07 Giugno 2018

Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario

NICOLA LUCIFERO

Immagine dell'articolo: <span>Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario</span>

Abstract

L’avvio del 2018 ha visto l’UE alle prese con la stesura di uno dei documenti più attesi dai consumatori dell’Unione Europea. Si tratta del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione che stabilisce le regole per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di informazioni al consumatore di alimenti, sull’indicazione del paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, se differente da quello dello stesso alimento complessivamente inteso.

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Il nuovo Regolamento di esecuzione è un tema di grande rilievo e dalle molteplici sfaccettature che evidenzia il peso delle informazioni circa l’origine del prodotto al consumatore di alimenti in un mercato fortemente globalizzato. D’altronde, l’intensificazione degli scambi commerciali a livello globale, l’utilizzo di nuove strategie per la promozione e la distribuzione dei prodotti, ha aumentato notevolmente il rischio anche di decisioni commerciali non sufficientemente libere e consapevoli. Nel mercato alimentare questo si rileva anche per la diversa valutazione degli alimenti e delle funzioni che questi assolvono agli occhi dei consumatori in termini di merci, capaci quindi di esprimere interessi ulteriori rispetto al soddisfacimento dei meri bisogni alimentari; ciò ha determinato, anche in ragione delle caratteristiche impersonali ed anonime degli scambi, la necessità di prevedere obblighi informativi e regole per garantire la fiducia dei consumatori rispetto ai processi di produzione e di distribuzione al fine di poter effettuare scelte consapevoli sulla base delle caratteristiche degli alimenti e della qualità da questi espressa. In tale ambito l’origine assolve ad un ruolo fondamentale tanto con riguardo al prodotto finito quanto ai suoi ingredienti.

A tale proposito, il primo chiarimento relativo al provvedimento attiene alla definizione di ingrediente primario dettata dal Reg. (UE) n. 1169/2011 che lo identifica nell’ingrediente o negli ingredienti di un alimento che ne rappresentano più del 50% o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali, nella maggior parte dei casi, è richiesta un’indicazione quantitativa. Sempre in via preliminare è necessario considerare che a norma dell’art. 26, par. 2, di tale regolamento, l’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore in merito all’origine reale dell’alimento. Prosegue l’art. 26, par. 3, richiedendo di indicare - o indicare come diverso - il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando questo non è lo stesso di quello indicato per l’alimento, rinviando l’applicazione dell’articolo all’adozione da parte della Commissione di specifici atti di esecuzione.

Al riguardo, se l’ambito di applicazione del Regolamento di esecuzione include gli alimenti di cui all’art. 26, par. 3, sopra esaminati, lo stesso esclude già nel suo articolo 1 le indicazioni geografiche protette ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, nonché le disposizioni di carattere verticale indicate nel Regolamento UE n. 1308/2013, oppure n. 110/2008 o n. 251/2014 o protette a norma di accordi internazionali, nonché i marchi registrati  laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine. Ridotto notevolmente il raggio d’azione della normativa, l’art. 2 dispone che il suddetto paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario deve essere fornito con riferimento alle seguenti aree geografiche:

  1. "UE", "non UE" o "UE e non UE";
  2. Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o nei paesi terzi, come definiti dal diritto pubblico internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
  3. Zona di pesca della FAO, mare o corpo di acqua dolce, come definiti dal diritto internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
  4. Stato membro o paese terzo;
  5. Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato Membro o all'interno di un paese terzo, conosciute dai consumatori medi normalmente informati;
  6. Paese di origine o luogo di provenienza in conformità con le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili per l'ingrediente principale in quanto tale; oppure per mezzo di una dichiarazione del tenore: "[nome dell'ingrediente principale] non proviene da [il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento]" o una dicitura avente lo stesso significato per il consumatore.

Dettata la disciplina sostanziale in materia, infine, il Regolamento rimanda al 01 aprile 2020 la sua entrata in vigore, facendo altresì salva la possibilità di vendere sul mercato le scorte commercializzate o etichettate anteriormente a quella stessa data.

Critiche mosse al Regolamento

Fin dalle prime apparizioni della bozza di regolamento, sono state mosse diverse critiche: un ambito di applicazione ristretto e la previsione di indicazioni terminologiche alquanto generiche e inadatte a permettere al consumatore di fare scelte più consapevoli in materia. Infatti, si tratta di un testo normativo di certo interesse che ha sollecitato non poche critiche e osservazioni da parte degli stakeholders. In particolare, tra i molti, si osservi che Coldiretti ha ritenuto la bozza poco trasparente ed indeterminata con riferimento alle espressioni utilizzabili (UE, non UE, Regione, Stato membro, etc.), che, invece, dovrebbero consentire di individuare il paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario con la stessa precisione di quello riferibile all’alimento. Inoltre, l’esclusione dalla sua applicazione dei marchi d’impresa registrati non tutela e non rispecchia l’intenzione del legislatore espressa nei considerando dello stesso regolamento che, evidenziando una certa incoerenza, li include nello scopo perseguito dall’art. 26(3) del Reg. (UE) n. 1169/2011. Così facendo, l’esigenza dei consumatori di essere informati circa la provenienza di ciò che mangiano trova unico riferimento nei decreti nazionali per l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima emanati, ad esempio, per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per queste ragioni, Coldiretti auspicava un’idonea integrazione del testo al fine di estendere il suo proposito a qualsivoglia indicazione fornita su un alimento - compresi marchi, indicazioni geografiche, dichiarazioni o simboli - in grado di essere intesa quale informazione sul paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Similarmente, Copa-Cogeca, che presta la sua attività in difesa di agricoltori e coltivatori europei, ha ritenuto la bozza vaga e incoerente con le indicazioni di origine previste per l’alimento, permettendo un’etichettatura a livello regionale e locale per questo ed una a livello UE/non UE per il suo ingrediente primario.

A margine di tali osservazioni vi è una considerazione che riteniamo opportuno segnalare: l’origine del prodotto, al pari anche di altre informazioni che accompagnano l’alimento sul mercato, rappresenta un dato informativo che va ben oltre il suo scopo originario, acquisendo una forte valenza concorrenziale posto che l’origine di un prodotto esprime un dato che è anche, al contempo, di qualità e di sicurezza.

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