21 Aprile 2020

COVID-19: l’esenzione da dazi e Iva per le merci emergenziali e le linee guida Ue

SARA ARMELLA

Immagine dell'articolo: <span>COVID-19: l’esenzione da dazi e Iva per le merci emergenziali e le linee guida Ue</span>

Abstract

                               Aggiornato al 20.04.2020

Sono sospesi i versamenti di dazi e Iva all’importazione per le merci sanitarie necessarie a fronteggiare l’attuale emergenza. La decisione della Commissione Ue, insieme alle line guida in materia doganale, è stata anticipata dalle Autorità amministrative dei singoli Stati membri, compresa l’Agenzia delle dogane. Si va verso un maggior allineamento a livello europeo.

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La Commissione Ue, con la decisione 2020/491 del 3 aprile scorso, in risposta alle domande formulate dai Paesi membri ai sensi del regolamento n. 1186/2009, ha stabilito che per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione (Dpi), strumentazioni mediche (ad esempio, ventilatori polmonari), gli operatori non dovranno scontare dazi (che ammontano in media al 12% del costo di tali prodotti) e Iva. La decisione ha efficacia retroattiva e si applica anche alle importazioni già effettuate a decorrere dal 30 gennaio e per quelle da effettuare fino al termine del 31 luglio 2020.

Le operazioni possono essere ritenute esenti se le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da e per conto di enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso impegnate nel contrasto della pandemia.

L’esenzione disposta dalla Commissione potrà poi essere successivamente prorogata, se necessario.

La decisione segue alcune iniziative già intraprese dalle competenti Autorità doganali nazionali. L’Agenzia delle dogane, infatti, con la determinazione direttoriale, n. 101115 del 27 marzo, aveva sospeso dazi e Iva all’importazione per i prodotti sanitari destinati all’emergenza, avvalendosi della procedura di cui all’art. 76 del regolamento n. 1186/2009 e dall’art. 53 della direttiva n. 132/2009. Ai sensi di tali norme, in situazioni d’emergenza, gli Stati membri, in attesa di decisione della Commissione Ue, possono avviare agevolazioni a carattere temporaneo.

Successivamente, con la determinazione n. 107042 del 3 aprile, l’Agenzia ha dato attuazione a quanto deciso dalla Commissione, specificando che l’applicazione del beneficio dell’esenzione è comunque soggetta a verifiche dell’Ufficio competente per territorio.

L’esenzione dal pagamento dei dazi e dell’Iva avviene in via automatica e non richiede altro tipo di autorizzazione preventiva da parte delle autorità.

Nella nota 3 aprile 2020, n. 107046, destinata alle Associazioni di categoria, le Dogane precisano che, essendo intervenuta la decisione della Commissione, non è necessario un atto di impegno alla corresponsione dei diritti sospesi (previsto dalla determinazione del 27 marzo) bensì̀ quello a osservare le finalità̀ di collaborazione e solidarietà con le Autorità sanitarie, mentre resta la necessità dell’autocertificazione da parte del soggetto destinatario delle merci avente titolo al beneficio.

A tal proposito, sempre alle Associazioni di categoria è stata destinata la nota 8 aprile 2020, n. 11048, nella quale è precisato che, nel caso in cui l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario e che operi per conto e su mandato del suddetto, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento si devono produrre due autocertificazioni, una a carico del destinatario finale delle merci e la seconda, a carico dell’importatore che agisce per conto del destinatario. In quest’ultima si deve dichiarare che le merci, descritte per natura e quantità̀, sono importate su mandato del destinatario avente titolo.

Con la determinazione direttoriale 30 marzo 2020, n. 102131, l’Agenzia delle dogane ha, inoltre, attuato l’ordinanza del Commissario straordinario, 28 marzo 2020 n. 6/2020, la quale richiedeva l’applicazione di semplificazioni e agevolazioni in Dogana per lo sdoganamento dei dispositivi Dpi. L’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni ai fini delle procedure di “svincolo diretto” o di “svincolo celere”.

Sempre sul fronte Ue la DG Taxud della Commissione Ue ha emanato una serie di linee guida riguardanti l’emergenza Covid-19 (“Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency”) nel tentativo di rispondere ai numerosi interrogativi giunti dalle imprese di tutta l’Unione.

Pur avendo escluso una sospensione generalizzata per i pagamenti dei debiti doganali, l’Europa ha invitato gli Stati membri ad applicare puntualmente le norme del Codice doganale dell’Unione (in particolare, gli articoli 45 e 112) che consentono alle Dogane di sospendere, caso per caso, l’applicazione di una decisione o di concedere una dilazione di pagamento, anche senza interessi o senza garanzia. Tuttavia, gli operatori dovranno essere in grado di dimostrare che il puntuale adempimento avrebbe determinato gravi conseguenze di tipo economico e sociale.

La Commissione invita gli operatori economici dell’Unione a sottoporre alle autorità doganali dei Paesi membri solo decisioni (ad esempio in merito a autorizzazioni relative allo status di Aeo o esportatore abituale) aventi natura emergenziale e non rimandabili.

Considerati i numerosi quesiti inviati con riferimento alle autorizzazioni, l’Agenzia delle dogane ha inteso rassicurare gli operatori, dando piena attuazione alle direttive fornite dalla DG Taxud-Custom.

Di particolare importanza nella guida emessa dalla Commissione Ue è anche la previsione di una deroga all’art. 120 del Codice doganale dell’Unione per permettere agli operatori di prolungare il termine di 90 giorni per la detenzione di merce in magazzino se, a causa di eventi riconducibili all’epidemia, non possono effettuare lo sdoganamento o la ri-esportazione. In tal caso, gli interessati potranno far valere una causa di forza maggiore per giustificare la situazione di stallo dei prodotti. Per contenere la possibilità di dar luogo a comportamenti fraudolenti, la Commissione ha specificato che la merce dovrà rimanere in magazzino e non potrà essere messa in circolazione senza il pagamento dei dazi per l’importazione.

 

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