03 Agosto 2018

La quotazione delle PMI sull’ AIM: gli incentivi fiscali

MENNATO FUSCO

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Abstract

La quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana Spa rappresenta un’opportunità per le PMI che hanno importanti progetti di crescita. La quotazione può far crescere le imprese supportando lo sviluppo attraverso l’accesso al mercato dei capitali con un procedimento semplificato.

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AIM Italia è un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Borsa Italiana Spa e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Si contraddistingue per essere un mercato flessibile sia nella fase di quotazione che nella fase di post quotazione. In particolare i vantaggi offerti da AIM alle PMI sono:

  • Flessibilità regolamentare: AIM Italia sia basa su un regolamento flessibile, concepito per offrire un percorso semplificato alla quotazione e al tempo stesso adempimenti post-quotazione calibrati sulla struttura delle piccole e medie imprese.
  • Centralità del Nomad: il Nomad (Nominated Adviser) è il consulente che accompagna la società durante la fase di ammissione e per tutta la permanenza sul mercato.
  • Requisiti di accesso semplificati rispetto al mercato principale: non è prevista una dimensione minima o massima della società in termini di capitalizzazione e, per quanto riguarda il flottante, è sufficiente una soglia minima del 10%. Non sono previsti requisiti particolari in tema di corporate governance, così come non sono previsti requisiti economico-finanziari specifici.
  • Rapidità e costi contenuti: per l’accesso al mercato dei capitali rispetto al mercato principale, assicurando al contempo trasparenza e liquidità per gli investitori.
  • Visibilità internazionale: le imprese potranno accedere a un mercato realmente globale, beneficiando di visibilità internazionale e godendo della credibilità conquistata dall’AIM inglese e dai mercati di Borsa Italiana.

Il legislatore ha introdotto una serie di incentivi fiscali volti a rendere economicamente “conveniente” la quotazione per le PMI e più attraente l’investimento per gli investitori.

Credito di imposta

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 89-92) ha introdotto - per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – un credito di imposta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relativi alla quotazione.

Il beneficio spetta a condizione che l’impresa abbia effettivamente ottenuto l’ammissione alla quotazione.

Il credito di imposta è riconosciuto, fino ad un massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione.

 Tra i costi agevolabili rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Compensi professionali per l’attività dell’advisor legale;
  • Compensi professionali per l’attività del Nomad;
  • Compensi professionali per la redazione del piano industriale;
  • Compensi per le attività di due diligence;
  • Costi relativi all’implementazione del controllo di gestione;
  • Costi relativi alle attività di comunicazione.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Dal punto di vista della rilevanza fiscale, il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, né della base imponibile IRAP. Inoltre non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 61 del Tuir, né ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5 del Tuir.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato il decreto attuativo Mise-Mef relativo alle modalità di applicazione del credito di imposta.

Pare conterrà alcuni importanti chiarimenti; in particolare la possibilità di godere dell’agevolazione anche nel caso di quotazione mediante l’acquisizione di un’impresa già quotata (c.d. Reverse merger) e nel caso di quotazione senza aumento di capitale.

Aiuto alla Crescita economica (ACE)

Per rilanciare lo sviluppo economico e soprattutto per equilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano mediante il ricorso al debito e imprese che si finanziano con capitale proprio il legislatore ha introdotto il c.d. ACE.  L’Aiuto alla Crescita Economica è un “bonus” riconosciuto alle imprese che si patrimonializzano mediante il conferimento in danaro di capitale proprio o l’accantonamento di utili di esercizio.

L’art. 1 del D.L. n. 201/2011 prevede una deduzione dal reddito complessivo netto dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. Tra gli elementi positivi della variazione del capitale proprio rientrano i conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori a seguito dell’aumento di capitale strumentale al processo di quotazione in Borsa.

In particolare, per il 2018 l’importo deducibile dal reddito complessivo netto si ottiene applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 l’aliquota del 1,5% (rendimento nozionale).  Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

Dal 1° gennaio 2017 è stata abrogata la disposizione (art. 1, comma 2bis, D.L. 201/2011) che prevedeva per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione la possibilità

- per il periodo d’imposta di ammissione e per i due successivi – di incrementare del 40% la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente.

Start up e PMI Innovative

Tra le norme fiscali di favore in grado di stimolare la crescita del mercato AIM Italia rientrano quelle relative alle Start up e PMI Innovative.

L’art. 29 del D.L. 179/2012 prevede che a decorrere dal 2017 non concorre alla formazione della base imponibile dei soggetti IRES l’importo corrispondente al 30% della somma investita nel capitale sociale di una Start up o PMI Innovativa, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in Start up e PMI Innovative. Si precisa che l’applicazione dell’agevolazione (in precedenza prevista solo per le start up innovative) alle Pmi Innovative è stata prevista dall’art. 4, comma 9 del D.L. n. 3/2015.

L’investimento massimo deducibile non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo pari ad euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.  L'eventuale cessione, anche  parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

L’incentivo fiscale rende le Start up e le PMI Innovative che intendono quotarsi particolarmente attraenti per gli investitori durante la fase del collocamento dei titoli; gli investitori possono contare sull’abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in seguito alla sottoscrizione delle azioni di suddette società.

L’agevolazione spetta nella stessa misura (30%) e secondo le caratteristiche sopra descritte anche alle persone fisiche fino ad un importo massimo di investimento pari ad euro 1.000.000 per ciascun periodo di imposta.

Piani Individuali di Risparmio (PIR)

I Piani Individuali di Risparmio possono essere definiti come dei “contenitori” gestiti da intermediari finanziari abilitati (es: Banche) o imprese di assicurazione al cui interno possono essere presenti tutti gli strumenti finanziari del mercato retail.

Le principali caratteristiche del PIR possono essere cosi riassunte:

  • L’investitore è una persona fisica residente in Italia che non consegua redditi nell’esercizio di impresa commerciale;
  • L’investimento non deve eccedere i 30 mila euro per ciascun anno solare e complessivamente i 150 mila euro e deve essere detenuto per almeno 5 anni;
  • Almeno il 70% del valore degli strumenti finanziari detenuti del PIR deve essere investito in strumenti finanziari (obbligazioni o azioni, quotate o non quotate) emessi da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’UE con stabile organizzazione in Italia; di questo 70% almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari (azioni o obbligazioni) emessi da società non quotate in mercati regolamentati.

L’obiettivo del PIR è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso strumenti finanziari (quote, azioni, obbligazioni) di imprese industriali e commerciali italiane o europee con stabile organizzazione in Italia per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario”.

Al rispetto dei suddetti requisiti, la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, commi 100 – 114), dispone un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR e per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dalla lettera c-bis alla c-quinquies del TUIR.

Di conseguenza, ai redditi derivanti dagli investimenti effettuati dai PIR non si applicherà il regime ordinario di tassazione degli strumenti finanziari, che, si ricorda, prevede una tassazione pari al 26% sui rendimenti derivanti da partecipazioni o titoli (dividendi e interessi) e sulle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni (azioni o quote), percepiti o realizzate da persone fisiche residenti non imprenditori.

È opportuno sottolineare che, qualora si rendesse necessario il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR, questo non sarebbe soggetto all’applicazione dell’imposta di successione e donazione di cui al D.lgs 346/1990.

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2018 nel disciplinare le modalità applicative delle disposizioni concernenti i PIR ha chiarito che l’agevolazione in questione è compatibile e cumulabile con l’agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale delle Start up e Pmi Innovative, con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare di entrambe le norme agevolative.

È di tutta evidenza come il nuovo strumento, alla luce degli incentivi derivanti dalle agevolazioni di natura fiscale, possa diventare uno mezzo importante per veicolare il risparmio delle famiglie verso investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI) italiane, contribuendo a stimolare la crescita di canali alternativi di finanziamento – tra i quali la quotazione sull’AIM Italia di Borsa Italiana - e a diminuire l’eccessiva dipendenza dal credito bancario.

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