); l’addebito di omessa vigilanza era basato su una condotta “inesigibile” da parte del datore di lavoro, il quale, peraltro, aveva organizzato la sicurezza affinché vi fossero idonee figure (capisquadra) preposte alla costante attività di controllo.

Le pronunce di cui sopra contengono importanti principi, che è sempre opportuno calare nell’ambito dei processi penali per infortunio, con l’indispensabile supporto qualificato di consulenti che delineino gli aspetti tecnici sui quali possa essere fondata l’imprevedibilità della condotta del lavoratore, al fine di evitare che il datore di lavoro possa essere considerato “sempre e comunque” responsabile, secondo i canoni della responsabilità oggettiva “di posizione”, del tutto inaccettabile nel nostro ordinamento giuridico.

 

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