28 Giugno 2022

No all’imposta di successione per il chiamato che rinunci all’eredità

ANGELO GINEX

Immagine dell'articolo: <span>No all’imposta di successione per il chiamato che rinunci all’eredità</span>

Abstract

Con la recente ordinanza 12 aprile 2022, n. 11832, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di rinuncia all’eredità. La questione controversa concerneva il pagamento dell’imposta di successione da parte del chiamato, in caso di omessa impugnazione dell’avviso di liquidazione. I giudici di legittimità hanno affermato che il chiamato all’eredità non è tenuto al pagamento dell’imposta ove rinunci alla stessa. E ciò anche se, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnare l’avviso di liquidazione, determinandone la definitività.

***

Fatti di causa

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione al chiamato all’eredità. Questi ometteva di impugnare tale atto, che si rendeva pertanto definitivo.

Seguiva la notifica di una cartella di pagamento diretta alla riscossione di tale imposta. Il chiamato all’eredità impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria di I grado di Bolzano, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, che accoglieva il gravame. In particolare, il giudice di appello rilevava che la rinuncia all’eredità ha valore retroattivo. Per l’effetto, veniva meno il presupposto dell’imposta di successione e, quindi, gli atti tributari non avevano più alcuna efficacia.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamentava la violazione e falsa applicazione delle disposizioni inerenti la dichiarazione di successione. Essa rilevava che la pretesa tributaria si era resa definitiva a seguito della mancata impugnazione del citato avviso di liquidazione. Conseguentemente sosteneva che la successiva rinuncia non aveva alcuna efficacia.

 

Soluzione giuridica

La Corte di Cassazione ha affermato che l’eccezione avanzata dal contribuente non merita accoglimento. Essa ha richiamato i principi di diritto sanciti in diverse pronunce di legittimità, precisando di ritenerli applicabili anche al caso di specie.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno osservato che il presupposto dell’imposta di successione deve essere individuato nella chiamata all’eredità e non già nell’accettazione della stessa. Tuttavia ciò è condizionato al fatto che poi il chiamato all’eredità acquisti effettivamente la qualità di erede.

Pertanto, si è precisato che l’imposta di successione deve essere determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all’eredità.

Detto in altri termini, è sufficiente la qualità di chiamato all’eredità perché una persona sia tenuta al pagamento dell’imposta di successione. Tuttavia, il chiamato che rinunci all’eredità in modo legittimo non è più tenuto al pagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficacia retroattiva.

Inoltre, la suprema Corte ha precisato che la notifica di un avviso di liquidazione non può precludere al chiamato la possibilità di decidere per la rinuncia all’eredità. E ciò perché tale avviso costituisce un atto amministrativo, che non può incidere sul presupposto dell’imposta di successione.

D’altronde, il chiamato è solo potenzialmente tenuto al pagamento dell’imposta di successione, ma perché lo diventi effettivamente è necessario che acquisti la qualità di erede. Ed evidentemente ciò non potrà essere laddove il chiamato decida per la rinuncia all’eredità.

 

Principio di diritto

Sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di imposta sulle successioni, il chiamato all’eredità non è tenuto al pagamento dell’imposta qualora rinunci all’eredità, anche se, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnare l’avviso di liquidazione, determinandone la definitività».

 

Altri Talks