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Il Dpr 430/2001: un testo snello ma di valore meramente programmatico
Gli Uffici marketing di imprese e intermediari digitali sanno bene che l’idea di promuovere prodotti attraverso operazioni a premi accende un dibattito con i propri Uffici legali sulla esigenza di applicare o meno il Dpr che ne costituisce il primo testo di riferimento.
Sì, perché la stessa lettera della legge – con un costrutto sintattico di rara sciatteria e contraddittorietà logica – si esprime affermando che esistono operazioni a premi che non costituiscono operazioni a premi. Si guardi, sul punto, l’art. 6 comma 1 lett. c).
Dunque, prima del kick off di qualunque idea creativa, si è costretti a chiedersi: ma quello che in concreto intendiamo realizzare impone lo sguardo a questo testo o non lo rende necessario?
Ciò accade in forza del fatto che la norma “vola alto” e non risolve tutta una serie di questioni pratiche per le quali il Ministero delle Sviluppo economico (Mise) ha creato un corposo set di chiarimenti a loro volta non autosufficienti.
Diciotto articoli nel Dpr, 79 faq ed un contorno di altre leggi, note ministeriali e risoluzioni dell’agenzia delle Entrate…
Il primo criterio scriminante: l’azione di acquisto o di vendita
Acclarata la differenza – nell’ambito delle manifestazioni a premi – fra concorsi e operazioni, di cui si occupa il testo degli artt. 2 e 3 del decreto, si pone il tema di comprendere, nell’ambito delle seconde, quale sia il presupposto primario affinché esse possano effettivamente configurarsi.
Il comma 1 dell’art. 3 fa cenno ad offerte di premi o di un regalo a tutti coloro i quali preliminarmente acquistino o vendano prodotti o servizi.
La precisazione, prima facie assai banale, tuttavia non lo è poiché si registrano spesso iniziative che questo presupposto non lo hanno e che invece si inseriscono in contesti di “mera iniziativa promozionale”.
Un esempio è quello delle delle carte fedeltà cui le faq dedicano approfondite delucidazioni escludendo la creazione e l’uso di esse, a certe condizioni, dai paradigmi della normativa in esame.
Il caso dell’Impresa estera
In Italia operano, sempre più numerose, compagnie ed intermediari in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
La normativa loro applicabile è quella in parola? Il Mise afferma di no in base ad un principio di territorialità espresso dall’art. 1 del Dpr, facendo genericamente salvi, però, i diritti dei consumatori, il che lascia - implicitamente ma molto chiaramente - intendere che regole generali in materia pubblicitaria – quali sono quelle dedotte nel Codice del Consumo - debbano comunque essere tenute in linea di conto.
L’aggettivazione “estero” deve intendersi in termini omnicomprensivi assumendosi – nelle parole del Mise riferita sia ai Paesi UE o dello Spazio SEE sia a quelli che non ne fanno parte.
Peraltro, la precisazione sul permanere della validità delle norme di tutela consumeristica per gli operatori comunitari si allinea al parametro di non esentabilità da questa griglia normativa già espresso dal set di Norme di interesse generale pubblicato da Ivass sul proprio portale istituzionale e periodicamente aggiornato da essa.
I referenti normativi e regolamentari di matrice assicurativa
Quando oggetto dell’operazione a premi è un prodotto o servizio assicurativo occorre ricordarsi che il tema ricade, pur sempre, nel novero di quelle attività di cui all’art. 182 del Codice delle Assicurazioni.
Fondamentale anche guardare alla lettera dei Regolamenti Ivass di dettaglio, che sono il 40 e il 41 del 2018.
In quest’ottica val la pena tenere bene a mente il collegamento logico funzionale fra il pacifico valore di negozio giuridico unilaterale non recettizio - nella forma della promessa al pubblico - dell’operazione a premi secondo lo schema degli artt. 1989 e ss. del Codice civile ed il valore del lemma “offerta” contenuto all’art. 68 quinquies comma 2 del Regolamento Ivass 40/2018 con le conseguenze obbligatorie che ne possono discendere, ivi dedotte.
La non demandabilità alle agenzie della redazione integrale dei regolamenti
Come risaputo, un ruolo chiave nella implementazione di operazioni a premi – anche nel comparto assicurativo – è svolto da agenzie di comunicazione ad hoc cui spesso si demanda la cura dell’integralità dei processi commerciali e burocratici che le caratterizzano.
Bisogna però avere la cautela di ricordarsi che quello assicurativo è un comparto vigilato ed iper regolamentato dove la semplificazione del linguaggio – di per sé sempre ontologicamente complessa – deve essere contemperata con l’esigenza di non trasmettere messaggi decettivi.
Spiegare in termini chiari e semplici caratteristiche e contenuti di un prodotto o servizio assicurativo è già molto difficile di per sé.
Farlo in un contesto che - per sua natura - deve primariamente valorizzare aspetti di attrattività e di immediatezza nella comprensione del messaggio crea una complicazione nella complicazione.
Per tale motivo è altamente consigliato di evitare che la redazione del documento centrale di questo genere di manifestazioni, il regolamento, venga integralmente demandata a soggetti che – per definizione – non possono avere contezza degli oneri informativi tipici dei distributori.
Oneri che, qualora restino disattesi, in tutto o in parte, espongono a rischi sanzionatori da parte di più Organi di Vigilanza.
Così rischiando di trasformare un’occasione di promozione in un poco allettante scenario di rischio.