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Risulta infatti elevato il numero di contenziosi che si instaurano tra il cessionario ed il debitore ceduto, volti ad ottenere da quest’ultimo la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi istituita presso la Banca d’Italia, e ciò attraverso la contestazione, da un lato, del mancato preavviso di segnalazione e, dall’altro, della mancata complessiva valutazione patrimoniale del debitore ceduto.
Per quanto riguarda la prima questione, occorre preliminarmente evidenziare come, le norme che intervengono a supporto, risultano principalmente le seguenti:
- art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
- circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e-mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione.
Come detto, con ordinanza del 15 giugno 2018, il Tribunale di Milano, in continuità con la giurisprudenza maggioritaria degli ultimi anni, ha definito la questione sorta tra cessionario del credito e debitore ceduto sostenendo la seguente, condivisibile, tesi.
Infatti, le istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4) prevedono che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza.
Se il cliente, inoltre, è un consumatore, le istruzioni ribadiscono come, ai sensi dell’art. 125 comma 3 T.U.B., il medesimo vada informato preventivamente quando, “per la prima volta”, viene classificato negativamente, ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza; tale informativa deve essere preventiva, ossia deve essere trasmessa prima dell’invio della segnalazione negativa.
Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia.
Tale ultimo passaggio effettuato dal Giudice Meneghino, introduce l’ulteriore tema relativo all’onere, o meno, in capo al cessionario, di procedere alla complessiva valutazione patrimoniale del debitore ceduto.
Sul punto è importante citare testualmente la norma di riferimento:
- circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo II Sezione 2 paragrafo 1.5: confluiscono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.
In particolare, l’intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest’ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se: - nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
- il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell’ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”;
- nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente.
Se il cessionario è anch’esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell’operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.
Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.
Con la medesima ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha avuto altresì modo di affermare come, la segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, richieda, secondo la citata circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 (Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.5) una valutazione da parte dell’intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può, quindi, originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, quali ad esempio il mero ritardo nel pagamento del debito o al volontario inadempimento per contestazione del credito, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.
Tuttavia, afferma il Giudice, nessuna norma prescrive che tale valutazione debba essere effettuata in occasione di ogni segnalazione mensile.
Al contrario, dall’interpretazione sistematica si ricava che la valutazione in oggetto sia da effettuarsi solo in occasione della prima segnalazione a sofferenza da parte dell’intermediario.
Pertanto, nelle ipotesi di cessione del credito a terzi, anche a società di cartolarizzazione, le predette istruzioni stabiliscono al Capitolo II Sezione 2 paragrafo 5.6, che il cessionario intermediario segnali tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza (ovviamente salvo che sussistano i presupposti per una diversa classificazione).
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come non sussista in capo al cessionario alcun obbligo di preventivo preavviso di segnalazione in Centrale Rischi né, tantomeno, di procedere ad una complessiva valutazione patrimoniale del debitore ceduto.