25 Settembre 2019

L'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti (Cassazione, Sez. trib., Ord. 7 marzo 2019, n. 6643)

PAOLO COMUZZI

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Abstract

Se l’ Amministrazione Finanziaria (AAFF) prova, anche mediante elementi indiziari, la oggettiva inesistenza della prestazione indicata in fattura, spetta sempre al contribuente dimostrare l’ effettiva esistenza di questa prestazione e, questa prova, deve essere una prova puntuale e non limitarsi ad una contestazione delle affermazioni della AAFF come portate nell’accertamento.

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Il caso di specie

Il caso portato all’esame della Corte di Cassazione (in ragione di un ricorso dell’Agenzia avverso una sentenza della CTR del Veneto) si presenta molto semplice e consiste in quello che possiamo definire tema dell’onere della prova.

Nel caso di specie la AAFF ha potuto dare prova, mediante indizi, della falsità oggettiva di alcune fatture registrate dalla verificata ed utilizzate per supportare costi portati al conto economico.Gli indizi sono stati: a) assenza di una struttura societaria del fornitore; b) assenza di qualsiasi competenza in merito al lavoro svolto; c) assenza di terzi fornitori.

Di fronte ad una simile produzione indiziaria la AAFF concludeva per la inesistenza oggettiva della prestazione e contestava il costo portato al conto economico e dedotto.

 

Il tema dell’onere della prova

Ragionando in termini generali diciamo che in materia di distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario vale la regola generale dettata dall’art. 2697 cod. civ. e in applicazione della stessa, “l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis Cass. n. 1946/2012, n. 13665/2001 e n. 2990/1979) e questo ha fatto la AAFF nel caso di specie seppure con elementi indiziari.

Assolto il suo compito (anche mediante elementi indiziari) la AAFF si deve fermare ed è il contribuente che deve provare la oggettiva erroneità del rilievo e deve farlo contestando sempre nel merito le asserzioni portate dalla AAFF e quindi replicando in modo puntuale a tutti i diversi elementi (anche indiziari) che sono portati nell’accertamento.

Possiamo riassumere il tutto secondo il principio che segue:

  • l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all’Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale;
  • l’onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.

Si deve mettere in debita evidenza che anche quando l’ente impositore non dimostra la fondatezza della pretesa avanzata, è sempre opportuno che il contribuente, pur non essendovi tenuto, offra diligentemente la prova dell’infondatezza della stessa, qualora ne sia in possesso.

Nel processo tributario trovano applicazione le presunzioni legali, che sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato ex articolo 2727 cod. civ. e queste presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite ex articolo 2728 cod. civ. e ovviamente la applicazione di queste presunzioni legali provoca la conseguenza di una inversione nell’onere probatorio in quanto la prova di un determinato fatto viene posta a carico di una delle parti e questo mette la AAFF in vantaggio.

E’ proprio questo il punto che ha portato a Cassare la decisione della CTR del Veneto ovvero il malgoverno di alcune presunzioni che consentono certamente di sostenere che il fornitore non era capace di essere tale ovvero di fornire la prestazione dedotta in fattura.

In buona sostanza la CTR aveva solo contrapposto ai fatti portati dall’AAFF quelli portati dal contribuente (nello specifico probatori che la merce era giunta ai suoi magazzini) sostenendo che i due elementi si bilanciavano e quindi che non era possibile confermare l’accertamento e la Cassazione risponde che il contribuente non può limitarsi ad una parte distruttiva ma deve vincere in modo compiuto la prova offerta dalla AAFF.

 

Conclusione

Esiste in buona sostanza un vantaggio della AAFF sul contribuente che pertanto deve fare un passo più ampio rispetto a quello della mera distruzione delle considerazioni della stessa AAFF ma, questo il concetto, il contribuente deve contestare punto per punto le affermazioni della AAFF e deve farlo con precise produzioni documentali per “distruggere” quelle che sono le considerazioni di fatto che sono state portate dalla AAFF a sostegno della sua pretesa.

 

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