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Tratti distintivi dell’equity-based crowdfunding
L’equity-based crowdfunding è una peculiare forma di investimento che consente a una “folla” (crowd) di persone di acquistare on-line titoli partecipativi di una società a fronte della somma di denaro investita.
Più nello specifico, tale forma di investimento collettivo si realizza mediante l’ausilio di piattaforme o di portali on-line il cui scopo precipuo è quello di facilitare la raccolta di capitali di rischio da parte degli “offerenti”, mediante la pubblicazione, in forma sintetica e facilmente comprensibile, di tutte le informazioni relative all’investimento, tra cui, in particolare, il rischio di perdita dell’intero capitale investito, il rischio di illiquidità e il trattamento fiscale degli investimenti.
Ciò che quindi contraddistingue l’equity-based crowdfunding dai canali tradizionali di investimento è la sua insita “democraticità” in quanto consente a qualsiasi investitore non professionale e non istituzionale di investire nei progetti imprenditoriali che si avvalgono delle potenzialità delle piattaforme on-line di raccolta di capitali.
Tra le realtà europee, l’Italia è stato il primo paese a regolamentare compiutamente tale forma di finanza alternativa, sia a livello di legislazione primaria, che a livello di legislazione secondaria-regolamentare.
Il Decreto Crescita 2.0: deroga alla disciplina in tema di raccolta di capitali on-line per le start-up innovative
Con il decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221 (il “Decreto Crescita 2.0”) il Legislatore ha riconosciuto la possibilità per le start-up innovative - ovvero società di piccole dimensioni, impegnate in via esclusiva o prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico - di accedere all’equity-based crowdfunding.
Tale scelta legislativa è stata essenzialmente compulsata dall’esigenza di agevolare la crescita imprenditoriale del paese superando, sebbene limitatamente alle start-up innovative, i limiti legislativi previsti all’art. 2468 cod. civ. che, al primo comma, prevede che le partecipazioni dei soci non possano essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Sotto il profilo della legislazione secondaria, il Decreto Crescita 2.0 ha attribuito alla Consob il compito di regolamentare in maniera dettagliata la disciplina delle offerte pubblicate tramite i portali di raccolta dei capitali e di vigilare, al contempo, sull’attività posta in essere dai gestori dei portali (Regolamento Consob adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013).
I vantaggi e i risultati incoraggianti dell’equity based crowdfunding sperimentati sulle start-up innovative sono stati tali da convincere il legislatore ad ampliare la portata applicativa del fenomeno prima alle PMI innovative e agli OICR che investano in azioni o quote delle predette società (con l’emanazione del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, comunemente noto come Investment Compact), e, successivamente, con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2017, anche alle PMI non innovative.
Da tale quadro normativo rimaneva tuttavia esclusa un’ampia porzione di realtà imprenditoriali, in particolare le PMI non innovative costituite in forma di S.r.l.
Ciò in quanto il legislatore ha omesso di enunciare nel testo della Legge di Stabilità 2017, per le predette società, la deroga al divieto sancito all’art. 2468 comma 1 cod. civ.
Tale lacuna legislativa è stata colmata con la pubblicazione del D.L. 50/2017 (il “Decreto Correttivo”) che all’art. 57 comma 1 modifica il testo dell’art. 26 co. 5 del Decreto Crescita 2.0, sancendo per le PMI costituite in forma di S.r.l. la facoltà di accedere alla raccolta di capitali on-line.
In attuazione di quanto sancito nel Decreto Correttivo, la Consob ha aggiornato il regolamento del 26 giugno 2013 con le modifiche apportate dalla delibera n.20264, adottata dalla medesima autorità il 17 gennaio 2018. Recependo il dato legislativo del Decreto Correttivo, la versione aggiornata del regolamento Consob consente anche alle piccole e medie imprese tradizionali, non innovative, di accedere all’equity-based crowdfunding.
Brevi riflessioni conclusive
L’estensione dell’equity-based crowdfunding alle PMI non innovative costituite in forma di S.r.l. rappresenta una svolta dirompente per gli investitori non professionali in quanto consente a quest’ultimi di investire non solo in realtà imprenditoriali innovative ma, altresì, in realtà che conducono business tradizionali, connotati da un margine di redditività più prevedibile e da una prospettiva di rischio decisamente inferiore rispetto a quello che normalmente caratterizza le start-up e le PMI innovative.
Ciò che ne consegue, pertanto, è la concreta possibilità per ogni investitore privato di accedere alla “diversificazione” degli investimenti, limitando al contempo gli svantaggi connessi alla disciplina normativa delle start-up innovative tra cui, in particolare, il divieto di distribuzione degli utili di cui all’art. 25 co. 2 lett. e) del Decreto Crescita 2.0 e il rischio di illiquidità degli strumenti finanziari oggetto dell’investimento.
In conclusione, il regolamento della Consob del 3 gennaio 2018 cristallizza un’ulteriore tappa evolutiva per l’equity-based crowdfunding consacrandolo, da strumento di sostegno per la cultura dell’innovazione, a forma di finanziamento alternativa al credito delle banche per le piccole e medie imprese.