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La Circolare n. 130/2017 l’INPS parla del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), che ha sostituito, dal 2016, il Fondo di solidarietà residuale, assicurando una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro occupanti mediamente più di 5 dipendenti, per i quali non è prevista l’applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS può erogare due tipi di prestazioni:
- assegno di solidarietà;
- assegno ordinario.
L’assegno di solidarietà
Perché l’assegno di solidarietà possa essere erogato, il datore di lavoro deve sottoscrivere un contratto collettivo aziendale volto a ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, oppure i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L’ INPS, nella circolare n. 130/2017, precisa che per contratto collettivo aziendale si intende quello stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o da loro RSA o RSU. L’art. 4, comma 2, del D.M. 94033/2016 disciplina i casi in cui le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di lavoro, a quanto concordato nell’accordo aziendale: le modalità della deroga vanno previste nell’accordo stesso.
L’assegno ordinario
Il Fondo di Integrazione Salariale garantisce anche la prestazione dell’assegno ordinario ai dipendenti di aziende che occupano più di 15 lavoratori. Esso viene erogato per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (tranne che per le intemperie stagionali) e per la cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.
In merito alla causale della riorganizzazione aziendale, si fa riferimento alla necessità di porre in essere interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva del datore di lavoro, nell’ambito di un programma finalizzato al recupero occupazionale, programma che deve rispettare i criteri indicati dall’art. 1, comma 1, del D.M. n. 94033/2016.
Per quanto concerne la crisi aziendale invece, si fa riferimento ad uno stato di grave difficoltà economica dell’impresa derivante da una situazione involutiva o negativa riguardante il biennio antecedente la richiesta di accesso all’assegno ordinario rilevabile dagli indicatori economico finanziari, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto, a norma dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 94033/2016.
Gli eventi indennizzabili
Nei periodi di fruizione delle prestazioni previste dal Fondo di Integrazione Salariale, al lavoratore spetta l’integrità di malattia, di maternità ed i permessi della Legge 104/92, in funzione della riduzione dell’orario di lavoro cui è sottoposto. Le indennità non sono cumulabili con l’assegno FIS percepito, salvo nei casi in cui la lavoratrice utilizzi strumenti come i voucher baby sitting alternativi al congedo.
Sull’infortunio viene poi precisato che per gli eventi verificatisi prima dell’inizio del trattamento di FIS, al lavoratore spetta l’indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale; se l’incidente avviene nel periodo di trattamento di integrazione salariale, il dipendente ha diritto alla normale indennità erogata dall’INAIL, ma non all’assegno ordinario.
Durante il periodo di percezione delle prestazioni, il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli ANF e il TFR.
Il tetto aziendale del Fondo di Integrazione Salariale
Per garantire un equilibrio finanziario, esiste un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del FIS (c.d. “tetto aziendale”).
Come riportato all’interno del messaggio INPS n. 3617/2017, le prestazioni del FIS sono determinate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.
Vi è stata però, la nota protocollo n. 4055 del 14/06/2017, con cui l’Ufficio Legislativo del MLPS ha ritenuto che l’art. 29, comma 4, del D. Lgs. 148/2015 si debba interpretare nel senso che le “prestazioni già deliberate a qualunque titolo” a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.
Poiché però, si è voluto rendere l’erogazione delle prestazioni più accessibile, almeno per i primi anni di operatività del FIS, il tetto aziendale ha subito delle piccole modifiche.
Infatti, per le prestazioni con eventi sospensivi o riduttivi dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, non è stato previsto nessun limite; la misura delle prestazioni non deve superare 10 volte l’ammontare dei contributi per il 2017; 8 volte per il 2018; 7 volte per il 2019; 6 volte per il 2020; 5 volte per il 2021.
Per gli anni dal 2016 al 2021 dunque, ai fini della determinazione del tetto aziendale, si deve considerare la data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso.
Pagamenti diretti assegno ordinario
Nel caso di pagamento diretto:
- Per le istanze presentate per un’unica unità produttiva, ricevuto il provvedimento di concessione dalla sede su cui insiste l’unità produttiva ed il numero di autorizzazione al pagamento, il datore trasmette alla stessa sede, i mod. SR41;
- Per le istanze presentate per più unità produttive per lo stesso periodo, ricevuto il provvedimento di concessione dalla sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all’unità produttiva, il datore di lavoro trasmette a ciascuna di esse, i relativi mod. SR41.