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La certificazione della Camera di commercio per documentare la causa di forza maggiore non è sufficiente in un eventuale contenzioso con la controparte. È uno degli approfondimenti contenuti in “Covid-19 e impossibilità di adempiere: cosa fare?”, una guida per le imprese che non riescono ad adempiere i propri obblighi contrattuali a causa dell’emergenza, elaborata dalla Sezione italiana della Camera di Commercio Internazionale (organizzazione mondiale delle imprese, fondata a Parigi nel 1919 e che si estende in oltre 100 Paesi nel mondo) con il contributo di Confindustria.
La prima raccomandazione consiste nella revisione di tutti i contratti pendenti. Si tratta di una mappatura non facile da eseguire, specie in tempi di smart working, ma che si rivela necessaria per avere un quadro chiaro delle situazioni in cui intervenire e dei rischi potenziali da contenere. La revisione di tutti i contratti è finalizzata a verificare: il termine entro cui devono essere eseguite le prestazioni, se il contratto preveda una clausola di forza maggiore e quale sia la legge applicabile al contratto.
Va rilevato che se il contratto non prevede una clausola di forza maggiore, si applicheranno i rimedi generali previsti dal diritto applicabile al caso concreto. Secondo il diritto italiano, possono trovare applicazione le norme del codice civile sull’impossibilità sopravvenuta o l’art. 91 del decreto Cura Italia, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento imposte dal Governo assume rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Se, invece, il contratto contiene una clausola di forza maggiore, è opportuno analizzarne attentamente il contenuto, per verificare se la pandemia e/o i provvedimenti della pubblica autorità siano contemplati o se, pur in mancanza di un espresso riferimento, l’emergenza sanitaria in atto possa intendersi ricompresa nell’elenco delle cause di forza maggiore. A questo punto occorre notificare correttamente l’evento alla controparte. Molto spesso questo tipo di clausola contrattuale prevede un termine entro il quale si deve comunicare l’insorgenza della causa di forza maggiore o che questa sia resa nota “without delay”. Anche nei rari casi in cui non è stabilito un termine, le Raccomandazioni consigliano di inviare la notifica il più tempestivamente possibile, in forma scritta e con le modalità indicate nel contratto e, comunque, con metodi che favoriscano la prova della ricezione, come la pec. Va ricordato che, a partire dal momento in cui riceve la notifica, la controparte ha diritto di sospendere la controprestazione. Inoltre, se l’adempimento diventa oggettivamente impossibile o la sospensione si protrae oltre il termine massimo eventualmente stabilito nel contratto, la parte che riceve la notifica ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto eventualmente già anticipato a titolo di corrispettivo.
Un altro aspetto significativo riguarda la certificazione della Camera di commercio: le Raccomandazioni, nel richiamare la circolare del Mise del 25 marzo, in cui si prevede il rilascio di documenti a supporto del commercio internazionale da parte delle Camere di commercio, ricordano che tale certificazione non sostituisce l’onere della prova.
Va ricordato, in proposito, che il ritardo o l’impossibilità di eseguire la prestazione devono essere dimostrati dall’impresa e, a tale riguardo, si chiarisce che, in un eventuale contenzioso, non è sufficiente produrre il certificato della CCIA, ma occorre anche documentare tutti gli sforzi posti in essere al fine di superare gli impedimenti prodotti dal Covid-19 e per ridurre i danni sofferti dalla controparte.