09 Luglio 2018

I controlli reciproci tra collegio sindacale e Organismo di Vigilanza

MAURIZIO ARENA

Immagine dell'articolo: <span>I controlli reciproci tra collegio sindacale e Organismo di Vigilanza</span>

Abstract

Quello dei controlli reciproci è un tema da considerare, di regola, nell’ambito di una fisiologica (continua e approfondita) collaborazione tra il collegio sindacale e l’Organismo di Vigilanza, al fine di consentire alla società un’adeguata gestione dei rischi.

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Ai sindaci di una società quotata veniva contestato dalla CONSOB di non avere vigilato sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sull'affidabilità del sistema di controllo interno e amministrativo-contabile, né sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento, ai quali la società aveva dichiarato di attenersi mediante informativa al pubblico.

Secondo la CONSOB i sindaci erano stati inadempienti al dovere di vigilare sul carente sistema di controllo interno e sulla struttura organizzativa della società, con riguardo ai sistemi organizzativo, informatico, di controllo della gestione e amministrativo-contabile, stante anche la carenza di presidi e controlli adeguati sul sistema delle deleghe.

Ulteriori contestazioni riguardavano l'omesso controllo sulle iniziative dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, per la prevenzione dei reati connessi alla redazione dei bilanci.

I sindaci venivano sanzionati.

La Corte d’Appello confermava il giudizio di responsabilità degli opponenti, con esclusione dell'addebito relativo all'omesso controllo sull'attività dell'Organismo di vigilanza, in quanto organo dotato di autonomi poteri ispettivi rispetto al quale non si giustificava l'ulteriore vigilanza da parte del collegio sindacale e, di conseguenza, riduceva l'importo delle sanzioni.

A medesime conclusioni perveniva la Cassazione (Cass. civile, sez. I, 29 marzo 2018, n. 6037).

Di regola tra collegio sindacale e OdV deve esserci collaborazione informativa (riunioni, scambio di documenti, concertata attività di controllo), certamente esulando dalla fisiologia un controllo costante di un organo sull’attività dell’altro.

Tuttavia, non si può escludere che entrambi gli organi possano esaminare e sindacare talune attività o, soprattutto, omissioni dell’altro (il che mi induce, ancora oggi, a dubitare fortemente della bontà della scelta legislativa di consentire la coincidenza dei due organi nelle società di capitali).

Chi si occupa di D.Lgs. 231 pensa, innanzitutto, al controllo dell’OdV sull’attività dei sindaci in quanto soggetti attivi di alcuni reati societari.

Ma è possibile che l’OdV non adempia correttamente alle sue funzioni, nel qual caso il collegio potrebbe censurare talune attività – od omissioni- dell’OdV se queste possono pregiudicare l’adeguatezza del sistema di controllo interno e, in definitiva, il rispetto della legge 231.

In un noto procedimento penale a carico di alcune società farmaceutiche di qualche anno fa i periti del G.I.P., in sede di incidente cautelare, formularono sulla questione alcune interessanti considerazioni:

Sul piano istituzionale, la presenza nell’OdV, in veste di presidente, di un membro del collegio sindacale innesca un conflitto di interessi, dovuto al fatto che entrambi gli organismi svolgono attività di controllo e di vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.

Si pensi ai controlli che il collegio sindacale è chiamato a svolgere nel confronto dell’OdV per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni regolamentari, il funzionamento dell’organo (se si riunisca nei tempi previsti, ecc.) e la gestione contabile del budget assegnato. Ferma l’insindacabilità, nel merito, della strategia operativa dell’OdV, il collegio sindacale vigila sulla regolarità (formale, amministrativa e contabile) dell’attività posta in essere dall’OdV.

Specularmente, l’OdV deve esercitare controlli su alcuni reati societari, presupposto della responsabilità dell’ente (tra i quali il falso in bilancio), sui quali svolge un’attività di vigilanza anche il collegio sindacale.

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