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Nella negoziazione dei contratti di appalto che hanno ad oggetto la realizzazione di componenti per impianti industriali – quali, ad esempio, torri di raffreddamento, refrigeratori adiabatici, reattori, impianti di trattamento delle acque – si rende necessario disciplinare anche la prestazione di un vettore per il trasporto dei ridetti componenti ogni qualvolta questi ultimi siano destinati a (o debbano essere assemblati in) un luogo diverso da quello di produzione, sovente in altra parte del pianeta.
In particolare, la consegna dei componenti al vettore, nel contesto degli impegni reciprocamente assunti dalle parti, deve essere regolamentata in maniera chiara, in quanto essa può assumere rilievo in relazione alla operatività della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera cui l’appaltatore è tenuto ai sensi dell’art. 1667, co. 1, cod. civ.
Invero, quando l’appaltatore, pur terminata l’opera, sia tenuto ad ulteriori adempimenti da eseguire nel luogo di destinazione dell’opera stessa (i.e. montaggio, installazione, collegamento con le fonti di alimentazione; collaudo ecc.), non sussiste alcun rischio di decadenza dalla ridetta garanzia né di anticipata decorrenza del relativo termine di prescrizione.
In tali evenienze, infatti, la consegna dell’opera al vettore non libera l’appaltatore dagli obblighi che egli ha assunto con il contratto di appalto ed essa, pertanto, non può essere qualificata né quale dies a quo per il decorso del ridetto termine prescrizionale né quale momento di consegna dell’opera.
Neppure rileva, nel quadro appena delineato, la circostanza che il vettore sia stato fornito dal committente o che sia stato scelto dall’appaltatore: nell’un caso e nell’altro, infatti, il contratto di appalto non può dirsi comunque eseguito, con la conseguenza che la consegna dei componenti al vettore deve considerarsi quale mera fase intermedia nell’esecuzione del contratto di appalto medesimo.
Ne deriva che, quand’anche il vettore sia stato fornito dal committente e di questo possa essere considerato alla stregua di un ausiliario, la consegna dei componenti non potrà considerarsi né tale ai sensi dell’art. 1665 cod. civ. né coincidente con il «giorno della consegna dell’opera» di cui è menzione all’art. 1667, co. 4, cod. civ.
Diversa è l’ipotesi in cui l’opera commissionata, destinata ad essere installata in un luogo diverso da quello di realizzazione, non richieda attività ulteriori ed accessorie da eseguire in loco, di talché la prestazione dell’appaltatore può ritenersi esaurita con la fornitura dell’opera.
In tale ultimo caso, la consegna al committente coincide con la consegna al vettore (marittimo o aereo) e, pertanto, con il giorno dell’imbarco, allorché, ovviamente, il vettore sia fornito dal committente medesimo.
È in quel momento, salvo diverso accordo delle parti, che il committente ha il diritto di verificare l’opera compiuta (art. 1665 cod. civ.), ma, soprattutto, l’onere di appurare che la stessa sia idonea allo scopo cui essa è destinata ed esente, quindi, da vizi e difformità tali da incidere sul suo corretto funzionamento. Ove il committente non assolva a tale onere ovvero non comunichi i risultati della verifica eseguita ovvero, ancora, accetti la consegna dell’opera senza alcuna riserva (ivi compresa la riserva di successiva verifica), l’opera si intende accettata.