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Come noto, con i due regolamenti UE nn. 1257/2012 e n. 1260/2012, rispettivamente sull’effetto unitario del brevetto europeo e sul suo regime linguistico, è stata data attuazione alla cooperazione rafforzata per l’istituzione di una protezione brevettale unitaria negli Stati Membri contraenti, a cui l’Italia ha ufficialmente aderito con decisione di conferma 2015/1753 della Commissione Europea del 30 settembre 2015.
L’applicazione dei medesimi è subordinata all’entrata in vigore dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (TUB) sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 e ratificato dall’Italia con legge 3 novembre 2016, n. 214.
L’accordo in questione, a sua volta, subordina la sua efficacia al deposito degli strumenti di ratifica/adesione da parte di almeno tredici Stati membri, tra i quali devono figurare i tre Stati nei quali aveva effetto il maggior numero di brevetti nell’anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la firma dell’Accordo, ovvero Gran Bretagna, Francia e Germania. In particolare, la ratifica da parte di quest’ultima è sospesa in attesa dell’esito di un giudizio promosso dinnanzi alla Corte costituzionale federale tedesca.
Le regole che guideranno la procedurra del futuro Tribunale sono state adottate dal comitato preparatorio UPC il 19 ottobre 2015 nella loro diciottesima versione (con successivi minori interventi di modifica).
Nell’attesa che la Commissione Europea si esprima sulla compatibilità delle stesse al diritto unionale e intervenga la successiva adozione formale da parte del Comitato Amministrativo UPC, è possibile svolgere qualche preliminare considerazione sul sistema processuale che si andrà così a creare e sulle difficoltà che potrebbe generare a livello applicativo.
Un primo profilo di incertezza è determinato dal peculiare regime giurisdizionale previsto per il periodo transitorio di sette anni che decorrerà dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’Articolo 83 del medesimo prevede infatti la possibilità di esercitare il c.d. diritto di opt out, ovvero di derogare alla competenza esclusiva del Tribunale Unificato.
In particolare, la possibilità di valersi del meccanismo dell’opt out per un periodo tanto lungo (peraltro prorogabile fino ad ulteriori sette anni) potrebbe rendere il sistema ancora più frammentato di quanto già non lo sia attualmente, vanificando lo spirito di unificazione che il progetto veicola. Al riguardo, è stato evidenziato come l’assetto transitorio possa generare un forte rischio di forum shopping basato non solo sulla ricerca strumentale del foro giurisdizionale più conveniente, ma anche – stante l’eccentricità della “procedura unificata europea” rispetto al diritto nazionale - del rito applicabile più vantaggioso.[1]
Altro profilo che solleva perplessità è l’estensione dei poteri di rappresentanza ai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'EPO a norma dell'articolo 134 della CBE (a condizione che siano in possesso di ulteriori qualificazioni, che possono essere ottenute seguendo corsi specifici “accreditati”)[2]. Ci si potrebbe infatti legittimamente chiedere – come il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa peraltro ha fatto – se questa nuova figura di rappresentante possa esaustivamente veicolare quelle garanzie difensive proprie dell’avvocatura e che derivano da una conoscenza ed esperienza giuridica estesa a questioni ed ambiti che, pur travalicando i ristretti confini del diritto brevettuale, pur sempre ne interessano le relative controversie.
Inedito per il nostro sistema è inoltre l’istituto della “protective letter” introdotta dalla Rule 207, con cui un potenziale contraffattore può anticipare la contestazione dei fatti e degli argomenti che ritiene potrebbero essere addotti nei suoi confronti ai fini dell’ottenimento di misure cautelari a suo carico (in modo da tutelarsi contro eventuali cautele inaudita altera parte). In particolare, da valutare è l’impatto che questo nuovo strumento avrà sui giudizi cautelari di accertamento negativo previsti dal nostro diritto nazionale, con cui presenta dei profili di sovrapposizione sotto il profilo funzionale.
Volendo entrare in aspetti più di dettaglio del procedimento dinnanzi al Tribunale Unificato si potrebbe anche evidenziare che dalla lettura delle Rules sembra non vi sia spazio per lo scambio di osservazioni di parte sulla bozza di consulenza tecnica predisposta dal Court expert, diversamente da quanto previsto dal nostro art. 195 c.p.c., determinando così un rinvio del dibattito tecnico alla fase successiva al deposito della relazione finale con conseguente allungamento dei tempi del processo[3]. O, ancora, ci si potrebbe chiedere che spazio residui per la misura della retroversione degli utili, prevista dall’art. 125 c.p.i., nella logica risarcitoria regolata all’art. 68 dell’Accordo, che espressamente prevede che la parte lesa sia “posta nelle condizioni in cui si troverebbe non si fosse verificata alcuna violazione”.
Queste ed ulteriori questioni aperte, che probabilmente troveranno una compiuta risposta solo alla prova dei fatti, non sembrano tuttavia inficiare il valore complessivo dell’assetto che il nuovo sistema unificato intende determinare con positive ricadute in termini di coerenza ed efficienza del sistema brevettuale a livello europeo.