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Potenziamento del fondo di garanzia per PMI e professionisti (art. 49)
Il Fondo di garanzia – già istituito dalla legge 662/96 - vede ampliato e potenziato il suo campo di applicazione.
Queste le novità:
- Gratuità della garanzia per tutte le operazioni.
- Importo massimo garantito per ciascuna impresa pari a 5 milioni di euro. Percentuali di copertura della garanzia: 80% fisso per la garanzia diretta e 90% per la garanzia indiretta, fino all’importo garantito di 1,5 milioni di euro per singola impresa, oltre tale importo operano le percentuali derivanti dal rating assegnato al soggetto garantito;
- Concessione della garanzia anche nel caso in cui la richiesta di liquidità sia finalizzata all’estinzione di finanziamenti già in essere come nelle operazioni di rinegoziazione o consolidamento purché relativi alla stessa Banca e a condizione che venga erogata una somma pari almeno al 10% in più del debito residuo da rinegoziare o consolidare;
- Estensione della durata della garanzia in caso di sospensione delle rate o della sola quota capitale anche per i crediti che presentino uno scaduto di oltre 90 giorni, rimangono però escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà'" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- Concessione della garanzia anche alle persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 purché inferiori per finanziamenti di durata massima 18 mesi e importo massimo 3.000 euro;
- Cumulo della garanzia con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a € 500.000;
Il tutto a decorrere dall’entrata in vigore e per i successivi 12 mesi.
La richiesta viene avanzata dalla Banca cui ci si rivolge per chiedere il finanziamento o dal Confidi convenzionato nel caso di garanzia indiretta (garanzia del confidi in prima istanza e del Fondo in seconda istanza), anche on-line.
Semplificazione ed estensione della CIG ordinaria, straordinaria e in deroga (art. 19-21)
Anche in questo caso, il Decreto ha ampliato esemplificato uno degli istituti più consolidati degli ammortizzatori sociali: la Cassa integrazione. Gli articoli 19-21 prevedono infatti che i datori di lavoro, ferme le condizioni soggettive di ammissibilità, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all'assegno ordinario con causale aspecifica "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Tra i vantaggi della CIG 2020 vi sono: termini più ampi di presentazione e richiesta; non computabilità del periodo ai fini degli altri ammortizzatori sociali già in essere o ancora da fruire; non necessità di una causale specifica; assenza del contributo addizionale; irrilevanza del requisito di anzianità del lavoratore; esonero dall’obbligo di preventivo accordo sindacale e del procedimento di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.
Inoltre, la facoltà è concessa anche ai datori di lavoro che già fruiscono della CIG straordinaria o di assegni di solidarietà che vengono quindi sospesi e sostituiti (art. 19-21).
Inoltre, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi dalla CIG ordinaria, è stata prevista la CIG in deroga. Il decreto specifica in punto che, ferma la CIGD già prevista per i comuni della zona rossa e della zona gialla, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali (non richiesto per imprese fino a cinque dipendenti), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
È in ogni caso escluso il lavoro domestico.