02 Settembre 2024

Il nuovo regolamento Ecodesign: un ulteriore passo dell’UE verso il Green Deal

MARZIA SCURA

Immagine dell'articolo: <span>Il nuovo regolamento Ecodesign: un ulteriore passo dell’UE verso il Green Deal</span>

Abstract

In vigore dallo scorso 18 luglio, il nuovo Regolamento Ecodesign introduce nuovi criteri di progettazione per quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell’UE. Tra i criteri sono inclusi: durevolezza, riciclabilità, impatto ambientale e riutilizzabilità.

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Il contesto

Definitivamente approvato dal Consiglio Europeo lo scorso 27 maggio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 giugno 2024, il Regolamento UE 2024/1781, c.d. “Regolamento Ecodesign” o “ESPR” (Ecodesign for Sustainable Product Regulation) è entrato in vigore allo scadere del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 18 luglio 2024.

La nuova normativa, che in parte abroga e in parte modifica quella fino ad oggi in vigore in tema di progettazione ecocompatibile, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel progetto culturale, noto come “Green Deal Europeo”, che mira a modificare la mentalità dell’industria, responsabilizzandola nei confronti dell’ambiente e della società attraverso il recepimento di nuovi paradigmi concettuali. L’obiettivo è che il valore di ciò che viene prodotto e/o acquistato venga nel tempo sempre più inteso e rilevato anche sulla base di criteri quali, tra gli altri, la sua durevolezza, riciclabilità, impatto ambientale e riutilizzabilità.

Già a partire dalla ideazione progettuale dei prodotti che si intendono realizzare e/o anche solo immettere nel mercato UE, la nuova disciplina ecodesign chiama con maggiore forza le imprese a pensare secondo criteri di “economia circolare”, anche con lo scopo di scoraggiare fenomeni diffusi e valutati dal legislatore europeo come altamente dannosi per l’ambiente e per la comunità, tra i quali:

  • la c.d. “obsolescenza precoce”, definita dall’art. 2 del Regolamento come “caratteristica di progettazione del prodotto o azione od omissione successiva che rende il prodotto non funzionale o ne peggiora le prestazioni, senza che tali variazioni di funzionalità o di prestazioni derivino dalla normale usura” (art. 2 ESPR);
  • il ricorso alla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, in particolare tessili e calzature, “un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online”, responsabile di “una perdita di risorse economiche preziose” senza che i prodotti siano mai “utilizzati per lo scopo previsto” (si veda il punto 55 delle considerazioni preliminari).

 

Le categorie merceologiche coinvolte

Novità importante introdotta dall’ESPR è l’estensione delle categorie merceologiche interessate dalla disciplina ecodesign: non più solo i “prodotti connessi all’energia” contemplati dalla precedente normativa che si focalizzava sulla riduzione dei consumi energetici (ad esempio frigoriferi, aspirapolveri, computer e riscaldatori, motori elettrici ecc.), bensì quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal fatto che siano realizzati all’interno o all’esterno dell’Unione. Sono compresi anche i componenti e i prodotti intermedi con alcune eccezioni, come alimenti e mangimi, farmaci, piante vive, animali, microrganismi, prodotti di origine umana e alcune tipologie di veicoli.

 

L’iter: in attesa degli atti delegati della Commissione

Il Regolamento è immediatamente efficace, ma per la sua attuazione sarà necessario l’intervento della Commissione europea che, attraverso appositi atti delegati, dovrà stabilire i requisiti di progettazione ecocompatibile per le varie tipologie di prodotto coinvolte, individuate in ordine di priorità.

 

Il Passaporto Digitale di Prodotto o “DPP” (Digital Product Passport)

Tra le misure adottate desta particolare interesse il passaporto digitale previsto dall’articolo 9 dell’ESPR, uno strumento particolarmente innovativo, in grado di incidere significativamente sulla capacità di informativa nei confronti dei consumatori, oltre che sulla tracciabilità dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita.

Mediante la scansione di un supporto dati, come una filigrana digitale o un codice di risposta rapida (Quick Response, QR code), da collocarsi ove possibile sul prodotto stesso, sarà possibile raggiungere un database pubblico3 che raccoglie
informazioni come la durabilità e la riparabilità, il contenuto riciclato o la disponibilità di pezzi di ricambio di ciascun bene. Attraverso il passaporto digitale ogni consumatore sarà potenzialmente in grado di ricostruire la filiera e la storia del prodotto “a livello di modello, lotto o articolo” (cfr. punto 33 delle considerazioni preliminari), avendo accesso ai dati sulle prestazioni e sugli impatti, sulle certificazioni e dichiarazioni di conformità, manuali d’uso e altre informazioni sul produttore, importatore o rappresentante autorizzato.

Per il primo piano di lavoro, la Commissione dovrà dare priorità a “ferro, acciaio, alluminio, prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature, mobilio, compresi i materassi, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici, prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti per la progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nell'ambito del presente regolamento” (si veda il punto 49 delle considerazioni preliminari).

I requisiti di progettazione ecocompatibili definiti dagli atti delegati dovranno mirare “a migliorare gli aspetti del prodotto” in termini, qualora pertinenti alla tipologia del prodotto stesso, di riutilizzabilità, possibilità di miglioramento, riparabilità, durabilità, affidabilità, possibilità di manutenzione e ricondizionamento, ecc. (art. 5).

Il Regolamento specifica che [l]a data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore”, salvo specifiche eccezioni (art. 4) e che, in ogni caso [i]l primo atto delegato adottato a norma del presente articolo non entra in vigore prima del 19 luglio 2025” (art. 7). I Paesi membri, quindi, che “non dovrebbero più avere la facoltà di definire requisiti nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dai requisiti di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di definire obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato” (cfr. punto 49 delle considerazioni preliminari) avranno ancora un arco di tempo di almeno due anni e mezzo dall’entrata in vigore dell’ESPR per adeguarsi.

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