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In attuazione dell’articolo 1 della Legge del 7 ottobre 2015, n. 167, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 2 novembre 2017, il decreto legislativo di revisione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ossia appunto il codice della nautica da diporto.
Il testo definitivo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma, considerata l’importanza del provvedimento, può essere utile iniziare a riassumere le novità anticipate dal Governo e Ucina anche avendo analizzato il testo dello schema del decreto legislativo già disponibile. Evidentemente l’analisi andrà completata e ripresa una volta pubblicato il testo definitivo di modifica.
Scopo dichiarato della riforma è quello di rafforzare la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero.
L’intenzione che ha guidato i lavori è stata quella di semplificare i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e di promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico.
In breve riassumiamo di seguito le novità che, sulla base delle informazioni disponibili e rispetto alla documentazione visionata, paiono di maggiore interesse per il comparto.
Applicazione del codice della nautica da diporto
Innanzitutto, ai fini dell’applicazione del codice della nautica da diporto, la navigazione da diporto commerciale viene riconosciuta ed equiparata a quella lusoria. Ciò al fine di porre rimedio ad un testo che era nato originariamente per le unità private e solo in minima parte aveva disciplinato un loro utilizzo commerciale.
Nuove categorie di unità da diporto
Le definizioni di natanti e imbarcazioni (lunghezza inferiore a 24 metri) rimangono immutate mentre vengono inserite delle nuove categorie. In particolare, le unità da diporto utilizzate a fini commerciali – commercial yacht (unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 2 della legge in oggetto), le navi da diporto maggiore (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza superiore alla 500 GT ovvero a 600 TSL), le navi da diporto minore (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL), le navi da diporto minori storiche (con più di 50 anni e di stazza fino a 120 GT) ed infine le moto d’acqua.
Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN) e Sportello Telematico del Diportista (STED)
Sono stati aboliti i riferimenti ai registri cartacei in vista dell’adozione dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e dallo Sportello Telematico del Diportista (STED). Lo STED rilascerà la licenza di navigazione e procederà agli aggiornamenti (i.e. cambio di proprietà, residenza, nomina di armatore, ipoteca, leasing, etc.) mediante appositi tagliandi. Lo STED si occuperà inoltre delle procedure riguardanti il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza, del certificato di idoneità al noleggio, dell’autorizzazione alla navigazione temporanea e del rilascio della nuova licenza provvisoria. Il rilascio dei documenti ad opera della Sportello telematico dovrà avvenire entro un termine di 20 giorni, ridotti a 7 per i duplicati. Inoltre, la ricevuta della presentazione dei documenti per l’iscrizione varrà come licenza di navigazione sostitutiva.
Iscrizione delle navi da diporto
Viene poi introdotta una disciplina specifica per l’iscrizione, anche provvisoria, delle navi da diporto e sono state previste modalità semplificate per l’iscrizione delle navi da diporto provenienti da stati esteri. Per tali navi è prevista la presentazione, oltre del titolo di proprietà e del certificato di stazza (al posto del quale può essere presentata, in via provvisoria, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza), anche dell’estratto del registro di provenienza ovvero del certificato di cancellazione da tale registro (quest’ultimo può essere sostituito da un certificato dell’autorità estera competente che attesti l’avvio delle procedure di cancellazione e il ritiro dei documenti di navigazione). Nel caso in cui l’estratto del registro, il certificato di cancellazione, ovvero il certificato dell’autorità estera che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione e il ritiro dei documenti di navigazione, contengano le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità, tali documenti potranno sostituire il titolo di proprietà.
Per quanto attiene, invece, l’annotazione nell’ATCN dell’utilizzo delle navi da diporto a fini commerciali, il proprietario (o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria) dovrà presentare, oltre ai documenti necessari per l’iscrizione, anche il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi della impresa individuale o della società esercente l’unità a fini commerciali. Se si tratta di impresa estera o società estera, dovrà essere presentato un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti la specifica attività commerciale prestata per mezzo dell’unità e svolta dall’esercente.
Iscrizione delle imbarcazioni da diporto
La procedura per l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto è stata invece modificata solo marginalmente con particolare riferimento alle unità prive di marcatura CE e per il caso in cui l’imbarcazione fosse precedentemente registrata nei registri pubblici di uno stato membro dell’Unione Europea. È stata inoltre introdotta una procedura ad hoc per l’annotazione nell’ ATCN dell’utilizzo a fini commerciali delle imbarcazioni da diporto, la quale ricalca sostanzialmente quella prevista per le navi da diporto.
Leasing
In materia di leasing, l’attuale testo di legge già prevede che le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria siano iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nel nominativo dell’utilizzatore. Ora, l’utilizzatore, se previsto dal contratto e se munito di procura autenticata, potrà effettuare direttamente l’iscrizione della propria unità senza dover attendere che vi provveda direttamente la società di Leasing. Nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario potrà richiedere la cancellazione dell’annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore. Inoltre, l’annotazione della perdita di possesso dell’unità potrà essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dall’utilizzatore.
Bollino Blu
Ulteriore novità è quella rappresentata dal c.d. “Bollino Blu” che verrà rilasciato a seguito di un sistema di controlli di natura preventiva (per evitarne la duplicazione) sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto.
Patenti
In relazione alle patenti, verrà introdotta la possibilità di una patente limitata D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, limiti della navigazione e anagrafe dei patentati. Inoltre, con il regolamento di attuazione del nuovo Codice saranno stabiliti i requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti A, B, C e D, le quali potranno prevedere prescrizioni e limitazioni.
Altre novità
Tra le altre novità si annoverano: la disciplina per il transito all’interno dei porti, l’introduzione di nuove attività commerciali come l’assistenza all’ormeggio e l’assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni, una procedura semplificata per il rilascio della “targa prova”, l’istituzione della figura professionale del mediatore del diporto e l’introduzione della figura dell’istruttore di vela professionale.
E’ infine da rilevare la rimozione del limite di mille tonnellate per l’iscrizione dei grandi yacht in noleggio al Registro Internazionale e l’adozione di un Passenger Yacht Code Italiano per le unità da diporto che trasportano più di dodici ma meno di trentasei passeggeri. Viene inoltre introdotto il riferimento all’attività commerciale dei natanti con una disciplina minima nazionale.
Quanto sopra vuole rappresentare una coincisa panoramica di quelle che sono le principali modifiche e le novità che, alla luce di quanto dichiarato e di quanto contenuto nella schema di decreto legislativo, dovrebbero essere introdotte per mezzo della riforma, restando comunque in attesa di leggere il testo definitivo una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il quadro che si delinea è comunque quello di una riforma importante, sostanziale che va a toccare molti degli aspetti del quadro normativo attuale di cui buona parte sono tra quelli più dibattuti nel settore in questi anni.