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L’art. 190[1] del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito anche Testo Unico Ambientale o TUA) detta una disciplina particolareggiata in ordine ai Registri di carico e scarico. Nello specifico, tale disposizione, oltre ad individuare i soggetti obbligati[2] alla tenuta di tale documentazione, prevede, al suo comma 3 che: “I registri integrati con i formulari di cui all’art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica”.
Con ciò a significare, per quanto di interesse, che:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, esitanti da attività industriali, artigianali o di potabilizzazione delle acque,
sono tenuti alla conservazione dei Registri di carico e scarico per un tempo non inferiore a 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Analogamente, l’art. 193[3] del Testo Unico Ambientale, in tema di Formulari, al suo comma 2 prevede che: “Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni”.
Anche il Formulario di Identificazione del rifiuto deve quindi essere conservato per un periodo (non inferiore) di 5 anni.
A ben vedere, ragionare diversamente (e quindi imporre tempi di conservazione differenti) inficia quella necessaria integrazione tra i Registri e Formulari, richiesta dalla legge[4], in quanto permetterebbe di disfarsi di un documento prima dell’altro, con buona pace dei “controlli integrati” di tracciabilità sui rifiuti.
Quanto alle modalità di conferimento dei Registri e Formulari presso l’impianto di destinazione finale poi, si ritiene – in assenza di specifiche disposizioni riferibili ai medesimi - che gli stessi seguano i principi generali in materia di gestione dei rifiuti.
A tal fine si evidenzia brevemente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 co. 2 lett. b) del TUA, i Registri ed i Formulari, sono astrattamente riconducibili ai rifiuti assimilabili agli urbani. Ossia a quei rifiuti non pericolosi che, per loro origine sarebbero speciali, ma che per qualità e quantità possono essere gestiti – assimilati per l’appunto – alla stregua degli urbani stessi. Con la specificazione che, tale procedimento di assimilazione, non è arbitrario, ma deve avvenire all’interno di regolamenti la cui emanazione è di stretta competenza dell’ente comunale[5].
Pertanto, quanto al secondo dei profili analizzati, può affermarsi che, qualora i rifiuti in esame (i Registri ed i Formulari per i quali non sussiste più l’obbligo di conservazione) rispettino i criteri qualitativi e quantitativi previsti dal regolamento comunale cui occorre di volta in volta far riferimento (in base al luogo di relativa produzione), i medesimi potranno essere gestiti direttamente dal servizio pubblico, come assimilati agli urbani e, quindi, conferiti direttamente al medesimo.
Diversamente, invece, qualora tali rifiuti non rispettino i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai pertinenti regolamenti comunali, i medesimi dovranno essere qualificati come rifiuti speciali e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 188 del TUA, dovranno essere conferiti a terzi debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
In conclusione, i Registri ed i Formulari dovranno essere conservati per cinque anni, a prescindere dalla tipologia di rifiuto – pericoloso o meno – indicata negli stessi. Una volta trascorso tale lasso temporale, gli stessi potranno essere conferiti al Gestore del Servizio Pubblico – laddove assimilati agli urbani - ovvero presso un impianto di destinazione autorizzato secondo legge.
Una gestione non conforme a legge, potrebbe infatti determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del TUA, per la violazione degli obblighi di conservazione dei Registri e dei Formulari, o addirittura di quelle più pregnanti di cui all’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del TUA, per il mancato rispetto dei successivi obblighi di gestione di tale tipologia di rifiuti.