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Come noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito anche Testo Unico Ambientale o TUA), il soggetto produttore del rifiuto può essere inteso in una triplice accezione, ossia quale soggetto: la cui attività produce rifiuti (c.d. produttore iniziale materiale); ovvero quel soggetto cui sia giuridicamente riferibile detta produzione, in quanto titolare o formale responsabile del bene/servizio da cui originano i rifiuti. (c.d. produttore iniziale giuridico); o infine quale soggetto che effettua operazioni sul rifiuto suscettibili di modificarne la natura (c.d. nuovo produttore).
In tale contesto, fondamentale appare l’individuazione del soggetto produttore materiale del rifiuto, in quanto è su di lui che generalmente ricadono gli oneri connessi ad una gestione diretta del rifiuto[1].
Chi provoca l’incidente è il produttore del rifiuto…
Ebbene, quanto all’individuazione del soggetto produttore materiale dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e pulizia delle strade a seguito di incidenti stradali sovviene il disposto del D.Lgs 285/1992 (c.d. Codice della Strada), che:
- all’art. 161 co. 2 e 3, sanziona chiunque non abbia evitato la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, gravandolo dell’obbligo di adottare immediatamente tutte le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione ed il libero transito dei veicoli. Inoltre, il medesimo articolo, impone all’utente della strada di provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli altri utenti, mediante il triangolo o, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonché di informarne l’ente proprietario della strada ovvero un organo di polizia.
- all’art. 211 poi, per quel che in questa sede rileva, si prevede, come conseguenza della violazione, l‘applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi o della rimozione di opere abusive, obblighi che potranno essere compiuti anche dall’ente proprietario a spese del trasgressore, laddove questo non adempia nei termini.
Orbene, le norme suesposte, nell’individuare determinati obblighi (obbligo di segnalazione, messa in sicurezza, informazione dell’ente proprietario della strada, etc.) in capo a colui che ha cagionato l’incidente - da cui consegue la produzione di materiale/rifiuti - inducono a ritenere che il produttore materiale del rifiuto sia il soggetto proprietario del mezzo che cagiona l’incidente.
A tale conclusione, non osta nemmeno la circostanza per la quale, a determinate condizioni, spetta all’ente proprietario della strada – e non direttamente ai conducenti responsabili – il ripristino della sicurezza della strada stessa e la rimozione dei rifiuti solidi e liquidi prodotti in tale frangente. Ciò in quanto, in tale eventualità, i rifiuti non sono prodotti dall’attività dell’affidatario del servizio di ripristino stradale (come richiede la definizione di produttore), bensì preesistono alla stessa, quindi l’affidatario deve se del caso essere qualificato quale mero detentore.
..ma del suo smaltimento si occupa il proprietario della strada
Quanto al produttore giuridico, lo stesso, invece, deve essere individuato nel soggetto proprietario dell’infrastruttura stradale (Provincia/Comune ecc.)[2]. Purtuttavia, laddove il servizio di ripristino della viabilità post incidente venga affidato dall’ente proprietario dell’infrastruttura stradale a soggetti esterni, saranno questi a rivestire la qualifica di produttore giuridico.
Ciò posto, nel caso in cui i rifiuti vengano gestiti – come generalmente nella prassi accade – dal soggetto incaricato del servizio di ripristino della viabilità post incidente, quest’ultimo potrà legittimamente gestirli, in quanto rifiuti speciali, attraverso due modalità alternative:
- secondo le gravose regole ordinarie fissate dalla Parte IV del TUA;
- oppure usufruendo della deroga prevista dall’art. 230 co. 1 del TUA.
In particolare, in tale ipotesi:
- il luogo di produzione del rifiuto coinciderà con la sede locale/unità locale del gestore della infrastruttura (rete stradale) nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione (ripristino post incidente);
- il luogo di deposito temporaneo del rifiuto potrà coincidere con la sede locale/unità locale del gestore nella cui sfera di competenza ricade il tratto stradale di effettiva produzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb) del TUA;
- la movimentazione dei rifiuti – dal luogo di effettiva produzione alla sede/unità locale più prossima – non dovrà, a parere di chi scrive, essere accompagnato da FIR, il quale dovrà invece essere compilato esclusivamente per il tragitto che va dalla sede/unità locale, dove viene eseguito il deposito temporaneo, agli impianti di recupero/smaltimento. In ogni caso – a fini cautelativi – è certamente consigliabile accompagnare la “movimentazione” di cui sopra con un documento di trasporto analogo, atto a dimostrare che la “movimentazione” si sta svolgendo nel rispetto del regime derogatorio derivante dall’applicazione dell’art. 230 co. 1 TUA (nonostante tale ricostruzione non sia univoca né la più prudente, ma senz’altro la più coerente);
- la movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi dal luogo di effettiva produzione alla sede legale/unità locale, dovrà essere sempre accompagnata dalla Scheda Sistri-Area Movimentazione, stampata in bianco, compilata e firmata manualmente dal soggetto che effettua la manutenzione e sottoscritta dal conducente.
In conclusione, sebbene il produttore materiale sia identificato nel proprietario del mezzo che cagiona l’incidente, nella prassi operativa la gestione dei rifiuti viene generalmente effettuata dal produttore giuridico (Ente pubblico territoriale o soggetto affidatario del servizio di ripristino della viabilità post incidente), in qualità di detentore del rifiuto. Quest’ultimo potrà quindi adempiere agli obblighi di gestione dei rifiuti avvalendosi della disciplina ordinaria di cui alla Parte IV del TUA, ovvero avvalendosi della disciplina derogatoria ex art. 230 del TUA[3].