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Contesto normativo
Il Protocollo si colloca nell’ambito delle misure di sicurezza anti-contagio richieste dal Governo italiano ai datori di lavoro per la prosecuzione dell’attività lavorativa e costituisce una integrazione e completamento del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Confindustria e le rappresentanze sindacali ed in attuazione di quanto previsto all’art. 1 comma 1 n. 9) del DPCM 11 Marzo 2020 e successive modificazioni.
Come noto, in virtù delle norme emanate dal Governo, l’eventuale prosecuzione delle attività “non consentite” viene subordinata all’adozione da parte dell’impresa di un proprio Protocollo anti-contagio.
Analoghe misure di sicurezza dovranno poi presumibilmente essere implementate dalle aziende nel momento in cui sarà consentita una generalizzata riapertura delle produzioni, almeno sino a quando perdurerà l’emergenza Covid19.
Per quanto concerne specificamente la filiera della moda, numerose aziende si sono viste costrette ad interrompere lo svolgimento delle rispettive attività produttive, fatta eccezione per quelle rientranti nell’esenzione normativamente prevista, nonché per quelle attività reputate essenziali per assicurare la continuità delle filiere di cui al menzionato allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020.
In vista della futura riapertura generalizzata, gli operatori del settore già da tempo hanno iniziato a pianificare misure tecniche ed organizzative volte a ridurre le occasioni di contagio nell’ambiente di lavoro.
In tale contesto, Confindustria Moda e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto di recente un Protocollo condiviso e specifico per il settore moda, che integra ed implementa il sopra menzionato Protocollo del 14 marzo.
L’intenzione è dunque quella di offrire alle imprese del settore della moda un complesso di misure, da reputarsi aggiuntive rispetto a quelle normativamente stabilite ed a quelle individuate nel Protocollo del 14 marzo 2020, per perseguire l’obiettivo di coniugare la tutela e la salute dei lavoratori con la ripresa dell’attività produttiva e di tutte le attività connesse, a seguito del blocco previsto dal DPCM 20 Aprile 2020.
Le nuove misure anti-contagio introdotte nel Protocollo Moda
Al fine di garantire una ripresa dell’attività che tuteli al massimo la salute dei lavoratori, il Protocollo del Settore Moda ha aggiunto nuove misure di sicurezza.
Tra queste si segnala la costituzione di un Comitato aziendale deputato all’applicazione e verifica delle misure di sicurezza anti-contagio. Ciascuna impresa, pertanto, sarà chiamata ad istituire un proprio Comitato, con la partecipazione del datore di lavoro (o suo delegato), del medico competente, dell’RLS e delle rappresentanze sindacali aziendali.
Inoltre, per quanto concerne gli obblighi informativi, si richiede alle aziende di adottare preventivamente, dunque prima della ripresa dell’attività lavorativa, un programma di informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza adottate.
Il Protocollo indica altresì in dettaglio le informazioni che dovranno essere rese preventivamente, quali, ad esempio: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali, il divieto di recarsi o permanere in azienda in presenza dei sintomi, l’impegno da parte del lavoratore al rispetto delle prescrizioni dell’Autorità sanitaria e del datore di lavoro e ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di presenza di sintomi.
In aggiunta a quanto sopra, ulteriore novità è rappresentata dall’obbligo da parte dei dipendenti di provvedere al controllo della temperatura prima di lasciare il proprio domicilio e recarsi nel luogo di lavoro, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, già prevista dal Protocollo del 14 marzo 2020, di predisporre all’ingresso dei locali aziendali dei presidi per la rilevazione della temperatura corporea.
Specifiche disposizioni sono state altresì dedicate al tema dello spostamento del lavoratore dal proprio domicilio ai locali aziendali. A tal riguardo, vengono in considerazione tre distinte ipotesi:
- Trasporto organizzato dall’azienda: l’azienda dovrà garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- Mezzi propri: i lavoratori sono invitati ad effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi propri, preferibilmente in forma individuale;
- Mezzi pubblici: i lavoratori dovranno essere dotati di mascherina ed istruiti sulle migliori prassi di igiene e comportamento. Qualora inoltre il numero dei lavoratori sia rilevante e non sia possibile impiegare soluzioni alternative al mezzo pubblico, l’azienda è invitata a coordinarsi con le autorità locali per individuare misure idonee a ridurre il rischio di contagio.
In aggiunta a quanto sopra, permangono le misure già indicate con il Protocollo del 14 marzo 2020 in merito agli ingressi scaglionati dei dipendenti e dei fornitori esterni, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e all’utilizzo di spazi comuni. Si prescrive inoltre, oltra alla giornaliera pulizia dei locali, una sanificazione settimanale delle aree.
Infine, è richiesto alle imprese di mantenere una organizzazione aziendale più flessibile, attraverso la promozione dello smart working e la rimodulazione dei livelli produttivi.
In particolare, per tutto il periodo di emergenza dovuta al Covid19, si richiede alle aziende di disporre la chiusura di tutti i reparti e uffici diversi dalla produzione o, comunque di quelli per i quali è possibile la prosecuzione del lavoro attraverso lo smart working.
Le misure contenute nel Protocollo, come emerge dalle premesse del documento, costituiscono il terreno per la ripartenza di un settore ad oggi estremamente colpito dalla diffusione del Covid19.
Tuttavia, ciascuna azienda dovrà poi implementare un proprio Protocollo che tenga in considerazione le specificità e le caratteristiche della rispettiva realtà imprenditoriale.
Ciò comporterà una attenta analisi e valutazione dei fattori di rischio onde eliminare le possibili occasioni di contagio, in relazione alla specifica realtà interessata.
Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione dell'Avv. Marta Tonioni, Associate di Zunarelli Studio Legale Associato.