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La normativa ambientale: caratteri e rischi
La normativa ambientale:
- è fondata su provvedimenti formali emanati dalle Autorità per l’esercizio di attività;
- sebbene “codificata”, è frammentaria (disposizioni di legge diversificate, provvedimenti amministrativi, norme tecniche, buone prassi operative);
- ha un forte dato tecnico e operativo;
- prevede criteri di estensione della responsabilità sconosciuti ad altre branche del diritto (ad es. in tema di gestione dei rifiuti);
- è, spesso, scarsamente specifica circa gli oneri in capo agli operatori.
Il rischio ambientale può manifestarsi in diverse forme. Molte sono le fattispecie di rilevanza penale (ampliate dall’entrata in vigore degli “ecoreati”, L.n. 68/2015). Si tratta peraltro, in molti casi, di reati di natura colposa o che prescindono dalla produzione di un effettivo danno. Le conseguenze di ciò sono estremamente rilevanti sia per i singoli che per l’impresa (D.Lgs. 231/2001), oltre al ben noto rischio di interruzione dell’attività ed ai rilevanti risvolti in termini d’immagine e di mercato. Sul piano amministrativo, alle numerose fattispecie – anche minimali e puramente formali - punite con sanzioni amministrative pecuniarie si accostano, ed è ragionevolmente il rischio più rilevante per l’operatore, gli effetti modificativi o interdittivi dell’esercizio di attività connessi alla violazione delle prescrizioni autorizzative (diffide, sospensioni o revoche dei titoli abilitativi) nonché, in specifici settori, limitazioni rilevanti dell’operatività aziendale (ad. es. le limitazioni d’uso dei siti oggetto di procedimento di bonifica). Sul piano civilistico gli aspetti ambientali generano rilevante contenzioso in cui, spesso, i profili risarcitori si intersecano con gli aspetti contrattuali (questi ultimi, sempre più valorizzati dalla giurisprudenza).
Alcuni importanti strumenti nelle “mani” delle imprese
Esistono diversi strumenti di tutela efficaci, utili ed a costi sostenibili per far fronte al rischio ambientale.
Tra questi, in primo luogo, la presenza di procedure, istruzioni operative, linee guida aziendali che disciplinino le corrette modalità di esecuzione delle attività. Esse costituiscono sia la “guida” per gli operatori nell’esercizio dell’attività che una importante prova – per i terzi o in giudizio – dell’organizzazione aziendale e della predisposizione di standard operativi specifici. Devono essere chiare, periodicamente aggiornate, coerenti tra loro e comprensibili agli operatori, che vanno su di esse periodicamente formati, al fine di poter essere giudicate come procedure effettive ed efficaci Il sistema di procedure può poi trovare formalizzazione nell’ambito di un Sistema di Gestione Ambientale certificato (ad es. ISO 14001:2015 o EMAS), che deve risultare efficace sia per gli aspetti tecnici che giuridici.
Centrale, e connesso alle procedure aziendali, è anche il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001. L’obiettivo, in questo caso, è di creare un sistema (appunto, un “modello”) da aggiornarsi con continuità e che risulti idoneo alla prevenzione dei reati attraverso:
- la mappatura dei rischi (attività fondamentale che deve essere quanto più puntuale, specifica con riferimento ai processi aziendali e definita nel confronto con le funzioni aziendali);
- la definizione di misure specifiche di prevenzione,
- la creazione di un sistema strutturato di verifica interna (flussi informativi, codice etico, codice disciplinare, ecc.);
- il monitoraggio svolto dall’Organismo di Vigilanza.
Le deleghe di funzione sono poi un ulteriore importante strumento funzionale a ripartire compiti e responsabilità, valorizzando il ruolo delle funzioni aziendali e responsabilizzando le stesse nell’esercizio dell’attività. Con la delega di funzione il “delegante” trasferisce al “delegato” l’esercizio di determinati compiti (ed i relativi obblighi) di cui è per legge titolare. Per essere effettive, efficaci e rilevanti all’esterno (e in giudizio) le deleghe di funzione devono:
- garantire effettivo decentramento di compiti e responsabilità;
- avere contenuto specifico;
- essere accettate e aver effettiva pubblicità;
- prevedere autonomia decisionale del delegato;
- prevedere autonomia di spesa e avere carattere effettivo e continuativo nella realtà operativa.
Il delegato deve disporre di capacità e idoneità e poter agire senza ingerenze o interventi da parte del delegante; diversamente, la delega perderà di effetto.
Centrali per una efficace gestione ambientale in impresa sono poi gli audit normativi e tecnici (sia interni che di terza parte) finalizzati all’individuazione di aree di rischio e azioni di miglioramento. Si tratta di strumenti che, se utilizzati in modo specifico e puntuale, possono contribuire sensibilmente al monitoraggio e miglioramento continuo.
Si potrebbero individuare molti altri “strumenti”, ma ciò che preme rilevare è che – nel complesso - si tratta di garantire un approccio preventivo e specifico in relazione all’attività, elemento che, nel diritto ambientale, sta diventando sempre più rilevante sia per la realtà operativa che nelle dinamiche di giudizio.
Diritto ambientale e giudizio
L’adozione di un “approccio preventivo” alle tematiche ambientali risulterà rilevante anche in giudizio. Il diritto ambientale è un settore specialistico, connotato da giurisprudenza settoriale strutturata e dinamiche di giudizio consolidate. Oltre al rispetto dei rigidi termini processuali (ad es. quelli per l’impugnativa dei provvedimenti amministrativi, il cui mancato rispetto può comportare la “cristallizzazione” in capo all’impresa di prescrizioni anche illegittime o inattuabili), va definita una strategia nel confronto tra ambito giuridico ed ambito tecnico, per costruire nelle diverse sedi giudiziarie difese specifiche, efficaci e puntuali.