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Disposizione generali
È ormai noto a tutti che il motivo principale di contagio da coronavirus è il contatto e la vicinanza fisica delle persone; è altrettanto noto che questo è esattamente quello che avviene durante il trasporto pubblico terrestre, aereo e marittimo, e sono milioni i cittadini italiani che non possono fare a meno di utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti sia per motivi lavorativi che di altra natura.
Inoltre è impensabile che i centri cittadini siano presi d’assalto dalle automobili, si metterebbe a repentaglio la salute psicofisica di tutti.
Vanno fatte due altre considerazioni: il carente stato dei mezzi pubblici utilizzati ad esempio dai pendolari, e il risicato numero di km di piste ciclabili.
Infine non si può non tenere in debita considerazione i notevoli interessi economici delle compagnie aeree, che, invero come tante altre società, stanno soffrendo maledettamente in questo periodo, e che non possono non rassegnarsi all’idea di effettuare viaggi con a bordo un numero di passeggeri inferiore rispetto alla capienza dell’aeromobile.
Pertanto la normativa d’urgenza (i numerosi decreti emanati, le relative circolari ed altro) ha tentato ed ancora sta cercando di farlo, di dare una disciplina alla nuova realtà che nel quotidiano ci mette a dura prova.
Le recenti linee guida, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, vanno nella direzione di disciplinare ogni settore del trasporto pubblico e privato mettendo al centro l’obiettivo primario: il distanziamento sociale.
Vengono previste delle misure di carattere generale comuni ad altri settori, ad altre particolareggiate ed attinenti al settore dei trasporti.
I punti cardini restano: distanziamento sociale, misure igieniche, atteggiamenti che prevengano il rischio del contagio.
Vengono rimarcati gli obblighi di accurata sanificazione ed igienizzazione dei luoghi frequentati sia dai viaggiatori che dai lavoratori; la necessità di installazione dei dispenser a beneficio degli utenti.
Vengono previste delle raccomandazioni di comportamento a carico degli utenti quali, non usare il trasporto in presenza di sintomi da infezione, acquistare on line o da app i biglietti in formato elettronico, attenersi alle indicazioni dei percorsi segnalati mantenendo le prescritte distanze, utilizzare i posti a sedere previsti per gli utenti, non avvicinarsi al conducente, usare le mascherine ed igienizzarsi sempre le mani.
Il trasporto pubblico stradale
Le misure specifiche per questo settore sono: disciplinare separatamente i momenti di salite e discese sui mezzi, prevedendo inevitabilmente dei tempi di attesa più lunghi; identificare i sedili non utilizzabili per via del rispetto della distanza di un metro fra i passeggeri; aumento delle frequenze delle corse nelle ore di punta; riduzione dei posti disponibili a bordo, installazione di apparati di sorveglianza per monitorare i flussi; divieto di vendere a bordo i biglietti.
Il trasporto ferroviario
Anche in questo settore valgono l’incentivazione agli acquisti on line dei biglietti, e la massima diffusione delle informazioni agli utenti. Ma anche, sempre per favorire un corretto distanziamento, l’utilizzo di scale e tappeti mobili, riduzione dell’uso delle sale d’attesa, controlli della temperatura, incremento dell’igienizzazione dei treni, prenotazione (sempre on line) a “scacchiera” dei posti a sedere sui treni a lunga percorrenza, individuazione dei sedili non utilizzabili, adozione dei biglietti nominativi (anche per una facile individuazione nei casi di positività al COVID-19), sospensione del servizio di ristorazione a bordo.
Il trasporto aereo
Nel settore aereo vengono previste le seguenti misure specifiche: separazione delle porte di accesso ed uscita delle aerostazioni e previsione di percorsi a senso unico sia per la mobilità nell’aeroporto sia per raggiungere i gate; spetta ai gestori ed ai vettori predisporre idonee segnalazioni con segnaletica e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri passeggeri; anche a bordo dell’aeromobile sarà necessario mantenere la distanza di un metro e si dovrà indossare le mascherine; igienizzazione degli ambienti e degli aeromobili; dotazione di termo scanner al fine di controllare la temperatura corporea dei passeggeri in partenza ed in arrivo.
Gli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro
Fra i numerosi obblighi posti a carico del datore di lavoro (invero ne hanno diversi anche i lavoratori), indipendentemente dal settore di appartenenza, mi preme evidenziarne uno: la corretta informazione dei comportamenti da adottare onde evitare il rischio di contagio sui posti di lavoro; obbligo assolutamente cogente in questo periodo in cui tante realtà produttive riapriranno i battenti.
Quindi il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti circa i corretti atteggiamenti da dottare, deve farlo con ogni idoneo strumento (consegnare individualmente opuscoli con le prescrizioni, oppure affiggere cartelli con le prescrizioni de quo).
Quest’obbligo previsto anche dalla normativa di urgenza si innesta perfettamente sul solco già tracciato dalla normativa generale contemplato dall’art. 2 comma 1 lettera bb del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza) che prevede quel complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; attività queste, atte ad adempiere agli obblighi di informazione dei lavoratori in materia prevenzionistica. Il servizio di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, istituito in azienda, ha fra i suoi compiti, quello di proporre programmi di informazione dei lavoratori e di fornire agli stessi le informazioni in materia di salute e sicurezza.
Le informazioni consistono nel riferire sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, su nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; a queste di carattere generale devono aggiungersi quelle specifiche relative al rischio contagio da COVID-19, e quindi ad esempio l’obbligo del personale, prima dell’accesso in azienda, di essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se la temperatura sarà superiore ai 37,5°, l’accesso non sarà consentito e scatterà l’obbligo di isolamento momentaneo, si dovrà indossare la mascherina, non bisognerà recarsi al pronto soccorso ma contattare immediatamente il medico curante e seguire le sue prescrizioni. Il lavoratore con sintomi deve informare il proprio datore di lavoro qui a sua volta il datore di lavoro deve: informare gli altri dipendenti; chiunque voglia fare ingresso in azienda; della preclusione ad entrare a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.
Rilevazione della temperatura e trattamento dei dati personali
Un tema conseguente e strettamente connesso all’obbligo del controllo della temperatura prima di accedere al posto di lavoro è quello del trattamento dei dati personali, atteso che è innegabile che la temperatura corporea è un dato sensibile che deve soggiacere alla disciplina della privacy. Pertanto è necessario registrare il dato relativo alla temperatura solo nell’ipotesi in cui la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5° e quindi identificare l’interessato, e questo solo perché serve a giustificare il superiore interesse ad impedire l’accesso in azienda e quindi la diffusione del contagio.
Ulteriore obbligo datoriale è quello di fornire al lavoratore l’informativa sul trattamento dei dati personali; l’informativa deve contenere come finalità che giustifica il trattamento dei dati sensibili, quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19 atta all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n. 7 lettera D del DPCM 11 marzo 2020; far coincidere il periodo della conservazione dei dati personali con la fine del periodo dello stato di emergenza sanitaria. Sarà inoltre necessario individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati sensibili, e specificare che il trattamento dei suddetti dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e che non devono essere divulgati a terzi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa, vale a dire la circostanza in cui l’autorità sanitaria li richiede al fine di ricostruire la filiera degli eventuali contatti stretti del lavoratore che è risultato positivo ai sintomi del COVID-19.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse essere risultato positivo e quindi è costretto all’isolamento momentaneo è assolutamente necessario garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore; identici diritti devono essere garantiti al lavoratore che ha avuto contatti con soggetti risultati postivi al COVID-19 al di fuori del contesto aziendale.
Seguirà un approfondimento sul settore marittimo.