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Una nuova imposta sul consumo
La Plastic tax è una nuova imposta sul consumo, simile dalle accise, che colpirà i produttori e molti altri soggetti coinvolti nel commercio delle cosiddette “plastiche monouso”. Destinata a ripercuotersi principalmente sui consumatori finali, la plastic tax obbliga tutte le imprese a una due diligence dei materiali utilizzati e a modificare i propri standard di produzione, muovendo verso obiettivi di efficienza ambientale. L’applicazione della Plastic Tax ha subito diversi rinvii a causa dell’incertezza sui possibili effetti che il tributo potrebbe provocare nei settori economici coinvolti e da ultimo, il documento programmatico di bilancio 2022, ha nuovamente posticipato l’entrata in vigore dell’imposta al 1° gennaio 2023.
Origine del tributo
Con la Direttiva n. 2019/904/Ue del 5 giugno 2019 l’Unione Europea ha sancito il divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica con singolo impiego ed obbliga gli Stati Membri ad adottare misure necessarie per ridurre l’incidenza sull’ambiente di alcuni prodotti di plastica. A seguito delle prescrizioni dell’Unione europea, l’Italia, con la Legge di bilancio 160/2019 ai commi 634 – 658, ha introdotto l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. MACSI) al fine di dare attuazione a quanto indicato dalla direttiva. L’imposta si applicherà ai dispositivi ed ai prodotti realizzati con l’impiego di materie plastiche destinati ad avere funzione di contenimento di merci o prodotti alimentari realizzati tramite l’utilizzo, anche parziale, di materiale plastico ad eccezione dei dispositivi medici o prodotti utilizzati per contenere e proteggere medicinali. La legge di bilancio 2021 ha escluso dall’ambito applicativo dell’imposta i MACSI provenienti da processi di riciclo e quelli importati nel nostro Paese in regime di franchigia doganale. Il legislatore ha previsto inoltre la non obbligatorietà del versamento dell’imposta per i c.d. “trasformatori”, ossia i produttori di MACSI che utilizzano nella propria filiera altre plastiche monouso, per le quali l’imposta è già dovuta dal fornitore delle stesse.
I soggetti obbligati al pagamento ed esigibilità dell’imposta
Il soggetto obbligato al pagamento della plastic tax varia a seconda del luogo di produzione o provenienza del manufatto. In caso di MACSI fabbricati nel territorio nazionale, i soggetti sottoposti al pagamento della plastic tax sono i fabbricanti ovvero coloro i quali tramite impianti siti nel territorio nazionale produco o vendono i c.d. prodotti monouso. In questi casi l’esigibilità dell’imposta nascerà al momento della cessione ad altri soggetti che operano in ambito nazionale. Qualora il manufatto provenga da Paesi dell’Unione Europea, bisogna distinguere se il soggetto che acquista detti prodotti stia svolgendo operazioni nell’esercizio della sua attività economica, c.d. operazioni B2B, ed in questo caso l’onere ricadrà sul cessionario ovvero operi in un contesto di operazioni rivolte a consumatori privati, c.d. operazioni B2C, in cui il soggetto obbligato sarà il cedente all’atto di cessione dei prodotti. In caso di MACSI provenienti da Paesi Terzi, sarà colui in quale importa questi beni al momento dell’importazione sul territorio italiano a dovere pagare l’imposta sulla plastic tax. Pertanto è necessario evidenziare come varia il momento di esigibilità dell’imposta a seconda se la produzione del prodotto avvenga in un contesto nazionale, europeo o internazionale.
La misura dell’imposta
La misura del nuovo tributo è pari a 0,45 Euro per ogni Kg di plastica monouso prodotta in Italia, introdotta da altri Paesi appartenenti all’Unione europea o importata dai territori extra unionali e l’accertamento degli importi dovuti è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti gli elementi necessari per la determinazione del tributo redatte dai soggetti obbligati. L’importo derivante è versato entro il primo mese successivo al trimestre solare di competenza, mediante F24 accise. In caso di mancato o tardivo versamento dell’imposta, è prevista una sanzione dal doppio al quintuplo dell’importo dovuto, mentre, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, la violazione parte da un minimo di 250 euro fino ad arrivare a un massimo di 2.500 euro. Anche altre legislazioni di Paesi Europei (come Belgio, Francia, Irlanda) hanno già applicato una disciplina per la tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso sebbene con modalità differenti. Gli Stati membri dell’organizzazione hanno scelto di fare leva fiscale per invertire le tendenze dei propri cittadini verso risultati di efficienza ambientale attraverso previsioni normative che mirano a colpire specifiche tipologie di prodotti o il loro utilizzo.
In Belgio, le posate di plastica monouso sono soggette all’imposta ma in misura differente rispetto alle buste in plastica. Anche in Danimarca, gli imballaggi sono sottoposti ad aliquote diverse a seconda della tipologia di packaging prodotto, se con materiale riciclato o meno. In altri Paesi UE (come la Francia) invece, l’eliminazione dei prodotti in plastica si sta realizzando in maniera graduale, a partire al 2022 lo Stato Francese abolirà in via definitiva gli imballaggi di peso inferiore ad un chilo e mezzo per la vendita di alcuni prodotti ortofrutticoli.
La plastic tax verso un aggiornamento dei modelli produttivi
Alla luce della disciplina normativa prevista sulla Plastic tax ed in vista dell’introduzione del tributo nel 2023, è richiesto un aggiornamento dei modelli produttivi di intere filiere commerciali.
Moltissime imprese si sono rivolte a consulenti e professionisti per servizi di analisi dei flussi delle forniture internazionali, per il censimento dei MACSI, per lo studio del loro ciclo di vita e per la conseguente previsione e quantificazione degli importi dovuti a titolo della nuova imposta.
Il primo passaggio della road map è quello di identificare la posizione dell’impresa rispetto alle merci assoggettate al tributo, ossia capire se si può essere qualificati come produttori, importatori, rivenditori o committenti.
Effettuato questo preliminare distinguo, per le company che svolgono attività unicamente commerciale si tratta di ripensare gli accordi con i propri fornitori, mentre sono chiamate a una maggiore attività di aggiornamento quelle il cui core business è proprio costituito dalla produzione e dalla vendita di manufatti in platica monouso. Per tali realtà l’impatto economico è notevole.
Un ulteriore passaggio obbligato della due diligence societaria è la revisione e l’eventuale aggiornamento dei sistemi informatici in dotazione, che devono monitorare i nuovi flussi di materie prime e ottimizzarne la gestione contabile, soprattutto laddove non è possibile sostituire integralmente la produzione di MACSI con materiali compostabili. In questi casi, l’obiettivo è monitorare in maniera il più possibile precisa le quantità di merci, stimando le quantità che devono essere inserite in dichiarazione e sulle quali si deve versare la Plastic tax.
Con l’introduzione dell’imposta si renderà necessaria una revisione degli obiettivi aziendali e dei processi di fabbricazione, con la finalità di superare completamente la plastica monouso, investendo in tecnologia volta alla produzione di materiali ecologicamente più sostenibili.