12 Settembre 2020

Il rapporto tra causa del contratto e impossibilità sopravvenuta della prestazione

GIAN PAOLO MARAINI

Immagine dell'articolo: <span>Il rapporto tra causa del contratto e impossibilità sopravvenuta della prestazione</span>

Abstract

Spunti dalla sentenza della Cassazione del 10 luglio 2018 n. 20338

Legittimo il ricorso al rimedio della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 cod. civ.  (principio applicato al contratto di acquisto di pacchetto turistico) nel caso di sopravvenuta impossibilità di beneficiare dell’altrui prestazione.

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La fattispecie:

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento era il seguente. Un soggetto aveva acquistato da un operatore turistico un pacchetto vacanze “all inclusive” pagando anticipatamente l’intera prestazione dovuta. Allo stesso soggetto veniva in seguito – ma prima dell’inizio del viaggio – diagnosticata una grave patologia in ragione della quale lo stesso richiedeva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) del contratto e quindi la restituzione del prezzo anticipato.

Avendo il tour operator opposto l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1463 cod. civ.  veniva avviato il giudizio in esito al quale, sia in primo che in secondo grado, sono state accolte le domande dell’attore e quindi condannato il tour operator alla ripetizione del prezzo. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

Le tematiche principali della sentenza:

La sentenza della Corte di Cassazione si segnala per l’analisi di alcune tematiche generali di indubbio rilievo:
a) il primo tema è quello della definizione di uno dei requisiti essenziali del contratto; ovvero la “causa”;

b) il secondo tema è quello del riconoscimento dell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 1463 c.c. non solo all’ipotesi tipica di “impossibilità” della prestazione dovuta da colui che invoca il rimedio ma anche alla diversa ipotesi in cui sia impossibile – sempre per chi invoca il rimedio risolutorio - trarre beneficio dalla prestazione altrui. 

La definizione del requisito della “causa”

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20338/18 si inserisce, consolidandolo, nel più recente orientamento giurisprudenziale che si distacca dalla definizione tradizionale di “causa” come funzione economico-sociale del negozio fino a farla coincidere con il “tipo” contrattuale (salva l’ipotesi di contratti atipici e quindi del riconoscimento della “meritevolezza” della causa che ne costituisce fondamento), per affermare che “la causa in concreto – intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economica del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola, siano comunque conoscibili dall’altra” (orientamento, come detto, conforme ad altri precedenti sentenze della stessa Corte: Cass. 8100/2013; Cass. 12069/17). La differente impostazione, apparentemente solo teorica e “scolastica”, del concetto di “causa” ha in realtà rilevanti implicazioni pratiche, una delle quali è espressa proprio dalla sentenza in commento (vedi infra).

Applicazione del principio della “causa in concreto” al rimedio ex art. 1463 c.c.: La parte che sottoscrive un pacchetto turistico intende soddisfare generalmente l’interesse personale di beneficiare del godimento di un periodo di vacanza (benefici culturali, ludici o esclusivamente di riposo). Tale finalità, tuttavia, anche laddove condivisa dalla controparte (tour operator), se si avesse quale parametro di riferimento la teoria classica della “causa” “tipo”, rimarrebbe alla stregua di mero “motivo” e come tale risulterebbe irrilevante nella dinamica dello sviluppo delle vicende contrattuali (salve le ipotesi specifiche di cui agli art. 1345 c.c. – illiceità comune alle parti del motivo -  1429 n. 4 c.c. – errore di diritto – o di nullità o risoluzione per c.d. “presupposizione”). La teoria della causa “concreta” consente invece di attribuire rilievo a tale finalità soggettiva, che viene anzi ad assumere valenza di legame tra “causa” e “prestazione”; sicché il venir meno per cause oggettive ed imprevedibili di tale finalità incide sulla stessa causa sinallagmatica del contratto e sulla “possibilità”, intesa in termini di concreta “utilità”, delle reciproche prestazioni delle parti (pur astrattamente non divenute impossibili; il tour operator non è infatti astrattamente nell’impossibilità di garantire il godimento del viaggio né il cliente è nell’impossibilità di pagare il corrispettivo). Tale principio è chiaramente espresso nella motivazione della sentenza nel giustificare appunto il ricorso al rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione (art. 1463 c.c.):”la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.

Conclusioni

I principi sopra enunciati possono avere applicazione non solo per l’istituto di cui all’art. 1463 c.c. ma in tutte le dinamiche o vicende contrattuali ove possa assumere rilievo l’analisi della causa “in concreto” (es. nullità del contratto sotto il profilo della illiceità della causa); non è però facile seguendo tale impostazione teorica comprenderne i concreti distinguo rispetto al principio generale enunciato dall’art. 1345 cod. civ. (“il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”); forse l’elemento principale di distinzione sta nel fatto che mentre nel primo caso può assumere rilievo anche il motivo o la finalità di una sola delle parti sebbene condivisa dall’altra, nel caso di cui all’art. 1345 c.c. il motivo per assumere rilevanza agli effetti della nullità del contratto deve essere sin dall’origine comune alle parti, secondo quello che è l’orientamento dominante sul punto; la questione è tuttavia di evidente complessità e non facile soluzione.

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