26 Marzo 2018

L’enforcement dei brevetti in Italia

ROCCO LANZAVECCHIA

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Abstract

Una panoramica sulla tutela brevettuale in Italia per proteggere gli investimenti in ricerca e sviluppo e gli asset immateriali delle aziende. Gli strumenti da adottare per combattere le contraffazioni e l’illecito sfruttamento della proprietà intellettuale.

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I diritti di brevetto per invenzione industriale attribuiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto e, in particolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso,

  1. quando oggetto del brevetto è un prodotto: di mettere in commercio, vendere, importare il prodotto;
  2. quando oggetto del brevetto è un procedimento: di applicare il procedimento, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento.

Il brevetto conferisce altresì al titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi di fornire mezzi indispensabili all’attuazione dell’invenzione a soggetti diversi dagli aventi diritto (c.d. contraffazione indiretta, o “contributory infringment”).

Le Sezioni Specializzate

I diritti di brevetto posso essere fatti valere di fronte alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione italiana, ad eccezione della Valle D’Aosta. Il sistema prevede la possibilità, a seconda dei casi, di agire:

  1. in via cautelare, qualora ricorrano due requisiti: l’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto e il pericolo di lesione, in atto o imminente, del diritto (fumus boni iurus) e il fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria questo possa subire un pregiudizio irreparabile o difficilmente risarcibile (periculum in mora);
  2. in via ordinaria, con un procedimento di merito.

La tutela cautelare

Le misure cautelari sono la descrizione, il sequestro e l’inibitoria. Possono essere richieste congiuntamente oppure separatamente.

La descrizione permette al titolare del brevetto di accedere presso la sede del presunto contraffattore insieme all’Ufficiale Giudiziario, al fine di reperire le prove della contraffazione (fotografie dei prodotti o macchinari, copie della documentazione tecnica, commerciale e contabile). Può essere concessa inaudita altera parte e grazie al suo effetto sorpresa risulta spesso una misura efficace.

Il sequestro consente di accedere presso la sede del presunto contraffattore per prelevare alcuni campioni di prodotti o tutto lo stock e, se necessario, strumenti di produzione. Rispetto alla descrizione è più raro che il sequestro venga concesso inaudita altera parte.

Il titolare del brevetto può anche chiedere e ottenere l’inibitoria alla fabbricazione, commercio e uso delle cose costituenti violazione del brevetto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o abbia la disponibilità. Generalmente questi provvedimenti sono accompagnati dalla previsione di penali per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. È estremamente raro che l’inibitoria venga concessa inaudita altera parte.

In aggiunta può essere chiesta la pubblicazione dell’ordinanza su uno o più giornali e riviste specializzate di settore a spese del contraffattore, misura raramente concessa nella fase cautelare e più di frequente al termine del giudizio di merito.

Nei casi di descrizione e sequestro vi è la necessità di iniziare il successivo giudizio di merito entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario (qualora questi rappresentino un periodo più lungo) dalla pronuncia dell’ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione.

La concessione dell’inibitoria, per la sua funzione di anticipare gli effetti della decisione di merito, non richiede l’instaurazione del giudizio di merito e se non è reclamata e/o riformata mantiene i propri effetti.

La tutela ordinaria nel merito

Il titolare del brevetto può sempre iniziare il successivo procedimento di merito, anche per ottenere il risarcimento del danno che non può essere richiesto in via cautelare. Il presunto contraffattore, a sua volta, può sempre instaurare il giudizio di merito.

Il titolare del brevetto può anche decidere di instaurare direttamente un giudizio di merito per ottenere l’inibitoria, il ritiro dal commercio, la distruzione dei beni in contraffazione e di tutte le cose costituenti la violazione, oltre al risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno

Il risarcimento dovuto viene liquidato sulla base dei seguenti criteri (art. 125 Codice Proprietà Industriale):

  1. liquidazione analitica, mediante calcolo del danno emergente e del lucro cessante (perdita di profitti) del titolare del brevetto; ovvero
  2. liquidazione forfettaria, nella quale il lucro cessante dev’essere determinato in misura non inferiore alla royalty ragionevole che un licenziatario avrebbe versato nel caso di regolare licenza;
  3. in ogni caso, è sempre possibile chiedere la retroversione dell’utile del contraffattore (in alternativa al risarcimento del lucro cessante, ovvero quando il primo eccede il secondo).

Nel corso del giudizio è possibile ottenere l’esibizione delle scritture contabili e le informazioni su origini e reti di distribuzione dei prodotti contraffatti.

Il monitoraggio doganale e il SIAC

Il servizio di sorveglianza doganale (disciplinato dal Regolamento CE 1383/2003) è uno strumento che permette di richiedere all’Agenzia delle Dogane il fermo delle merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale prima che vengano introdotte e commercializzate nel territorio italiano e dell’UE.

Un ulteriore servizio è fornito dal portale SIAC - Sistema Informativo Anticontraffazione della Guardia di Finanza, dove le società possono scambiare foto e informazioni sui propri prodotti e diritti con la GdF al fine di riconoscere i prodotti contraffatti e intervenire con il sequestro delle merci e altre misure.

Le Dogane italiane e la GdF hanno dimostrato di essere molto efficienti nell’individuazione e sequestro di merci contraffatte. Inoltre, tali strumenti sono mezzi economici ed efficaci a disposizione dei titolari dei diritti per individuare e perseguire i contraffattori, oltre che per monitorare in maniera costante il mercato e acquisire informazioni sul flusso commerciale del traffico illecito per valutarne l’entità.

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