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Super-ammortamento
Tra queste trova conferma il super-ammortamento: l’ormai già noto meccanismo che prevede la maggiorazione ai fini fiscali del 30% dei costi sostenuti per gli ammortamenti e per le quote capitale dei contratti di leasing, trova riconferma per i beni materiali nuovi consegnati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la fine dell’anno d’imposta in corso sia stato versato un acconto pari al 20 per cento della fornitura. Tale agevolazione trova il limite su investimenti eccedenti i 2,5 milioni di euro.Mini-IRES
Il complicato meccanismo di agevolazione per gli utili re-investiti in azienda previsto dalla legge di bilancio 2019 e da più parti criticato (vedasi articolo su OPINIONI, “La “mini IRES”: linee guida per la programmazione fiscale per il 2019”) è stato sostituito da un più agevole metodo di incentivazione all’auto-capitalizzazione delle imprese sia soggette all’IRES sia quelle soggette all’IRPEF: già per il periodo imposta in corso, gli utili accantonati a riserve comporteranno una riduzione graduale dell’imposta sul reddito prodotto. Presupponendo che l’aliquota IRES rimanga invariata, l’imposta sull’utile accantonato a riserva sarà per i periodi d’imposta compresi tra il 2019 ed il 2022 rispettivamente pari al 22,5%, 21,5%, 21% e 20,5%.
Maggiorazione della deducibilità IMU
Grazie anche al rinvio alla Corte Costituzionale da parte della CTP di Parma n. 271/I/2018, cresce la quota parte deducibile di IMU versata sugli immobili strumentali da parte di imprese e professionisti. Il previgente limite di deducibilità del 20% - già innalzato al 40% con la legge di Bilancio 2019 - vede ora un incremento al 50% per il periodo d’imposta 2019, al 60% per il 2020 ed il 2021 e, infine, al 70% dal 2022.
Modifiche alla disciplina del Patent box
La già prevista modalità di richiesta per la tassazione agevolata dei redditi derivanti da taluni beni immateriali (c.d. Patent Box) viene ora affiancata da una nuova e più semplificata modalità di fruizione di tale beneficio: il contribuente difatti potrà richiederla attraverso una variazione in diminuzione operata direttamente nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP del periodo d’imposta in cui è esercitata tale opzione e in quelle dei due periodi d’imposta successivi. Questa notevole semplificazione e maggior celerità nel procedimento di applicazione, si differenzia dalla procedura di ruling finora in vigore che, oltre ad un dispendio di risorse ai fini della quantificazione, comportava anche un differimento della fruizione (pari a circa tre anni) rispetto all’annualità della prima richiesta.
Tale, se così possiamo definirlo, “auto-riconoscimento” in sede di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, prevede che la fase di confronto con l’amministrazione finanziaria sia effettuata in sede di controllo successivo alla presentazione della dichiarazione stessa. Qualora in questa fase la dichiarazione venga rettificata, la sanzione per infedele dichiarazione non si applicherà qualora il contribuente produca la documentazione che sarà specificata da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Aggregazioni d’imprese
Il Legislatore con lo scopo di favorire economie di scala tra diverse imprese, riconosce anche ai fini fiscali e gratuitamente (rectius, senza l’esborso di alcuna imposta sostitutiva sulla rivalutazione) il maggior valore (c.d. disavanzo) di avviamento e di adeguamento al valore di mercato dei beni strumentali materiali ed immateriali a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda finalizzate entro il 31 dicembre 2022. Ciò si traduce in un maggior valore ai fini fiscali delle quote di ammortamento e nella minore quantificazione delle plusvalenze per le cessioni dei beni avvenute dopo il quarto periodo d’imposta successivo all’operazione di aggregazione.
Modifiche alla misura “Nuova Sabatini”
La “nuova Sabatini” ha finora costituito uno dei principali strumenti agevolativi a sostegno per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali o immateriali ad uso produttivo. La misura volta alla riduzione dei tassi di interesse sostenuti per un finanziamento bancario o per un leasing acceso per la realizzazione di un programma di investimenti prevedeva che l’importo erogato dall’istituto finanziario dovesse essere inferiore a 2 milioni di euro. Tale limite è stato raddoppiato dal D.L. Crescita.
Inoltre, qualora l’investimento sia inferiore a 100.000 euro, l’erogazione del contributo è ora prevista in un’unica soluzione (e non più entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento) garantendo così un più veloce rientro in termini finanziari dell’investimento.