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La pronuncia della Cassazione oggetto di commento (Sezione I^, Ordinanza 17 giugno 2024 n. 16723), per quanto possa oggi apparire superata dall’abrogazione della Legge Fallimentare e dalle rinnovate disposizioni del Codice della Crisi dell’Insolvenza, rappresenta un precedente di indubbio, attuale e significativo interesse nell’interpretazione delle “consorelle” norme che disciplinano l’Amministrazione Straordinaria.
Il caso ILVA S.p.a.
Questo il caso affrontato e deciso dalla Suprema Corte.
Nel contesto della procedura di Amministrazione Straordinaria di ILVA S.p.a., e quindi nel paradigma concorsuale delineato dal D.Lgs n. 270/1999 – altrimenti noto quale Legge “Prodi-Bis” – un contraente affidatario di un contratto di appalto, che aveva negoziato con ILVA S.p.a. “in bonis” e quindi in epoca antecedente l’apertura dell’Amministrazione Straordinaria, chiedeva l’ammissione del corrispondente credito in prededuzione anche per la componente maturata in ragione delle prestazioni eseguite in data anteriore l’avvio della procedura.
Deduceva in proposito il creditore che i Commissari Straordinari non si erano attivati per lo scioglimento del rapporto ed avevano anzi richiesto prestazioni integrative al contratto d’appalto quale in origine stipulato da ILVA S.p.a..
Il Giudice Delegato, con statuizione confermata in sede di opposizione allo stato passivo, negava tuttavia la collocazione in prededuzione dei crediti maturati dall’appaltatore per le prestazioni eseguite in data antecedente l’apertura dell’Amministrazione Straordinaria.
Leggendo la motivazione dell’Ordinanza si evince che la denegata prededucibilità dei crediti “anteriori” venne motivata dal Tribunale escludendo – seppure in difetto di adeguata ed approfondita valutazione delle emergenze probatorie documentali – che i Commissari avessero manifestato la volontà di subentrare nel contratto d’appalto.
La Cassazione – accogliendo il motivo di impugnazione articolato ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. nella censura di omesso esame del “fatto decisivo” riferibile all’acquisizione al processo della comunicazione con cui i Commissari avevano invece formalmente dichiarato di voler subentrare nel rapporto – evidenzia che dal combinato disposto degli artt. 50 c. 1 e 2 L. “Prodi-bis” (nell’interpretazione autentica declinata dall’art. 1 bis del D.L. n. 134/2008) e dell’art. 74 della Legge Fallimentare, cui il menzionato secondo comma dell’art. 50 L. “Prodi-bis” rinvia, è d’obbligo dedurre una doppia regola.
Fino alla dichiarazione formale di subentro, il rapporto prosegue con prededucibilità dei crediti maturati successivamente
Una prima regola, a valere fino a che il Commissario dell’Amministrazione Straordinaria non abbia formalmente dichiarato di voler subentrare nel contratto, impone la prosecuzione del rapporto nelle more della dichiarazione commissariale ed il riconoscimento della prededucibilità dei crediti maturati dal contraente “in bonis” quale corrispettivo delle prestazioni eseguite in data successiva all’apertura della procedura: così disponendo l’art. 52 della menzionata legge, che espressamente richiama l’art. 111 della Legge Fallimentare.
Con il subentro del Commissario, si riconoscono i crediti ai sensi dell'art. 51 L. "Prodi-bis"
Una seconda regola, a valere dal momento in cui il Commissario esercita la facoltà di subingresso nel contratto, in forza della quale la stabilizzazione del rapporto attribuisce al contraente “in bonis” la totalità dei crediti previsti dall’art. 51 c. 1 e 2 L. “Prodi-bis”: ivi compresi quelli riferibili alla previsione declinata nell’art. 74 Legge Fallimentare.
Il richiamo alla citata norma della Legge Fallimentare porta quale conseguenza – chiaramente espressa dalla Cassazione nell’Ordinanza qui in commento – il diritto del contraente “in bonis” a veder riconosciuta la prededucibilità anche dei crediti maturati in data antecedente l’apertura dell’Amministrazione Straordinaria: e ciò in quanto l’art. 74 della Legge Fallimentare – a seguito della manifestata volontà di subentro del Curatore – attribuisce al contraente “in bonis” il diritto al pagamento integrale delle prestazioni eseguite.
Conclusioni
Il pronunciamento di cui all’Ordinanza n. 16723/2024 della Cassazione Sezione I^ trova un precedente conforme nell’Ordinanza della medesima Sezione n. 19146/2022.Le pur chiare indicazioni dell’Ordinanza qui in commento sollevano però un interrogativo.
Oggi il panorama normativo afferente alle procedure concorsuali è infatti mutato: poiché l’attuale art. 179 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza – nel disciplinare la sorte dei diritti riconosciuti al contraente “in bonis” al cospetto dell’opzione di subentro nel contratto da parte del Liquidatore Giudiziale – esclude espressamente la prededucibilità del credito per la componente riferita alle prestazioni antecedenti all’apertura della Liquidazione Giudiziale.
Non deve però sfuggire, nel coordinamento normativo tra Legge “Prodi-bis” e Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che nel contesto di quest’ultimo – e più precisamente nell’art. 1 comma 2 lett. a) – il Legislatore Delegato ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione del “Codice” l’Amministrazione Straordinaria: in tal modo decretando la “salvezza” delle norme che già la stessa disciplinano.
Pare quindi legittimo dedurre e sostenere che il richiamo di cui al dianzi citato art. 52 L. “Prodi-bis” all’art. 74 della Legge Fallimentare debba essere inteso – pur nel vigore dell’art. 179 del “Codice della Crisi” – quale rinvio “statico”: tale da consentire, nel perimetro dell’Amministrazione Straordinaria e nell’ipotesi il Commissario abbia esercitato l’opzione di subentro, la sopravvivenza delle norme della Legge Fallimentare con la conseguente prededucibilità anche dei crediti maturati dal contraente “in bonis” in epoca antecedente l’apertura della procedura anzidetta.