***
Natura
L’assicurazione “builder risks insurance” è una figura di assicurazione marittima, per certi aspetti atipica, ed invero le assicurazioni marittime riguardano i rischi derivanti dalla navigazione, si è pertanto ritenuto che le coperture assicurative delle costruzioni debbano rientrare nelle garanzie terrestri e di conseguenza disciplinate dal diritto comune.
A ben riflettere la nave in costruzione viene considerata tale solo in seguito al varo a ciò si aggiunga che la copertura oggetto di esame non è disciplinata dal Codice della navigazione, che, negli artt. 514 e ss., regola l’assicurazione marittima della nave e non la sua costruzione, pur se quest’ultima, non sotto il profilo assicurativo, viene espressamente regolata.
Tuttavia, la prassi consolidata nel mercato assicurativo, si è contrapposta alla valutazione teorica appena descritta, la dottrina prevalente ha cercato di valorizzare la consolidata volontà degli operatori di assumere i rischi delle navi in costruzione con under writers specializzati nel settore corpi nave, assimilando tali polizze alle assicurazioni marittime. Gli assicuratori italiani utilizzano in particolare il formulario marittimo denominato “Polizza Camogli 1988”, tale prassi è stata considerata un uso speciale di cui all’art. 1 del Codice della navigazione.
Alla luce di quanto sopra le prassi consolidate considerano le garanzie per le navi in costruzione assicurazioni marittime atipiche, in quanto a contenuto misto, ma connotate dal richiamo alle norme del Codice della navigazione, a patto che siano applicabili e non confliggenti con la disciplina inderogabile del diritto comune.
Oggetto della copertura assicurativa
E’ chiaro pertanto che la copertura Builders’ risks ha la funzione di tutelare il committente del contratto di costruzione e garantire che il progetto sarà realizzato ponendo i rischi a carico degli assicuratori, ad essa si aggiunge l’interesse del costruttore ad avere una copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi nel corso dei lavori, ed evitare di porre a proprio carico i costi di ripristino.
Con riferimento alla copertura Builders’ risks, particolare interesse assume il contratto di costruzione con acquisto graduale legato allo stato di avanzamento dei lavori che comporta appunto il graduale trasferimento della costruzione al committente in ragione della corresponsione delle rate commisurate all’avanzamento dei lavori.
La polizza assicurativa può riguardare la singola costruzione o, nei casi di importanti realtà cantieristiche, può prevedere una forma di abbonamento obbligatorio ovvero facoltativo.
Nelle comunicazioni da fare all’assicuratore, nelle tipiche assicurazioni in abbonamento, vi è l’indicazione del valore assicurato ed il periodo di costruzione, da intendersi quali dati provvisori che gli anglosassoni chiamano “provisional”, d’altronde i dati comunicati non sono definitivi in quanto soggetti in corso d’opera a normali variazioni.
Ipotesi incidentali
Ed invero non è inusuale che un allungamento dei tempi di costruzione o un incremento dei costi possa incidere sul valore assicurato, l’importante è darne comunicazione alla Compagnia assicuratrice, secondo l’obbligo di diligenza e buona fede nelle dichiarazioni, al fine di estenderne la garanzia.
In tema di garanzia assicurativa una considerazione merita l’inizio della copertura assicurativa, una parte della Dottrina sostiene che tale momento coincida con l’impostazione della chiglia o la collocazione in bacino di elementi prefabbricati come ad esempio il bulbo od altre parti.
Nella prassi anglosassone (clausole Institute) sono previsti i c.d. “provisional period from” che non decorrono dall’impostazione della chiglia ma dalla consegna al costruttore dei materiali e quindi in un momento precedente all’inizio dei lavori. E’ inoltre previsto dalle clausole Institute l’indicazione del luogo di esecuzione dei lavori “place of constructor” che può essere tanto presso il costruttore che presso il subcontractor.
Conclusioni
Cercando di tracciare una conclusione a questo breve excursus, risulta evidente l’esigenza di interpretare la volontà espressa dalle parti nel contratto, la quale non deve mai collidere con le norme inderogabili od incompatibili stabilite dal Codice e dalle leggi speciali in materia.