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La decisione
Il caso riguarda un ricorso presentato da un lavoratore in somministrazione che aveva denunciato l’illegittimità dei numerosi contratti di lavoro intercorsi con una azienda utilizzatrice nel corso di circa tre anni, da giugno 2005 a ottobre 2008, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice.
L’azienda, costituitasi in giudizio, si è difesa sostenendo che alla base di tali numerosi contratti di lavoro in somministrazione vi erano specifiche esigenze produttive, la cui durata non sempre risultava essere prevedibile a priori.
Il Tribunale di primo grado inizialmente, e la Corte d’Appello poi, hanno accolto le richieste del lavoratore, sostenendo che la società non avesse dimostrato il nesso causale tra le esigenze produttive dichiarate ed i vari rapporti di lavoro, non essendoci coincidenza tra la durata delle prime e la durata dei contratti di lavoro.
La Corte di Cassazione, invece, ha riformato le sentenze precedenti. Secondo la Suprema Corte, infatti, al giudice di merito non è concesso sindacare le scelte tecniche, organizzative o produttive, che spettano esclusivamente all’imprenditore-utilizzatore secondo l’art. 27 del D.lgs 276/2003. Tale articolo, oggi abrogato, stabilisce che: “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore
In sintesi, nell’ambito di un contratto di somministrazione regolare ed in presenza di causali legittime, le scelte dell’utilizzatore relative alla durata dei vari rapporti di somministrazione, non possono essere sindacate dal giudice, il cui controllo può riguardare la legittimità delle causali e del relativo rapporto di lavoro.
La disciplina attuale
La disciplina del rapporto di lavoro in somministrazione contenuta nel D.lgs 276/2003 è stata abrogata e sostituita dal D.lgs 81/ 2015 (jobs Act), a sua volta modificato dalla L. 87 del 2018 (Decreto Dignità).
La disciplina precedente, e relativa ai fatti della sentenza, giustificava il ricorso al lavoro in somministrazione solo a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”.
Il Decreto Dignità, attualmente vigente, invece prevede una disciplina diversa a seconda della durata del contratto di somministrazione:
- In caso di stipula di contratto di lavoro in somministrazione di durata inferiore ai 12 mesi, non è prevista l’indicazione di alcuna causale o di ragioni produttiva giustificatrici;
- Qualora, invece, il contratto di somministrazione abbia durata superiore ai 12 mesi, e fino ad un massimo di 24 mesi, allora sarà necessaria l’indicazione di specifiche causali. Il contratto potrà avere una durata superiore al periodo indicato solo in presenza di: 1) esigenze temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività; 2) ragioni sostitutive; 3) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività.
Nei testi attualmente vigenti, dunque, non vi è un articolo dal contenuto analogo all’art.27 D.lgs 276/2003, oggetto della sentenza.
I possibili scenari
Pertanto, ci si è chiesto se, in caso di contenzioso, il controllo del giudice debba limitarsi esclusivamente all’esistenza delle c.d. causali, oppure possa estendersi fino a sindacare nel merito le valutazioni dell’utilizzatore.
In tale ottica, vi è chi ha visto, nella sentenza in oggetto, una prima traccia dell’orientamento della Cassazione in materia di causali e controllo giudiziale, sostenendo che la ratio della sentenza sarebbe quella di preservare il diritto alla libera iniziativa economica di cui all’ art.41. Cost.
L’esplicito richiamo esclusivamente all’art. 27 D.lgs 276/2003, tuttavia, suggerisce una lettura più cauta della sentenza. Tale norma, infatti, ha sempre definito in maniera chiara i confini tra il sindacato del giudice ed i poteri organizzativi del datore di lavoro-utilizzatore.
In questo contesto così incerto, appare, dunque, evidente la necessità di un intervento legislativo volto a definire i limiti del controllo giurisdizionale sia in relazione ai casi che rientrano nell’ambito di applicazione delle c.d. causali, sia in relazione al potere dell’utilizzatore di determinare la durata dei vari contratti in somministrazione (qualora gli stessi durino più di 12 mesi).
Proprio con l’intenzione di sopperire a tali lacune, le associazioni datoriali e sindacali hanno stipulato diversi accordi in deroga alla disciplina legislativa. Ciò è avvenuto soprattutto in quei settori in cui, data la specialità dei rapporti di lavoro, l’autonomia gestionale del datore di lavoro risulta fondamentale ed intrinseca all’attività stessa. In tali casi, infatti, viene riconosciuta la necessità di superare i limiti imposti dalla legge, ed in particolare dalle c.d. causali, al fine di consentire la crescita e garantire l’occupazione.