31 Luglio 2021

Decreto Rilancio: il contributo a favore di imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni

STEFANIA ZANOTTI

Immagine dell'articolo: <span>Decreto Rilancio: il contributo a favore di imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni</span>

Abstract

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto “Decreto Rilancio”), nell’ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno alle imprese e all’economia”, ha introdotto all’art. 25 un contributo a fondo perduto destinato a imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni. Ne parliamo in questo articolo. 

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Ambito soggettivo e oggettivo  

La particolare agevolazione è nata con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subìto le imprese, i lavoratori autonomi e le imprese agricole a seguito della pandemia che ha colpito duramente oltre al nostro Paese anche tutto il resto del mondo.

L’erogazione del contributo è stata assoggettata al rispetto di due condizioni fondamentali:

  1. Aver conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  2. Aver subìto nel mese di aprile 2020 una riduzione di fatturato di oltre 1/3 rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il secondo requisito era derogabile per quei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 2019 e per quei soggetti che, alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19, già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (ad esempio comuni già in stato di emergenza a causa di eventi sismici, alluvioni o crolli di infrastrutture).

Sono rimasti esplicitamente esclusi dall’ambito applicativo della norma, a causa dell’attività svolta, i seguenti soggetti:

  • Soggetti la cui attività risultava cessata al 31 marzo 2020[1];
  • Enti pubblici ex art. 74 TUIR;
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162bis TUIR;
  • Soggetti già destinatari delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia);
  • Lavoratori dipendenti[2];
  • Esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996.

Per evitare sovrapposizioni di agevolazioni inoltre sono stati espressamente esclusi dalla fruizione del contributo:

  • I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i co.co.co. attivi alla stessa data, entrambi iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • I destinatari del contributo di cui all’art. 38 del Decreto Cura Italia[3].

La normativa, menzionando esplicitamente tra i beneficiari i “i soggetti esercenti attività []”, ha destinato la fruizione del contributo a fondo perduto al singolo contribuente, a prescindere dal fatto che uno stesso soggetto esercitasse contestualmente più di un’attività ammissibile.

Le modalità di calcolo del contributo sono state espresse all’interno del comma 5 dell’art. 25 del Decreto Rilancio, in cui è stato specificato che “l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

Tale percentuale è variabile in base all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020[4], che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019. Il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:

  • il 20% se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
  • il 15% se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 euro;
  • il 10% se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 euro e minori o uguali a 5.000.000 euro.

In ogni caso il contributo erogato non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sul piano contabile il contributo a fondo perduto ricevuto deve essere iscritto a conto economico nella voce A5 (altri ricavi e proventi) in applicazione del principio contabile OIC 12. Ai sensi del comma 7, tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.

 

Erogazione del contributo

I soggetti interessati ad ottenere il contributo hanno presentato telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione di tutti i requisiti in precedenza indicati. L’arco di tempo per la presentazione dell’istanza è stato di 60 giorni dalla data di avvio ed è stato possibile inviare tale istanza anche avvalendosi di un intermediario abilitato. Per le istanze di richiesta di contributo superiori a 150.000 euro l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto procedure più specifiche. Tali modelli d’istanza dovevano essere firmati digitalmente dal richiedente e inviati via PEC ad un indirizzo di posta dedicato unicamente alla ricezione di tali istanze, unitamente ad un’autocertificazione in cui il richiedente dichiarava di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Il contributo è stato erogato direttamente sul conto corrente del soggetto richiedente.

Il contribuente aveva la facoltà di rinunciare al contributo in commento e in particolare:

  • in caso di rinuncia avvenuta prima dell’accredito sul conto corrente non veniva applicata alcuna sanzione;
  • in caso di rinuncia avvenuta dopo l’accredito era consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito unitamente a sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, mediante Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.

 

 

[1] La cessazione dell’attività successivamente all’erogazione del contributo non é considerata motivo di restituzione del contributo stesso.

[2] Le persone fisiche che esercitavano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o titolari di reddito agrario) che contestualmente possedevano lo status di “lavoratore dipendente”, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, potevano comunque fruire del contributo in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Tali considerazioni sono valide anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo (o titolare di reddito agrario) già in pensione.

[3] Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

[4] Data di entrata in vigore del Decreto Rilancio

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