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L’oggetto della controversia
La fattispecie oggetto di decisione da parte della CTR Lazio riguardava il caso di una società operante nel settore della sanità pubblica che, a causa della situazione di crisi di liquidità e delle difficoltà finanziarie dovute alla mancata riscossione di crediti nei confronti della PA, a favore della quale erogava servizi sanitari (peraltro di natura essenziale per la collettività), non aveva provveduto al pagamento dell’IMU per l’anno 2012.
A seguito della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, giustificando il mancato pagamento dell’IMU richiamandosi all’esimente della forza maggiore, e chiedendo quindi la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi.
Il giudice di prime cure respingeva però il ricorso del contribuente, ritenendo che il presupposto dell’IMU, dato dal possesso di immobili, risultasse del tutto slegato dal mancato conseguimento di crediti vantati nei confronti dello Stato; pertanto, tale ultima circostanza non poteva giustificare il richiamo all’esimente della c.d. forza maggiore.
Il contribuente presentava appello richiedendo di riformare la sentenza di primo grado nella misura in cui non riconosceva come illegittima la debenza delle somme richieste nell’avviso di accertamento a titolo di sanzioni ed interessi in mancanza del requisito della “colpevolezza” necessario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ai fini dell’irrogabilità delle sanzioni.
La decisione della CTR Lazio
Nel respingere l’appello del contribuente, la CTR Lazio ha ripercorso l’orientamento che la Suprema Corte ha elaborato nel corso degli anni sul concetto di forza maggiore, facendo altresì riferimento alle posizioni richiamate a supporto dalle parti in causa.
Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno evidenziato come la Suprema Corte abbia costantemente escluso il configurarsi dell’esimente della forza maggiore in presenza di procedure di fallimento, concordato preventivo e crisi di liquidità dell’imprenditore, causate dal mancato pagamento da parte dei debitori.
Al contempo, la CTR Lazio ha preso però atto dell’ampliamento del concetto di forza maggiore elaborato in sede di legittimità sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, (i) sia sotto il profilo oggettivo, quanto alle circostanze di fatto in cui può configurarsi la forza maggiore, in cui secondo i giudici di secondo grado può astrattamente essere incluso il comportamento inadempiente della PA, (ii) sia sotto il profilo soggettivo, quanto alla rigorosa dimostrazione, da parte del contribuente, di aver adottato tutte le possibili cautele per non appellarsi alla forza maggiore e, nel caso di specie, evitare la crisi di liquidità e procedere al pagamento dei tributi.
Spunti di riflessione e conclusioni
Nella pronuncia della CTR Lazio sembrano aprirsi degli spiragli rispetto al possibile riconoscimento dell’esimente della forza maggiore nelle circostanze di fatto portate a supporto dell’impossibilità di provvedere al pagamento dell’IMU da parte del contribuente.
Difatti, vale osservare che i giudici di secondo grado non si limitano a respingere l’appello del contribuente sulla base del richiamo tout court del citato – e consolidato – orientamento della Corte di Cassazione, ma assegnano altresì rilevanza alla circostanza che, nel caso di specie, il contribuente non avesse adempiuto all’onere della prova relativo alla sussistenza dell’esimente in questione, non avendo prodotto né la documentazione comprovante le modalità concrete adottate nel piano aziendale per affrontare la crisi di liquidità, né la prova dei ritardi registrati nei pagamenti da parte della PA e il loro correlato impatto sui flussi di cassa.
A contrario, sulla base dell’arresto giurisprudenziale commentato, sembrerebbero quindi aprirsi degli interessanti spazi per poter far valere l’esimente della forza maggiore ai fini della disapplicazione delle sanzioni ai sensi del citato art. 5, ove il mancato pagamento dei tributi ovviamente dipenda dalle difficoltà finanziarie dell’imprenditore, nell’ipotesi in cui lo stesso sia in grado di dimostrare concretamente di aver esperito tutte le soluzioni a sua disposizione per reperire le risorse finanziarie da destinare al versamento dei tributi.
Tale circostanza risulta particolarmente attuale nel contesto della pandemia da Covid-19, ove infatti proprio la CTR Lazio richiama la relativa legislazione emergenziale che – riconoscendo sussistere l’esimente della forza maggiore negli effetti della pandemia stessa – ha disposto sgravi ed esenzioni nel pagamento delle imposte.
Tale richiamo offre alcuni spunti di riflessione su quanto l’esimente della forza maggiore possa essere ravvisata nel contesto di difficoltà finanziaria in cui si sono trovati gli imprenditori a causa delle restrizioni imposte dal Governo ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.
Difatti, quanto al requisito oggettivo, pur sussistendo apparentemente le circostanze di fatto anomale ed imprevedibili indipendenti dalla volontà dell’imprenditore idonee astrattamente ad integrarlo, vale osservare che lo stesso legislatore ha postergato o sospeso l’obbligo del versamento dei tributi proprio al fine di limitare le difficoltà degli imprenditori stessi; quanto al requisito soggettivo, invece, anche alla luce delle misure di sostegno all’economia introdotte dal Governo, risulterebbe oltremodo difficile per gli operatori economici dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare la crisi di liquidità.
Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione di Federica Cipolletta, Associate del dipartimento Tax