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Il quesito posto all’attenzione della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 5 depositata in data 24 gennaio 2023 la Corte costituzionale risolveva il difficile problema della possibilità di applicazione della confisca pur in presenza di un pronunciamento di improcedibilità a seguito di avvenuto pagamento della oblazione.
Il problema era stato sollevato dal Tribunale Ordinario di Milano in relazione ad una ipotesi di violazione dell’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel quale si prevede, in caso di omissione della comunicazione di trasferimento delle armi, una pena alternativa tra l’arresto e l’ammenda. Il Giudice di merito osservava, tuttavia, che una eventuale istanza di restituzione delle armi non poteva essere accolta ostandovi l’art. 6 della Lg. 152/1975 –applicabile ad ogni violazione delle norme nelle armi- in cui si impone la confisca obbligatoria delle stesse.
La questione di legittimità veniva sollevata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, sotto il profilo della natura sanzionatoria della confisca come applicata, perché l’obbligatorietà della confisca competerebbe l’applicazione di una pena pur in assenza di un giudizio di colpevolezza.
In secondo luogo, sotto il profilo della tutela della libertà privata e della ragionevole proporzione delle norme limitative rispetto alla gravità del fatto, si osservava come, a fronte di una limitatissima gravità del fatto (l’oblazione pagata assommava a € 103,00) non sarebbe giustificabile l’indefettibile confisca di beni, atteso che l’omissione poteva essere regolarizzata con una mera comunicazione.
La soluzione assunta dalla Corte costituzionale
La Corte costituzionale, tuttavia, ha rigettato il ricorso dichiarando non fondate entrambe le questioni.
Osservava il Giudice delle Leggi, sotto il primo profilo, che la confisca di cui all’art. 6 Lg. 152/1975 non può considerarsi “punitiva” (rectius, sanzionatoria), bensì “preventiva” attesa che la norma dell’art. 38 T.U.L.P.S. ha la finalità di garantire che l’Autorità di Pubblica Sicurezza abbia costantemente contezza del luogo di detenzione dell’arma, obiettivo perseguito anche dal Legislatore Europeo (direttiva 2021/555/UL).
La sua violazione crea quindi una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle possibili conseguenze sulla vita umana, si da giustificare la misura oblativa per evitare la reiterazione.
Sotto il secondo profilo, la Corte costituzionale ha censurato le considerazioni svolte dal Giudice Milanese sia sotto il profilo della sproporzionalità e della irragionevolezza, osservando tuttavia che, così come accade in relazione alle ipotesi di confisca urbanistica, il Giudice non può e non deve ritenere superfluo un giudizio di accertamento sul presupposto legale della confisca e cioè sulla effettiva commissione del fatto di reato da parte dell’imputato, assicurando sul punto un vero e proprio contraddittorio tra le parti.
Gli aspetti importanti della sentenza: le caratteristiche della confisca preventiva e quella della confisca sanzionatoria
La sentenza in esame presenta perlomeno due aspetti degni di nota che vanno sottolineati e che sono significativi per la loro portata di ordine generale: le caratteristiche distintive della confisca preventiva rispetto alla confisca “sanzionatoria” e la chiarificazione dei poteri del Giudice in sede di oblazione o comunque in relazione ad ogni definizione semplificata del procedimento.
Come è noto l’ordinamento italiano, non prevede solo le ipotesi di confisca obbligatoria o facoltativa previsti dall’art. 240 c.p., legate da un vincolo strettamente pertinenziale al reato per cui si procede, ma nel tempo si è arricchito di altre forme di confisca su beni che non si caratterizzano per essere strumenti atti la commissione del reato o profitto dello stesso.
A mero titolo di esempio e fra le forme più comunemente utilizzate, si ponga mente alla confisca per equivalente volta ad assicurare una somma di denaro non più legata al rapporto reato – profitto ma più semplicemente collegata al vantaggio conseguito dal reo.
Senza voler svolgere una completa elencazione dei reati tipi di confisca, ai fini che qui interessano occorre rilevare che tra i vari tipi di confisca si enuclea la cosiddetta confisca preventiva la cui finalità è quella di togliere un bene alla disponibilità del reo per evitare che lo stesso possa reiterare la condotta criminosa.
Come nel caso valutato dalla Corte costituzionale, la confisca prescinde dell’esistenza di un vero e proprio rapporto tra condotta incriminatrice o oggetto del provvedimento ablatorio.
La Corte, nella disamina dei presupposti di tale categoria, valorizza in principalità quello della analisi delle finalità che il legislatore vuole raggiungere prevedendo una sanzione penale con riguardo ad un determinato comportamento ed afferma che, ove dalla norma si rilevi una finalità raggiungibile anche attraverso un provvedimento ablatorio, quand’anche si possano individuare ragioni di aggravamento della sanzione, essa non rientra in quella categoria di confisca –cosiddetta sanzionatoria- per la quale si devono applicare le cautele connesse al principio di non colpevolezza.
Un ulteriore e criticabile punto della sentenza: l’introduzione di un regime di doppia valutazione
La Corte, inoltre, conformemente alla vigente giurisprudenza di legittimità, fa propria una interpretazione conforme al dettato costituzionale prevedendo che, anche in caso di ablazione, il Giudice debba valutare, ai fini dell’applicabilità della confisca, l’esistenza in concreto dei presupposti attraverso un contraddittorio tra le parti nel quale l’oblante – a cui si possono equiparare l’stante per una soluzione alternativa ed estintiva del reato o una definizione ex art. 444 c.p.p.- ben può produrre atti o documenti che escludono la possibilità del provvedimento ablatorio.
La soluzione teoricamente sostenibile, presenta tuttavia una inapplicabilità sul piano pratico. Infatti, ad esempio nei reati di pura condotta, come nel caso del reato oggetto di valutazione del Giudice Costituzionale, è lo stesso fatto reato a costituire, attraverso la sola realizzazione del comportamento contestato, l’unico presupposto della confisca. Cosicché, ove l’imputato/indagato sia in grado di dimostrare di non avere posto in essere la condotta, non si vede perché debba scegliere una forma di definizione del procedimento più afflittiva della assoluzione.