24 Marzo 2021

Il processo civile telematico tra innovazione e disfunzioni del sistema giudiziario

ANNAMARIA CANNELLA

Immagine dell'articolo: <span>Il processo civile telematico tra innovazione e disfunzioni del sistema giudiziario</span>

Abstract

Nell’epoca della digitalizzazione del processo civile la professione forense è profondamente cambiata, messa alla prova da una crisi generale ed improvvisa qual è stata quella della pandemia. Gli Avvocati sono stati chiamati ad adattarsi ad una nuova forma di Giustizia, dematerializzando quasi totalmente il proprio lavoro per fronteggiare le inevitabili disfunzioni di un sistema ancora in fase di assestamento.

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Il processo civile telematico, sotto il profilo della sua obbligatorietà, compie nel 2021 sette anni ma è dal 2020 che ha subito un’improvvisa accelerazione determinata dall’emergenza Coronavirus.

Sino ai primi mesi del 2020 la digitalizzazione ha seguito un’evoluzione lenta ma progressiva contemperando gli ovvi vantaggi della struttura tecnologica del processo civile, primo fra tutti la riduzione dei costi e dei tempi della Giustizia, con la necessità di procedere all’alfabetizzazione informatica del personale di Cancelleria ed all’acquisizione di strumentazioni tecniche idonee.

Dal marzo 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza, nell'ottica di accelerare la digitalizzazione del processo, favorire il distanziamento sociale e consentire il prosieguo dell'attività giudiziaria in sicurezza, il legislatore ha stabilito, tra le innovazioni di maggior rilievo[1]:

1) il deposito telematico obbligatorio, da parte del difensore, degli atti e dei documenti offerti in comunicazione, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello;

2) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il deposito telematico di note scritte (c.d. a trattazione scritta e/o cartolare);

3) la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti disciplinandone le modalità (postazioni, contraddittorio, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione, ecc…);

4) modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d'ufficio in luogo temporaneo dell'udienza pubblica prevista dall'art. 193 c.p.c.;

5) la sottoscrizione della procura alle liti 'a distanza'[2] secondo due protocolli:

  1. la spedizione con raccomandata a/r del foglio cartaceo della procura sottoscritto in originale dalla parte;
  2. l’invio tramite email - o meglio posta elettronica certificata – della procura alle liti dopo averla firmata e scansionata unitamente ad un valido documento di identità.

In entrambi i casi il difensore dovrà certificare l’autografia o mediante sottoscrizione in calce all’originale cartaceo ovvero sottoscrivendo digitalmente la copia informatica pervenuta;

6) la possibilità nel giudizio di Cassazione del deposito delle memorie ex art. 378 c.p.c. con l’invio pec alla cancelleria della sezione di riferimento, al Procuratore Generale ed alla controparte. Anche il Giudizio di Cassazione si sta orientando verso il telematico, che dovrebbe essere operativo dopo giugno 2021, essendo in corso la sperimentazione del deposito dei ricorsi e controricorsi per Cassazione telematicamente;

7) la richiesta ed il rilascio telematico, secondo i protocolli di alcuni Tribunali e Corti di Appello, spesso adottati di concerto con gli Ordini degli Avvocati di riferimento:

a) dei titoli muniti di formula esecutiva, conferendo all’Avvocato anche il potere di autenticare l'originale e le relative copie;

b) dei certificati di passaggio in giudicato[3].

Nel primo caso, in particolare, la riduzione dei costi della Giustizia è apprezzabile non essendo dovuti diritti di copia per la richiesta ed il rilascio telematico delle formule esecutive, come chiarito dalla Circolare del Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni del 4 febbraio 2021.

Alla luce delle novità introdotte come sopra sintetizzate, oggi l’Avvocato è potenzialmente in grado di svolgere un intero mandato difensivo senza muoversi dal suo studio e dalla sua scrivania con un considerevole risparmio di tempo e di costi. Basti pensare alle lunghe attese fuori dalle aule giudiziarie per trattare l'udienza (che spesso aveva poi la durata di pochi minuti) oppure alle code davanti alla Cancelleria per la richiesta di una sentenza munita del certificato di passaggio in giudicato o dell’apposizione della formula esecutiva.

Oltre alle modalità “pratiche” di svolgimento della professione, sicuramente diverse dal passato, è mutata anche la responsabilità professionale degli Avvocati che hanno dovuto abbandonare le vecchie “certezze” (come il deposito cartaceo in Cancelleria o lo svolgimento dell'udienza innanzi al Magistrato alla presenza fisica delle parti), adeguandosi ad un diverso sistema di Giustizia dove l'esito positivo del deposito è incerto sino all'accettazione da parte della Cancelleria (che spesso interviene a termini ormai scaduti), l’errore nella digitazione del numero di ruolo o nella creazione della busta può essere fatale e determinare il rifiuto dell'atto, i ripetuti blocchi dei server centrali a livello ministeriale possono compromettere l'accettazione del deposito costringendo a formulare un'istanza di rimessione in termini o, ancora, l’omesso deposito delle note scritte per l'udienza equivale alla mancata comparizione della parte agli effetti dell’art. 309 c.p.c..

La “forzata” accelerazione informatica si è scontrata, nella sua applicazione pratica, con il conclamato ritardo tecnologico di un sistema ancora in fase di adeguamento determinando inevitabili disfunzioni ed inefficienze. Tra queste, il mancato aggiornamento della consolle dei Magistrati - basata ancora su di un applicativo obsoleto ed inadeguato - che ha determinato un’assoluta prevalenza delle udienze a trattazione scritta rispetto a quelle da remoto; la carenza dei dispositivi di firma elettronica in capo al personale di Cancelleria che, di fatto, ha vanificato in alcuni Fori - o ha comunque ridotto - l’operatività delle disposizioni che autorizzano i difensori alla richiesta ed al rilascio delle formule esecutive telematiche; l’esigenza di garantire ai Giudici ed ai Cancellieri in smart working l’accesso da remoto ai registri informatici, in assenza del quale si sono registrati inevitabili ritardi nello scarico dei verbali e dei provvedimenti giudiziari.

Tuttavia il processo telematico e la digitalizzazione ha portato comunque ad un cambiamento importante e positivo per lo svolgimento efficiente della professione forense che si arricchisce sempre più di nuove competenze e specializzazioni, con l’auspicio ad un futuro sempre più improntato all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione.  

 

[1] Art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 convertito dalla Legge n. 27 del 2020; art. 23 del D.L. n. 137/2020; art. 221 del D.L. n. 34/2020.

[2] Art. 83 comma 20-ter D.L. 18-2020 inserito dalla Legge di conversione n. 27-2020 del 29.4.2020.

[3] Corte di Appello di Milano, protocollo 11/02/2021; Tribunale Roma, linee guida del 18/01/2021; Tribunale Palermo, protocollo 17/11/2020; Tribunale Reggio Calabria, protocollo 19/02/2021.

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