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L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020, infatti, ha previsto ulteriori limitazioni alle attività produttive e professionali, prescrivendo su tutto il territorio nazionale e fino alla data del 25 marzo p.v., oltre alla sospensione delle attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione, anche l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’implementazione di strumenti di protezione individuale.
A fronte di ciò, è ancora più impellente l’esigenza di provvedere, a stretto giro, all’adozione di misure precauzionali volte al contenimento del rischio pandemico, soprattutto con riferimento alle situazioni che comportano la compresenza di più persone ed in cui, di conseguenza, più concreto è il rischio di contagio.
Come noto, l'attivazione delle Società in tal senso trova il suo fondamento normativo non solo (e non tanto) nelle più recenti prescrizioni governative, ma anche (e soprattutto) nell’art. 2087 c.c. e nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), che pongono in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori, anche dal cd. “rischio biologico”.
Sebbene nel caso di specie l’esposizione al rischio biologico non sia intrinsecamente connessa all’attività professionale e, quindi, il predetto rischio possa essere considerato “generico”, è opportuno che le Società provvedano a:
- valutare i rischi di contagio in azienda, coinvolgendo le funzioni con attribuzioni in materia antinfortunistica (Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente) e aggiornare il DVR, individuando, se possibile, una figura aziendale ovvero un Comitato ad hoc, preposto a monitorare gli aggiornamenti inerenti all'evento costantemente forniti dalle fonti istituzionali, quali il Governo Italiano, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la Regione competente ed il Ministero della Salute;
- coinvolgere i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali dovranno essere consultati, ex art. 50 D.lgs. 81/2008, in sede di aggiornamento della valutazione dei rischi;
- attuare una capillare ed efficace campagna informativa volta a garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni a fine di contenere la diffusione del virus.
Quanto ai protocolli anti-contagio, si segnala, come noto, la recente adozione di un protocollo di gestione delle emergenze, emesso nella giornata di sabato 14 marzo u.s. dal Governo, d’intesa con le Parti Sociali, che fornisce indicazioni operative a tutte le Società che in queste settimane intendano proseguire la loro attività produttiva.
In particolare è opportuno che le società adottino misure di sicurezza chiare ed efficaci, come ad esempio:
- la sensibilizzazione della popolazione aziendale al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle secrezioni respiratorie e delle mani, verificando che sia sempre messo a disposizione, in più locali della Società, dispenser di igienizzanti a base alcolica;
- la sospensione di trasferte di lavoro e il contingentamento degli spostamenti nei siti produttivi;
- la promozione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali;
- la limitazione di riunioni, incontri e contatti con soggetti esterni, garantendo, soprattutto con riguardo al personale di front office, il rispetto delle distanze interpersonali minime, mediante apposita segnaletica orizzontale o schermi protettivi ai desk;
- una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni e la frequente ventilazione degli ambienti di lavoro;
- la consegna ai lavoratori, impegnati nei reparti produttivi o negli uffici in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale minima di un metro, di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti monouso in nitrile e mascherine con filtro) e una corretta attività formativa sul relativo utilizzo;
- il contingentamento dell’accesso alle aree comuni.
La previsione di simili cautele, come noto, assume rilievo anche in termini di compliance aziendale, rappresentando un efficace strumento di verifica dell’adeguatezza del Modello Organizzativo adottato dalla Società al fine di prevenire i reati di cui all’art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001.
In tal caso, anche un continuo coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare la conformità delle misure adottate in ordine alla prevenzione dei reati, rappresenterà elemento idoneo ad escludere la responsabilità della Società, in caso di eventuali “contestazioni 231”.