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La lettera della rubrica dell’art. 2477 c.c. continua a generare dubbi specialmente nel caso in cui la nomina dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, avvenga su base volontaria.
La lettera della normativa di riferimento
Il dubbio interpretativo su cui ci si appresta a discutere è stato generato, evidentemente, dalla c.d. riforma Vietti (art. 35, d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, conv. con modif. in l. 4 aprile 2012 n. 35) che ha novellato i commi 1 e 4 dell’art. 2477 c.c.
A ben vedere, l’articolo in questione è rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti” e proprio il ricorso alla congiunzione “e” non dovrebbe dare adito a perplessità circa la necessaria convivenza degli organi di revisione e controllo.
Ciononostante, dall’analisi della lettera della norma, se comparata con quella della rubrica, potrebbe presumersi che, laddove si tratti di s.r.l. che non necessitano ex lege di un revisore legale di conti, l’adozione su base volontaria di un organo di controllo non imponga la nomina di un revisore.
All’interno della disposizione di legge, il legislatore utilizza continuamente la preposizione “o” quando si riferisce al revisore e all’organo di controllo, quasi a indicare l’alternatività delle funzioni.
Infatti, nella prima parte del comma 1, dell’art. 2477, c.c., si legge: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore…..”, nel comma 2 (soppresso): “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria..”, nel comma 3: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.”; poi ancora nel comma 5, prima parte: “L'assemblea che approva il bilancio[…]deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore….”.
In buona sostanza, nella rubrica, la “e” di congiunzione tra le parole Sindaco e revisione legale dei conti, che a parere di chi scrive è (qui!) correttamente indicata, lascia intendere che, come nelle società per azioni, anche nelle s.r.l. deve potersi nominare sia un organo di controllo che un organo di revisione. Di converso, leggendo il contenuto dell’art. 2477 c.c., ci si imbatte sempre nella preposizione “o”, che viceversa ben allude alla possibilità di nominare alternativamente un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un organo di revisione (revisore o società di revisione). Cosa che evidentemente, come vedremo, così non è.
Allorquando si passa a leggere il comma 4 dell’art. 2477 c.c., (“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”), invece, il medesimo dubbio, sembra accentuarsi, in quanto, nel mentre ci si imbatte in un rimando alle disposizioni sul collegio sindacale delle S.p.A., la figura del revisore scompare d’emblée.
È a questo punto che il quadro normativo sopra riportato sollecita l’operatore a fare uno sforzo ermeneutico, al fine di fugare ogni dubbio sull’applicazione in concreto della disposizione che interessa le S.r.l. e che in concreto andrà interpretata secondo la ragionevolezza costituzionale.
Conclusioni
A ben vedere, tuttavia, è proprio il comma 4 dell’art. 2477 c.c. che, rimandando alle disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni, corregge i lapsus o le contraddizioni che ictu oculi emergono tra il dettato della rubrica e il contenuto della norma.
Il revisore e l’organo di controllo, sebbene spesso siano sovrapponibili, svolgono funzioni differenti. Il primo è preposto al controllo di legalità dei conti, il secondo alla supervisione della regolarità dell’amministrazione, a tutela dei soci e dei terzi.
Pertanto, una disposizione che consenta l’assunzione su base volontaria, da parte di società non obbligate ex lege alla revisione, delle sole funzioni di controllo (non anche di quelle di revisione) non potrebbe dirsi peregrina.
Cionondimeno ci si deve scontrare con l’infelice tenore letterale di quanto disposto dal legislatore del 2012, portando la lettura complessiva della riforma all’opposta conclusione. Invero, l’intentio legis sembrerebbe quella di intendere necessaria la convivenza delle due funzioni.
Senza dilungarsi troppo sul punto, assodato il rinvio del comma 4 dell’art. 2477 c.c. alle disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni, per restare tranquilli a parere di chi scrive sembra sufficiente leggere, in combinato disposto, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e 2409-bis c.c., laddove in sostanza viene stabilito che, nelle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale può esercitare il controllo contabile (i.e. revisione), se lo statuto prevede che possa essergli affidata la revisione legale dei conti, fermo restando che i suoi componenti devono essere tutti revisori legali.
Può così concludersi, che anche in caso di nomina volontaria dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, deve sempre essere nominato il revisore o la società di revisione, salvo che l’incarico di revisione legale dei conti sia affidato dall’assemblea al sindaco unico (anche revisore iscritto al registro) o al collegio sindacale (con componenti revisori iscritti al registro).