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Premessa
Come noto, a seguito del processo di liberalizzazione dei mercati di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, ciascun cliente finale può stipulare un contratto di fornitura di energia con qualsiasi venditore, alle condizioni contrattuali che ritiene per lui più vantaggiose. Parallelamente, al fine di garantire la tutela del consumatore, nonché un accesso regolato al mercato della vendita, per gli utenti finali sono stati previsti appositi mercati di tutela, i quali si basano su una particolare struttura tariffaria stabilita dalla autorità di settore (i.e. l’Arera).
Nell’ottica di una sempre maggior concorrenza e completa liberalizzazione del mercato di vendita retail dell’energia, nonché al fine di “capacitare” l’utenza finale, da tempo si discute riguardo alle modalità ed alle tempistiche del definitivo e completo passaggio al mercato libero.
La Legge Concorrenza 2017
Dopo anni di discussioni, accesi dibattiti parlamentari e proroghe, con la Legge 124/2017 (c.d.“Legge Concorrenza”) è stata approvata la fine dei mercati tutelati per i clienti finali. Nello specifico, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati di vendita dell’energia e di promuovere lo sviluppo della concorrenza tra venditori, tutelando i consumatori, la Legge Concorrenza ha previsto:
- l’eliminazione dei mercati di tutela del prezzo nel settore della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 1, comma 60), a partire dal primo luglio 2020 (termine da ultimo prorogato dal Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, c.d. “Milleproroghe” rispetto al termine originario previsto dalla Legge Concorrenza del primo luglio 2019, nonché rispetto al 2018 previsto durante i lavori parlamentari).
- l’introduzione di un c.d. “servizio di salvaguardia” (articolo 1, comma 60), destinato ad una particolare tipologie di utenti con bassi consumi[1] rimasti senza fornitore di energia elettrica, fornito da un venditore individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali ed a condizioni che incentivino il passaggio al libero mercato; e
- l’obbligo per tutti i venditori di offrire alle famiglie e alle piccole imprese almeno una proposta “standard” di fornitura di energia a prezzo fisso e almeno una proposta a prezzo variabile (articolo 1, comma 62).
Il Servizio di Maggior Tutela
Rimane in vigore fino al superamento dei mercati tutelati il c.d. servizio di maggiore tutela (disciplinato dalla Direttiva 2003/54/CE - Secondo Pacchetto UE e successivamente confermato dalla Direttiva 2009/72/CE - Terzo pacchetto UE ed introdotto nell’ordinamento nazionale dal c.d. Decreto Bersani - Legge 73/2007). Il Servizio di Maggior Tutela persegue le finalità di garantire ai clienti finali maggiormente vulnerabili: a) la continuità della fornitura di energia elettrica; e b) che tale fornitura abbia una “qualità contrattuale specifica” ed avvenga secondo tariffe stabilite dall’Arera. Questo servizio è rivolto ai clienti domestici ed alle piccole imprese senza un venditore nel mercato libero ed è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, con la particolarità che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dall’Acquirente Unico[2].
Secondo il rapporto dell’Arera al Ministero dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2018[3], alla fine del 2017 il regime di tutela occupa circa il 56,5 % dell’intero mercato di vendita retail dell’energia elettrica, fino a sfiorare il 60% con riferimento alle sole utenze domestiche in bassa tensione. Altro dato interessante riguarda il tasso di switching dal mercato tutelato al mercato libero, pari nel 2017 solamente al 4,5 % con riferimento al mercato dell’energia elettrica. Percentuali non dissimili si riscontrano anche con riferimento al mercato del Gas naturale[4].
Tutela Simile
Ulteriore mercato tutelato è il servizio definito “Tutela Simile”, istituito dal gennaio 2017, per mezzo della deliberazione n. 369/2016/R/EEL dall’Arera, al fine di “capacitare” e “traghettare” i consumatori verso il mercato libero. La Tutela Simile consiste in una particolare tipologia di contratto di fornitura dell’energia elettrica, stipulato via web e di una durata non superiore ai 12 mesi - rinnovabili per ulteriori 12 mesi - le cui condizioni economiche, pur basandosi sul mercato libero, sono analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela ad eccezione della previsione di un bonus una tantum applicato nella prima bolletta, diverso da fornitore a fornitore ed a condizione che il contratto perduri per 12 mesi.
Dal luglio 2018 non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti di fornitura in Tutela Simile; i contratti in essere rimangono in vigore fino alla scadenza quando il cliente finale potrà scegliere se: (i) aderire ad un’offerta del mercato libero dello stesso fornitore; oppure (ii) sottoscrivere un’offerta sul mercato libero con un altro fornitore; oppure (iii) tornare al servizio di maggior tutela fino alla sua eliminazione ex lege.
Alla scadenza dei 24 mesi dalla data di attivazione ed in assenza di diversa scelta da parte dell’utente, il fornitore dovrà continuare ad erogare il servizio, applicando un contratto standard PLACET a prezzo fisso[5].
Conclusioni
L’imposizione normativa del passaggio al mercato libero rappresenta una grande scommessa per il mercato italiano di vendita dell’energia sia in termini di “capacitazione” del cliente finale, che in termini di composizione dell’offerta. L’esiguità dei valori del tasso di switching (sintomo di un utenza non ancora in grado di comprendere le proposte contrattuali dei fornitori né di scegliere le condizioni contrattuali che ritiene più vantaggiose) e la posizione ancora dominante nel mercato dei fornitori ex monopolisti pongono grandi aspettative di trasformazione per il mercato italiano. I continui rinvii e l’introduzione di sempre nuove forme di tutela, invece, fanno ritenere che il legislatore ed il regolatore temano che una liberalizzazione imposta ex lege possa non favorire la concorrenza e comportare condizioni svantaggiose per gli utenti finali.
Ha collaborato alla stesura dell’articolo Riccardo Leccia, avvocato in Milano, collabora con il dipartimento di Energia ed Efficienza Energetica” della sede di Milano di EY – Studio Legale Tributario.