08 Giugno 2020

COVID-19: riduzione del premio assicurativo per R.C. verso terzi – un’ipotesi possibile

FRANCESCO DE SANTI

Immagine dell'articolo: <span>COVID-19: riduzione del premio assicurativo per R.C. verso terzi – un’ipotesi possibile</span>

Abstract

                                   Aggiornato al 08.06.2020

Le chiusure imposte alle attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria (per gli aeroporti o simili, scuole pubbliche e private, compagnie di trasporto, saloni di bellezza, negozi, grandi magazzini, outlet, centri commerciali), nonché l’introduzione di norme che tutt’ora limitano l’afflusso di persone nei locali commerciali, comportano necessariamente una riduzione del rischio assicurativo oggetto delle polizze per responsabilità civile verso terzi (R.C.); a nostro avviso l’evidente riduzione del rischio assicurato potrebbe consentire all’interessato di richiedere una rimodulazione del premio (riducendolo e proporzionandolo al rischio effettivo), ancorché già versato. E’ evidente infatti come un aereo a terra o con al massimo il 40% dei passeggi a bordo, un negozio chiuso o con poche persone all’interno (a causa dell’imposto contingentamento), abbia una drastica e oggettiva riduzione del rischio e che ciò renda, a nostro parere, possibile per l’assicurato formulare alla compagnia una richiesta di adeguamento del premio.

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La questione trattata in questo contributo concerne i risvolti della chiusura delle attività commerciali sul piano dei contratti assicurativi con particolare riferimento ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile (RC). Ci siamo chiesti se sussista la possibilità per l’assicurato di richiedere ed ottenere una rimodulazione/riduzione del premio assicurativo in conseguenza della riduzione del rischio assicurato.

L’afflusso di clienti è infatti il primario indice per l’individuazione del rischio e, conseguentemente, per la determinazione del premio per le polizze offerte alle attività commerciali (aeroporti, scuole pubbliche e private, compagnie di trasporto – navi, aerei, saloni di bellezza, dei negozi, grandi magazzini / outlet / centri commerciali), afflusso divenuto pari a zero in considerazione del blocco imposto dal Governo italiano.

E’ bene premettere sin d’ora che la normativa d’emergenza tace sul punto, lasciando l’ultima parola – su questo e molti altri fronti – agli operatori del diritto. Per provare a dare una risposta all’interrogativo iniziale, occorrerà muoversi sul piano interpretativo e analogico.

La norma di riferimento è l’art. 1897 c.c., rubricato “diminuzione del rischio”. Questa disposizione permette all’assicurato di chiedere la riduzione del premio assicurativo in caso di decremento del rischio, a patto di aver comunicato il suddetto mutamento all’assicuratore. Ciò, purché la diminuzione del rischio avesse comportato – se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto – la stipulazione di un premio minore ab origine. All’assicuratore è riservata, in ogni caso, la possibilità di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione di cui sopra. La norma può essere considerata favorevole nei confronti dell’imprenditore, per chiedere una riduzione del premio per i mesi nei quali sia stato attivo il cd. lockdown, ma espone all’eventualità che l’assicuratore eserciti diritto di recesso. Tale norma, però, prevede che il premio pagato rimanga dovuto e che la riduzione venga calcolata sui successivi premi se la diminuzione persiste (tesi a nostro avviso assolutamente sostenibile in quanto anche le attuali norme anti Covid comportano, evidentemente, una forte limitazione dell’attività d’impresa e dunque – se non una totale esclusione – sicuramente una drastica riduzione del rischio).

A parere di chi scrive però la norma può essere interpretata in combinato disposto con gli articoli del codice civile in materia di impossibilità sopravvenuta, con i principi generali di buona fede e solidarietà ed unitamente alla normativa Europa.

L’art. 1463 c.c. disciplina la risoluzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione nei cd. contratti a prestazioni corrispettive. In una simile ipotesi, è previsto che la parte impossibilitata ad adempiere per motivi a lei indipendenti non possa chiedere la controprestazione e debba eventualmente restituire quella già ricevuta. Una disciplina simile si rinviene anche quando l’impossibilità sia solo parziale. A norma dell’art. 1464 c.c., infatti, si prevede la riduzione della prestazione dovuta in proporzione all’impossibilità della stessa, salvo recesso della controparte in caso non vi sia interesse apprezzabile all’adempimento parziale. La Corte di Cassazione ha specificato l’ambito di operatività delle due disposizioni in materia di locazioni immobiliari stabilendo che “in tema di risoluzione del contratto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, […] dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”. (Cass. Civ., sez. III, 29/03/2019, n. 8766).

La citata sentenza ha il pregio di rilevare come dall’impossibilità di una simile prestazione – anche se riferibile a un intervallo di tempo limitato e specificamente individuabile – scaturiscano di diritto gli effetti di cui all’art. 1463 c.c.. Questa sentenza si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale della cd. “causa in concreto” del contratto, elemento imprescindibile ai fini della sua stessa validità, da considerare quale scopo pratico delle parti costituente la sintesi dei loro interessi da realizzare tramite apposito accordo contrattuale. Ragionando per analogia e tornando al contratto di assicurazione RC, può dirsi che l’interesse dell’assicurato sia quello di rimanere indenne da danni cagionati a vario titolo nell’esercizio della sua attività. Ma se l’attività è inibita per ordine dell’autorità e per fini di interesse superiore, la prestazione garantita dalla compagnia assicurativa, con particolare riferimento all’assicurazione R.C., – anche se astrattamente eseguibile – diventa inutilizzabile da parte dell’assicurato, il cui interesse pratico al ricevimento della stessa è venuto meno (si percepisce come in caso di chiusura/blocco dell’attività e quindi dell’accesso di terzi ai locali il rischio assicurato si riduca quasi totalmente e di per sé la prestazione dell’assicurazione è priva di interesse per il contraente). Ciò comporterebbe, in linea con l’orientamento della cd. causa in concreto, l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale (leggasi interesse patrimoniale alla prestazione) di cui all’art. 1174 c.c. (v. Cass., sez. III Civ., n. 16315/2017).

Una menzione a parte merita l’art. 1375 c.c. ed il fondamentale principio contrattuale ivi contenuto, quello di correttezza e buona fede, a sua volta connesso ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. In sostanza, intesa in senso oggettivo essa può essere intesa come obbligo – da parte dei contraenti – di salvaguardare, nei limiti del possibile, l’interesse contrattuale della controparte (v., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, n. 14605/2004). Pertanto, seppur attualmente la giurisprudenza sembri escludere la sussistenza del “dovere” di rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi per motivi non ascrivibili al debitore, l’attuale situazione emergenziale potrebbe fondare un mutamento della giurisprudenza ed un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del Codice.

Anche la normativa Europa può essere utile spunto per una valutazione della necessaria rinegoziazione e conseguente riduzione / rimodulazione dei premi assicurativi.

La DIRETTIVA (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 prevede che “L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.” Tanto ovviamente si riferisce alla gestione del prodotto sul mercato, ma certamente presuppone il principio secondo cui il premio assicurativo deve essere conforme e proporzionato all’effettività del rischio.

 

Conclusione

Ribadendo che si tratta di tesi interpretativa, la lettura delle norme del codice potrebbe permettere al giudice un’interpretazione dell’art. 1897 C.C. (in combinato disposto con gli artt. 1463 C.C., 1375 C.C., 2 Cost. e 25 direttiva (UE) 2016/97) che impegni le compagnie assicurative a rimodulare il premio (riducendolo e proporzionandolo al rischio effettivo) in considerazione degli eventi dovuti al Covid-19 e delle conseguenti chiusure imposte dal governo.

Tesi ancora maggiormente sostenibile nel caso di polizze che sono scadute e rinnovate in costanza di chiusura per Covid-19 (o in vigenza delle norme di contingentamento anti COVID-19), in tali casi è infatti ancora più forte è l’obbligo di adeguamento del premio, stante l’evidenza della riduzione del rischio e del necessario rispetto degli obblighi di correttezza nella fase di stipula da parte della compagnia assicurativa.

 

 

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