22 Giugno 2023

Equo compenso: molti i quesiti posti dalla nuova legge

SUSANNA TAGLIAPIETRA

Immagine dell'articolo: <span>Equo compenso: molti i quesiti posti dalla nuova legge</span>

Abstract

La nuova legge sull’equo compenso è entrata in vigore lo scorso 20 maggio. Il mercato legale si pone molte domande: vediamole.

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La principale novità introdotta dalla legge dell'equo compenso riguarda le imprese interessate: qual è perimetro di applicazione della normativa?

L’equo compenso trova applicazione ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni e relativi allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche).

La legge sull'equo compenso si applica alle prestazioni rese in favore di:

  • imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
  • imprese con più di 50 lavoratori;
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sull'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore di agenti della riscossione.

 

Quali sono le convenzioni colpite dalla legge?

La legge sull'equo compenso riguarda gli accordi stipulati dal professionista con le imprese delle dimensioni viste e relativi a prestazioni professionali:

  • convenzioni;
  • contratti;
  • l’esito della gara;
  • l’affidamento dell'incarico;
  • la predisposizione di un elenco di fiduciari;
  • qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo.

In particolare la legge sull'equo compenso introduce una presunzione semplice in base alla quale tutti gli accordi, contratti o convenzioni, preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese in considerazione della disparità di forza economica tra le parti.

 

Quando il compenso pattuito si considera equo?

Un compenso si considera equo quando soddisfa due criteri concomitanti:

  1. è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

  2. è conforme ai compensi previsti (per gli avvocati) dai cosiddetti parametri e annessa tabella introdotti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022.

 

Quando una clausola è considerata nulla?

Sono nulle le clausole che compromettono l’equità del compenso, in particolare:

  • le clausole che prevedono un compenso non equo secondo la definizione sopra vista, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera;
  • le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongono l’anticipazione di spese, o in generale attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
  • le clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che riservino al cliente:
    • la facoltà di modifica unilaterale del contratto;
    • la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
    • la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
    • l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso;
    • la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura;
    • la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell’eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati;
    • la precisione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione ecc.;
  • la clausola che riconosce all’avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali in misura superiore al detto importo.

Da notare che la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto, il quale resta valido e quindi costituisce titolo per l’avvocato per pretendere il compenso chiedendone la rideterminazione da parte del giudice.

 

Quali sono le azioni che può intentare l’avvocato in caso di violazione della legge sull'equo compenso e con che esito?

In caso di violazione della legge sull'equo compenso, l’avvocato può far valere la nullità della pattuizione chiedendo al giudice la rideterminazione del compenso per l’attività professionale prestata.

Il giudice quando accoglie la domanda dell’avvocato condanna anzitutto il committente al pagamento della differenza tra quanto versato e l’equo compenso.

Il professionista può anche acquisire dall’ordine o collegio cui è iscritto il parere di congruità del compenso o degli onorari, parere che costituisce elemento di prova delle caratteristiche - urgenza, pregio dell’attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Importante novità è che al parere di congruità è riconosciuto valore di titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate.

Il giudice inoltre può condannare l’impresa cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza vista sopra. Infine, resta salvo per l’avvocato il diritto di chiedere all’impresa committente il risarcimento del maggior danno.

 

Perché si parla di nullità di protezione in favore dell’avvocato o professionista?

Innanzitutto la nullità può essere fatta valere solo dall’avvocato, come pure sollevata d’ufficio da giudice in favore dell’avvocato. Da notare poi che le nuove norme prevedono un regime estremamente agevolato della prescrizione che decorre dal momento in cui cessa il rapporto con l’impresa. In caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico, convenzione, contratto, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione, tranne il caso di prestazioni aventi carattere periodico.

 

Quali sono le implicazioni della legge sull'equo compenso all’interno della categoria professionale di appartenenza?

La legge sull'equo compenso si è data l’obiettivo non solo di proteggere il professionista nei confronti dell’impresa committente, considerata contraente forte, ma anche di impedire pratiche di concorrenza sleale tra professionisti. La normativa ha voluto dare una risposta alle pratiche frequentemente denunciate di offerte di compensi all’estremo ribasso con svalutazione della prestazione professionale ai limiti della soglia di dignità del lavoro svolto.

A tal fine la legge prevede che gli Ordini adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nel caso di accordi predisposti dallo stesso professionista, della non equità del compenso e conseguente sindacabilità della pattuizione stessa.

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