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I rifiuti esitati dall’attività di pulizia, come scarto dei prodotti utilizzati dagli inservienti nell’atto di pulire, debbono essere annoverati nella categoria dei rifiuti speciali – e segnatamente nell’art. 184, comma 3, lett. f) – in quanto “rifiuti derivanti da attività di servizio”.
Il produttore sarà quindi tenuto a:
- effettuare la classificazione del rifiuto [1];
- raggruppare i rifiuti in deposito temporaneo, secondo le regole previste dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del TUA, laddove non si decida di portarli direttamente a recupero/smaltimento;
- adempiere agli oneri connessi alla tracciabilità dei rifiuti previsti dalla normativa ambientale. Nello specifico:
- redigere il formulario ex art. 193 del TUA, ai fini del trasporto del rifiuto verso un impianto di destinazione;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 co. 1 e 189 co. 3 del TUA, qualora trattasi di rifiuti pericolosi, tenere un registro di carico e scarico;
- ai sensi dell’art. 189 co. 3 del TUA, qualora trattasi di rifiuti pericolosi, effettuare la dichiarazione MUD;
- conferire il rifiuto presso un impianto di destinazione che sia espressamente autorizzato al suo ritiro – per tipologia e quantità.
Il produttore in concreto dovrebbe:
- porre in essere un deposito temporaneo presso il singolo “cantiere/luogo di lavorazione”, laddove decida di non conferirli direttamente a recupero/smaltimento;
- conferire i rifiuti ivi prodotti direttamente ad un impianto di destinazione finale, attraverso un soggetto iscritto all’Albo in apposita categoria;
- redigere, per ogni singolo trasporto, il formulario di identificazione dei rifiuti.
Ci si può interrogare, allora, se sia possibile ricondurre l’attività all’interno della disciplina derogatoria di cui all’art. 266, comma 4, del TUA.
Si potrebbe immediatamente replicare che i servizi di pulizia (in quanto attività ontologicamente distinta rispetto l’attività manutentiva) siano estranei a tale ambito, ma a ben vedere molteplici ragioni potrebbero indurre a ritenere l’art. 266 co. 4 del TUA concretamente applicabile all’attività di pulizia.
In primo luogo, infatti, è la stessa ratio dell’art. 266 co. 4 a determinarne l’applicabilità all’attività di pulizia.
Se si ritiene che la disciplina di favore dettata dall’art. 266 co. 4 del TUA – che, appunto, deroga alla rigida disciplina ordinaria relativa agli adempimenti formali sulla gestione dei rifiuti – è stata prevista per quelle attività manutentive svolte prevalentemente da piccoli artigiani che producono modeste quantità di rifiuti, non vi è alcuna ragione per non ritenerla applicabile in via analogica anche ad altre attività – quale quella di pulizia – che producono, analogamente, esigui quantitativi di rifiuti.
In altri termini, se il legislatore ha sancito una tolleranza giuridica per quelle attività che producono quantitativi minimi di rifiuti, non vi è ragione per distinguere le ipotesi in cui tali rifiuti derivino da attività di manutenzione rispetto a quelle in cui i rifiuti derivino da attività di pulizia c.d. manutentiva.
Diversamente ragionando, infatti, vi sarebbe un evidente contrasto con la ratio di tale disposizione.
Per di più si ritiene che l’attività di pulizia rientri, di fatto, in un concetto di manutenzione in senso lato.
Pertanto, secondo tale ricostruzione, il produttore potrebbe alternativamente gestire i rifiuti speciali esitati dall’attività di pulizia usufruendo della disciplina derogatoria più favorevole delineata dall’art. 266 co. 4 del TUA, secondo le modalità di seguito specificate.
Si rammenta che l’art. 266, comma, 4 del TUA – attraverso l’utilizzo dell’espressione “si considerano prodotti” - introduce una fictio iuris in ordine al luogo di produzione del rifiuto, il quale potrà altresì fittiziamente coincidere con la sede legale ovvero il domicilio (rectius la sede legale) della società che svolge l’attività manutentiva.
Ciò determina rilevanti conseguenze di ordine pratico in ordine alla gestione dei rifiuti. In particolare:
- quanto al luogo di effettuazione del deposito temporaneo, il produttore potrà scegliere di effettuare il deposito temporaneo altresì presso la propria sede legale ovvero presso le unità locali all’uopo attivate, rispettando il principio di prossimità tra la sede/unità locale ed il luogo di produzione. Perciò non sarà costretto ad effettuare il loro deposito temporaneo presso ogni edificio nel quale si è svolta l’attività di pulizia, con conseguente trasporto degli stessi da tale luogo all’impianto di destinazione finale, mediante soggetti autorizzati e compilazione del relativo FIR.
- quanto ai rifiuti speciali “non pericolosi” provenienti dall’attività di pulizia manutentiva:
- non sarà tenuto a tracciarne la movimentazione mediante FIR[2] dal luogo di effettiva produzione alla sede legale/unità locale più prossima.
- non dovrà tenere un registro di carico e scarico, né provvedere alla compilazione del MUD;
- dovrà conferire il rifiuto presso un impianto di destinazione che sia espressamente autorizzato al suo ritiro – per tipologia e quantità.
- dovrà redigere il formulario nell’ulteriore trasporto del rifiuto verso l’impianto di destinazione finale;
- quanto ai rifiuti speciali “pericolosi” provenienti dall’attività di pulizia manutentiva:
- non dovrà compilare il FIR[3] dal luogo di effettiva produzione alla sede legale/unità locale più prossima, al più – a fini meramente probatori - il trasporto potrà essere accompagnato da un documento di trasporto alternativo, anche autonomamente predisposto dallo stesso produttore;
- potrà compilare e conservare il registro di carico e scarico ed il MUD presso la propria sede legale/unità locale più prossima;
- dovrà conferire il rifiuto presso un impianto di destinazione che sia espressamente autorizzato al suo ritiro – per tipologia e quantità;
- dovrà infine redigere il formulario nell’ulteriore trasporto del rifiuto verso l’impianto di destinazione finale.