17 Marzo 2020

Pandemia coronavirus (COVID-19): applicazione della causa di forza maggiore ai contratti di vendita internazionale

MARCELLO MANTELLI

Immagine dell'articolo: <span>Pandemia coronavirus (COVID-19): applicazione della causa di forza maggiore ai contratti di vendita internazionale</span>

Abstract

                                   Aggiornato al 16.03.2020

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”) ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus Covid-19 in Cina emergenza internazionale di salute pubblica. Lo scorso 11 marzo l’OMS ha poi definito il Coronavirus Covid-19 come Pandemia diffusa in tutto il pianeta (la “Pandemia”).

Con questo articolo intendiamo fornire alcune linee guida, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merce (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”) per un primo approccio all’analisi legale di situazioni di ritardo o di impedimento nell’esecuzione dei contratti di vendita internazionale causate dalla Pandemia quale possibile causa di forza maggiore.

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Posto che nei contratti di vendita internazionale può intercorrere una certa durata tra la stipula del contratto e la sua esecuzione (ad esempio nei casi di vendita di impianto con installazione, di vendita a consegne ripartite, di fornitura) può accadere che il venditore, a seguito della dichiarazione di Pandemia, abbia subito ritardi di produzione, ad esempio per aver dovuto imprevedibilmente  sanificare i propri impianti per far operare in sicurezza i lavoratori o che non riesca a consegnare la merce ordinata in Cina al proprio cliente tedesco a causa della mancanza di forniture di materie prime dalla Cina.

In concreto, ci si domanda su quali basi giuridiche possa essere invocata la causa di forza maggiore in una vendita internazionale e, nello specifico, se la Pandemia possa realmente costituire una causa di forza maggiore che esoneri da responsabilità contrattuali e a quali condizioni.  

Per analizzare la questione occorre in primis fare riferimento alla suddetta Convenzione che è in vigore in un grande numero di Paesi e copre un’ampia tipologia di contratti di vendita (dalle vendite tradizionali alla fornitura alla vendita a consegne ripartite fino a fattispecie che includono anche l’appalto ex art.3 della Convenzione) che sono senza dubbio i contratti di maggiore diffusione nel commercio internazionale.

La Convenzione è stata ad oggi sottoscritta da ben 93 Paesi, tra i quali si annoverano: 

  1. nell’ambito dell’Unione Europea quasi tutti gli Stati membri (con l’eccezione di Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Malta); e
  2. all’esterno dell’Unione quasi tutti i Paesi che intrattengono i maggiori rapporti commerciali con l’Italia, quali ad esempio, Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Russia, Giappone e Brasile, con la rilevante esclusione dell’India e di numerosi Paesi del Medio-Oriente.

(Per l’elenco completo si veda il seguente link: https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status)

In particolare, la Convenzione, salvo diverso accordo delle parti su una diversa legge regolatrice della vendita, si applica:

  • A seguito di accordo del venditore e del compratore nel contratto di vendita (che la indicano quindi nel contratto come legge applicabile) 

oppure

  • Qualora non sia presente un esplicito patto nel contratto, l’art.1 della Convenzione prevede che essa comunque si applichi, salvo patto contrario, ai contratti di vendita fra parti aventi sede d’affari in Stati diversi: 

a) quando tali Stati sono Stati contraenti della Convenzione;

oppure

b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.

Ad esempio, nel contesto dell’U.E, l’art.4 del Regolamento UE n.593/2008 prevede che il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.

Pertanto, nelle situazioni sopra indicate, bisognerà sempre fare riferimento alla Convenzione ed alla relativa giurisprudenza applicativa, tendenzialmente uniforme di giudici ed arbitri ex art.7 della Convenzione, per determinare quali siano gli elementi costitutivi della causa di forza maggiore.

In particolare, l’art.79 della Convenzione, denominato Cause di esonero/Exemptions, prevede al primo comma che una parte non risponde per l’inadempimento ad uno dei suoi obblighi (contrattuali) se prova che:

  1. l’inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà
  2. non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto ovvero che la parte evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze.

L’art.79 2° co. prevede poi l’applicazione dell’esonero anche nel caso che l'inadempimento di una parte sia dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato (ad esempio del sub-fornitore o di un vettore; cfr in quest’ultimo caso si veda, ad esempio, Handelsgericht des Kantons Zürich 1999, Clout case 331), ma solo se sussistono le condizioni sopra viste.

In buona sostanza, secondo l’art.79, per invocare con successo un esonero da responsabilità contrattuali per causa di forza maggiore (e sempre salvo diverso patto nel contratto tra le parti), occorrerà che la parte interessata verifichi e provi che:

1.L’impedimento è sorto successivamente alla stipula del contratto: ad esempio, una nuova legge, non presente al tempo della conclusione del contratto, ha bloccato l’esecuzione della prestazione (cd “factum principis”);

2.L’evento era imprevedibile al momento del perfezionamento della vendita: è cioè al di fuori del controllo della parte (beyond his control) e non rientra tra gli eventi che la parte poteva ragionevolmente prevedere.

Ad esempio, non è un evento imprevedibile l’esistenza di divieti di importazione di merci quando il divieto era già presente al tempo della stipula del contratto (Sent. CCI 3130/1980).

In una decisione del 5/3/2005, la Corte Arbitrale Cinese Cietac http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050305c1.html ha rigettato la domanda del venditore cinese che aveva invocato l’epidemia di Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento all’obbligo di consegna di merci, in quanto secondo la Corte, l’epidemia di Sars era diffusa già da due mesi prima della data di stipula del contratto ed era quindi evento prevedibile dal venditore.

Nel caso della attuale Pandemia occorrerà dunque verificare se essa sia già stata dichiarata dalle Pubbliche Autorità (con particolare riferimento ad esempio alle suddette dichiarazioni ufficiali dell’OMS) all’epoca del perfezionamento del contratto o se essa si sia manifestata successivamente. Se la Pandemia si è manifestata successivamente alla sottoscrizione del contratto la condizione dell’imprevedibilità sarà molto probabilmente soddisfatta in quanto si trattava di un evento imprevedibile per la parte colpita.

c. L’evento (o il suo effetto) deve essere impossibile da superare /insormontabile. Ad esempio, non costituisce un caso di impossibilità la mancata concessione di visti al personale israeliano che doveva effettuare la manutenzione, in quanto sostituibile con altro personale di diversa nazionalità (Sent. CCI 1782/1973).

Questa condizione, nel caso della Pandemia, potrebbe essere rappresentata dalle disposizioni di una nuova legge che impedisca l’esecuzione del contratto, ad esempio impedendo di consegnare la merce per chiusura delle vie di comunicazione per motivi sanitari.

L’art.79, quarto comma prevede poi che la parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l'altra dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere entro un termine ragionevole dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento. In difetto quest’ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione della notifica.

Pertanto, per invocare validamente una causa di forza maggiore che soddisfi le condizioni sopra viste, il venditore o il compratore (a seconda di chi sia la parte che non può eseguire la prestazione) dovrà avvisare l’altro contraente con una modalità prevista dal contratto oppure che assicuri prova della notifica e sia dimostrabile (ad esempio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere urgente con prova di consegna ecc..). 

L’effetto pratico dell’applicazione dell’art.79 sarà quindi quello di consentire alla parte che invoca la causa di forza maggiore dovuta alla Pandemia (venditore o compratore) l’esonero da responsabilità per tutto il tempo di durata dell’impedimento durante il quale l’esecuzione della prestazione della parte colpita dalla causa di forza maggiore rimarrà sospesa, fino a giungere alla risoluzione del contratto, qualora l’impedimento in questione persista.

Conclusioni operative

Occorre esaminare il testo del contratto di vendita e verificare se siano presenti clausole sulla legge applicabile e sui casi di forza maggiore, con lo scopo di determinare se la Pandemia è un evento espressamente regolato o meno, integrando, se necessario (ad esempio in presenza di una clausola lacunosa o mal scritta), il dato contrattuale con le previsioni della Convenzione (nei casi in cui si applica) o della legge nazionale applicabile.

Nel caso invece in cui il testo del contratto nulla preveda, occorrerà verificare quale sia la legge applicabile al contratto medesimo (Convenzione o diritto nazionale).

Nel caso si applichi la Convenzione occorrerà verificare se le circostanze concrete sulla base delle quali si invoca la causa di forza maggiore soddisfino le condizioni previste dall’art.79 della Convenzione sopra discusse, per poi notificare tempestivamente ai sensi del contratto - o se il contratto nulla prevede mediante raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con prova di consegna -  l’evento al partner contrattuale.

In esito alla notifica all’altra parte del verificarsi di una causa di forza maggiore (o di hardship nella misura in cui sia applicabile), dovuta alla Pandemia, nel regime della Convenzione si potrebbero delineare i seguenti scenari:

1.sospensione del contratto: nel periodo di sospensione, salvo diverso patto contrattuale, ciascuna parte sosterrà le proprie spese, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dall’art.79. È lo scenario forse più diffuso nel contesto della Pandemia.  

2.rinegoziazione del contratto: può essere collegato alla sospensione ed è la via più pratica e meno onerosa da percorrere aprendo trattative da condurre secondo buona fede. La soluzione più agevole sarà quella di concordare un differimento delle consegne e, se appropriato, una rinegoziazione dei prezzi, fino alla eventuale risoluzione consensuale se non mutano le circostanze impeditive della prestazione entro un tempo concordato.

3.risoluzione del contratto: si potrà validamente chiedere la risoluzione del contratto qualora la prestazione risulti impossibile e la controparte si opponga alla sospensione del contratto o alla sua rinegoziazione, con possibile sorgere di un contenzioso internazionale con la controparte.

 

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