12 Febbraio 2018

L'impatto sul codice civile della legge delega 19 ottobre 2017 n.155

GIAN PAOLO MARAINI

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Abstract

La legge delega n.155/17 è intervenuta anche su alcuni articoli del codice civile introducendo alcune importanti modifiche.

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La legge 19 ottobre 2017 n. 155 ha conferito al Governo la delega ad apportare modifiche, oltre che alla legge fallimentare, anche ad alcune disposizioni del codice civile al fine di adeguare l’impianto codicistico ai princìpi e criteri direttivi fissati dalla riforma.

Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi sono quelle previste alla lettera a) dell’art. 14 in materia di azioni di responsabilità e che si pongono nel solco di quanto già quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine alla “legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni di responsabilità comunque esercitabili dai soci o dai creditori” di qualsiasi tipologia di società (così S.U. Cass. Civ. Cass. 23.01.17 n. 1641 e, in senso conforme, tra le altre Cass. Civ. 26.08.16 n. 17359).

Infatti, proprio in tale ottica si colloca l’estensione alle società a responsabilità limitata di quanto previsto per le S.p.A. dall’art. 2394 c.c. con riferimento all’azione di responsabilità verso gli amministratori riservata ai creditori sociali.

In questo modo si dirime definitivamente una questione ancora dibattuta soprattutto nella giurisprudenza di merito e si colma una lacuna normativa nella disciplina vigente delle società a responsabilità limitata ascrivibile ad un difetto di coordinamento della riforma del 2003 del diritto societario.

Anche l’abrogazione dell’art. 2394-bis c.c. in materia di azioni di responsabilità esercitabili nell’ambito delle procedure concorsuali si pone nel solco dell’orientamento della Suprema Corte e delle modifiche apportate dalla riforma del 2006 all’art. 146 della Legge fallimentare con la rimozione del richiamo agli artt. 2393 e 2394 c.c.

Infatti tale abrogazione, oltre a essere giustificata dal fatto che il contenuto dell’articolo è già riprodotto nelle diverse normative di settore, va letta in coordinamento con l’art. 7 della medesima legge delega che elenca le azioni di responsabilità che possono essere promosse e/o proseguite dal curatore.

La proposta legislativa sembrerebbe, dunque, mirare a portare ordine e unitarietà nell'articolato campo delle azioni di responsabilità esercitabili da parte della curatela fallimentare riunendo, auspicabilmente, la disciplina in un gruppo più chiaro e compatto di disposizioni.

La lettera c) dell’art. 14 l. 155/17 introduce poi la previsione che l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale rientri nel novero delle cause di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’art. 2484 c.c.

Si ritorna così alla formulazione della norma precedente alla riforma del diritto societario del 2003, si uniforma la disciplina delle cause di scioglimento delle società di capitali con quella delle società di persone (per le quali il riferimento alla dichiarazione di fallimento è rimasto in vigore) e si pone definitivamente fine ai frequenti e contestati tentativi, ad opera di taluni amministratori, di equiparare lo stato di insolvenza con la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale per poter comunque procedere con lo scioglimento della società.

Altra rilevante modifica è quella introdotta dalla lettera e) dell’art. 14 della legge delega che prevede la determinazione di criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di amministrazione” che, nell’ambito della gestione della società successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano violato i doveri di “conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio socialedi cui all’art. 2486 c.c.

In questo modo si pone fine alla contrapposizione in giurisprudenza e dottrina tra l’orientamento secondo il quale il danno per illecita prosecuzione dell'attività d'impresa sarebbe pari alla differenza fra attivo e passivo fallimentare e quello che ritiene che, invece, tale danno dovrebbe corrispondere alla differenza dei netti patrimoniali.

La modifica introdotta si pone nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9100 del 6.05.15 in cui è stato precisato che, in caso di perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il danno derivante dalla violazione dei doveri di cui all’art. 2447 c.c. non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo fallimentare (che può al più integrare un parametro per la liquidazione equitativa) in quanto “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali [...] l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore [...] onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”.

Nell’ottica di un rafforzamento del sistema dei controlli nelle S.r.l.  la legge delega, oltre ad aver esteso i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo e ampliato il novero dei soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina di tali organi ove ciò non avvenga nei termini previsti (cfr. art. 14, comma 1, lett. g e h), ha esteso l’applicazione dell’art. 2409 cod. civ. alle società a responsabilità limitata ancorché prive dell’organo di controllo.

Infatti, quanto previsto dall’art. 14 lettera f) consente di superare l’acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale venutosi a creare dopo riforma del diritto societario del 2003 (e, in particolare l’abrogazione dell’art. 2488, comma 3, c.c. che prevedeva espressamente l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle S.r.l.) e ha attribuisce ai soci e, ove presenti, agli organi di controllo delle società a responsabilità limitata la possibilità di presentare, in caso di fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”, la relativa denuncia al tribunale.

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Contributo scritto con la partecipazione dell'Avvocato Ilaria Dagnino, Collaboratrice dello Studio Legale De André.

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