07 Marzo 2019

La manutenzione del verde privato, quali oneri per il suo produttore?

DANIELE CARISSIMI

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Abstract

Chi è il produttore dei rifiuti della manutenzione del verde privato (ad es. giardini o aree verdi dei condomini e delle aziende)? E come devono essere gestiti i residui del verde? A queste ed altre domande si cercherà di dare risposta in questo approfondimento, al fine di evitare la possibile applicazione delle penetranti sanzioni ambientali previste dalla legge.

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Vi è mai capitato di occuparvi della manutenzione di un giardino o di una area verde privata e di interrogarvi sulle corrette modalità di gestione degli sfalci e delle potature esitanti da tali operazioni?

Se si, siete nel post(o) giusto!!

Ed infatti la gestione dei rifiuti – siano anche dei semplici residui vegetali – è cosa da non prendere con leggerezza, viste anche le penetranti sanzioni previste per i comportamenti non conformi a legge.

Ebbene, la prima domanda da porsi è: chi è il soggetto produttore del rifiuto?

Dalle attività di cura della c.d. aree verdi private[1], infatti, esitano diversi tipi di materiali/rifiuti[2], di cui deve essere in primo luogo attribuita la paternità.

Se tale operazione non pone particolari problemi per l’ipotesi in cui è lo stesso proprietario a provvedere alla manutenzione dell’area verde (ad es. il privato cittadino che falcia il proprio prato), essendo egli colui che materialmente produce il rifiuto e quindi il relativo produttore[3].

Discorso diverso deve invece essere fatto per il caso in cui la manutenzione dell’area verde venga affidata ad un soggetto terzo (si pensi al condominio che affida ad un giardiniere professionale la potatura dei propri alberi).

In questo caso, infatti, secondo la definizione di produttore del rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 (v. nota 3), i rifiuti del verde privato possono essere alternativamente ricondotti:

  1. all’attività manutentiva del terzo (in qualità di produttore materiale);
  2.  ovvero a colui che usufruisce del relativo servizio (il committente, in qualità di produttore giuridico).

Essendo entrambe le alternative legittimamente percorribili, tale scelta viene generalmente rimessa alla volontà delle parti, così come esplicitata nei relativi accordi contrattuali.

La scelta non è tuttavia priva di conseguenze.

Ed invero, laddove si decida di ricondurre i rifiuti del verde all’attività manutentiva del terzo (ipotesi a), gli stessi andranno classificati come rifiuti speciali - ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. f)[4] del TUA – e quindi gestiti secondo la relativa filiera. In tale eventualità il manutentore sarà quindi tenuto a:

  1. attribuire al rifiuto il competente codice CER, secondo le specifiche di cui all’Allegato D della Parte IV del TUA ;
  2. raggruppare il rifiuto in deposito temporaneo, nel rispetto delle regole di cui alla lett. bb) dell’art. 183 del D.Lgs 152/2006;
  3. conferire il rifiuto per il trasporto:
  • a trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 4 (essendo i rifiuti del verde generalmente non pericolosi) per lo specifico codice CER trasportato.
  • Ovvero provvedere in proprio al trasporto dei rifiuti prodotti. In tal caso lo stesso dovrà risultare iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in Categoria 2-bis per lo specifico CER trasportato.
  1. Conferire il rifiuto a recupero/smaltimento per il tramite di soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.
  2. Accompagnare il rifiuto durante il trasporto con il Formulario di Identificazione del Rifiuto debitamente compilato, curandone la conservazione.

Laddove invece si decida di ricondurre i rifiuti del verde a colui che usufruisce del relativo servizio (ad es. al condominio o all’azienda privata che dispone la manutenzione della propria area verde – ipotesi b), quest’ultimo potrà:

  1. classificarli nell’alveo dei rifiuti assimilati agli urbani[5], e quindi gestirli secondo la relativa filiera. In tale eventualità:
  1. il loro raggruppamento potrà essere effettuato solo presso il luogo di produzione del rifiuto (ad es. senza che il rifiuto possa essere movimentato fuori dal condominio o dal recinto aziendale);
  2. i rifiuti andranno poi conferiti:
  • presso i Centri di raccolta comunali;
  •  o in alternativa, al Gestore del Servizio Pubblico.
  1. Ovvero classificarli come rifiuti speciali e quindi gestirli conformemente alla relativa filiera (v. infra, ipotesi a).

In definitiva, ai soggetti coinvolti, viene lasciata la scelta delle modalità di gestione del rifiuto del verde che maggiormente preferiscono. Sempre però nel rispetto delle disposizioni di legge e nei limiti del perimetro di legittimità tracciato dal Testo Unico Ambientale.

 

 

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