25 Luglio 2020

La prova della navigazione extra UE nel noleggio nautico

SARA ARMELLA

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Abstract

Cambia il regime Iva per le attività di noleggio di imbarcazioni. A seguito della procedura di infrazione della Commissione europea è intervenuta l’Agenzia delle entrate con un recente provvedimento. Per provare la navigazione extra UE e per godere della conseguente esenzione Iva occorre la strumentazione satellitare o, in mancanza, idonea documentazione di bordo.

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Il nuovo corso delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha fornito i criteri per l’individuazione del luogo di utilizzo di un’imbarcazione (non natante, quindi superiore ai 10 metri di lunghezza) oggetto di un contratto di noleggio e, di conseguenza, del relativo regime di territorialità Iva. Con il provvedimento 15 giugno 2020, n. 234483 ha finalmente dato seguito alla norma contenuta nella legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 725, l. 2 dicembre 2019, n. 160) che ha previsto che l’Agenzia adottasse nuovi e adeguati mezzi di prova entro i successivi 60 giorni.

L’emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori dell’Amministrazione, nonostante l’esigenza di individuare una prassi che potesse, allo stesso tempo, risultare soddisfacente per gli operatori del settore ed evitare pesanti sanzioni a livello unionale.

 

La procedura di infrazione della Commissione UE

La Commissione europea, infatti, nel novembre 2018 ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, giudicando inadeguato il presupposto territoriale vigente per il calcolo dell’Iva sui noleggi d’imbarcazioni da diporto, fondato su percentuali forfettarie di utilizzo in acque extra UE, variabili secondo la dimensione dell’imbarcazione interessata. Come noto, infatti, se la prestazione non è svolta in acque unionali è considerata non imponibile ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), d.p.r. 633/1972 (legge nazionale sull’Iva).

Le istituzioni europee hanno ritenuto che a tale prassi conseguisse una riduzione dell’Iva ottenibile dai contribuenti italiani, i quali sono risultati avvantaggiati rispetto ad altre normative europee vigenti in materia.

Nel parere del 25 luglio 2019, la Commissione ha precisato che l’art. 59 bis della direttiva 2006/112/CE (ultima direttiva quadro in materia di Iva europea) consente di applicare al noleggio di natanti una riduzione della base imponibile Iva, al fine di evitare casi di doppia imposizione della stessa prestazione di servizi, ma ciò non deve avvenire mediante un criterio di forfetizzazione dell’utilizzo dell’imbarcazione. Ciascun Paese membro UE, dunque, deve applicare parametri obiettivi che consentano di non tassare la stessa prestazione in due sistemi fiscali differenti.

In effetti, a livello unionale, il quadro della tassazione è tutt’ora piuttosto variegato e si caratterizza per un atteggiamento molto differente da un Paese membro all’altro. In Francia l’aliquota applicata è molto bassa (10%), mentre in Spagna, come in Italia, si applica l’aliquota Iva base vigente (21 % contro il 22% italiano). Tuttavia non è prevista né nella normativa né nella prassi spagnola nessun regime o agevolazione in caso di svolgimento della prestazione di noleggio in acque extra-UE.

La delicatezza della materia ha spinto l’Agenzia delle entrate ha indire una consultazione pubblica dal 25 maggio al 3 giugno 2020, valutando i suggerimenti e i consigli giunti dalle Associazioni di categoria e dai singoli operatori interessati.

L’obiettivo delle Entrate è stato quello di scongiurare le successive proteste degli enti coinvolti, proponendo un metodo che consentisse di superare la determinazione forfettaria dell’Iva dovuta.

 

I contenuti del nuovo provvedimento

Il provvedimento del 15 giugno non incide e non modifica l’aliquota applicabile alla fattispecie del noleggio nautico (22%), bensì propone una nuova metodologia per determinare la quota di prestazione di servizi eventualmente svolta in acque al di fuori dell’Unione europea.

Per le imbarcazioni dotate di navigatori satellitari e trasponder la prova della navigazione in acque extra UE si avrà attraverso l’esibizione dei dati e delle informazioni che si riferiscono ai sistemi in uso, mentre, per tutte le altre imbarcazioni, dovrà essere fornito il contratto di noleggio, oltre a due documenti a scelta tra:

  • giornali di navigazione,
  • fotografie digitali (almeno due per ogni settimana di navigazione),
  • fatture o ricevute per ormeggi,
  • documentazione attestante acquisti in un Pese extra Ue.

Per entrambe le tipologie d’imbarcazione è fatta salva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare tentativi di frode sulla base della documentazione fornita dagli operatori.

La documentazione utile ai fini della prova dovrà essere conservata fino allo scadere dei termini di accertamento del relativo periodo d’imposta e sarà ritenuta idonea se consentirà realmente di dimostrare che l’effettiva utilizzazione del natante e l’effettivo godimento del servizio di noleggio sono avvenuti al di fuori del territorio unionale, integrando l’esimente Iva di cui all’articolo 7 quater e nel rispetto della normativa Ue. L’applicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è retroattiva al 15 giugno 2020.

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