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L’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente in caso di commissione di reati ambientali.
In particolare, l’ente sarà responsabile quando un reato ambientale sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un sottoposto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in assenza di modello di organizzazione, gestione e controllo o in presenza di un modello inidoneo e/o non efficacemente attuato.
I reati presupposto di cui all’art. 25 undecies sono tanto di natura dolosa quanto di natura colposa e, con particolare riguardo a questi ultimi, la nozione di interesse o vantaggio ha incontrato difficoltà interpretative ed applicative.
In particolare, ci si è interrogati circa la compatibilità del reato (presupposto) colposo con il requisito di attribuzione della responsabilità consistente nell’interesse o vantaggio di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, nonché le linee guida di Confindustria, hanno precisato al riguardo che i requisiti dell’interesse o del vantaggio vadano ancorati non all’evento (come per i delitti dolosi) bensì alla condotta.
Di talché l’interesse potrà essere ravvisato nelle scelte politiche aziendali ed il vantaggio nel beneficio conseguente, ad esempio, in termini di risparmio costi e di accelerazione delle lavorazioni.
Le società potranno così essere chiamate a rispondere per condotte che violino le norme poste a tutela dell’ambiente e che comportino una riduzione di costi o un risparmio di spesa per le stesse, rischi che talvolta possono essere fisiologici e connessi all’esercizio dell’attività d’impresa e non soltanto necessariamente patologici.
L'importanza di un MOGC per la prevenzione di reati ambientali
Pertanto, data la natura dei reati ambientali (con la soglia della penale rilevanza in termini di colpa e non soltanto di dolo) e dati i sempre più stringenti obblighi di corretta gestione dei rifiuti, le imprese dovrebbero valutare l’opportunità di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a tutelare l’ente dal rischio di incorrere nella responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo, infatti, potrà adottare ed efficacemente attuare tutte le cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione dei reati ambientali e, in ogni caso, ad evitare sanzioni per l’ente.
A tale proposito va però ricordato che non è mai sufficiente che il modello di organizzazione, gestione e controllo si risolva in un adempimento meramente formale e di natura burocratica posto che per avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato.
Si ricorda, ad esempio, che la giurisprudenza penale in materia di gestione dei rifiuti industriali ritiene negligente l’assetto organizzativo quando il modello si limita a dare atto che i rifiuti sono gestiti in conformità alla normativa vigente e a descrivere l’attività svolta in astratto senza prevedere quali siano, in concreto, le procedure di controllo sull’affidabilità dei fornitori (per esempio trasportatori e smaltitori), senza spiegare quali siano le misure da adottare e chi abbia il relativo compito e senza indicare le persone che rivestono le qualifiche indicate in organigramma.
Pertanto, il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente, dovrà essere preceduto da un’idonea mappatura dei rischi e dovrà essere adottato in riferimento alle specificità della singola impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso compiti, responsabilità e strumenti idonei a prevedere e a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente; dovrà poi essere efficacemente attuato mediante l’istituzione di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente dotato di concreti poteri di controllo e mediante la previsione di sistemi di revisione periodica.
In conclusione, l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo basato sulle specificità caratteristiche della singola impresa rappresenta un valido strumento di compliance idoneo non soltanto a prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali ma, altresì, a regolamentare ed a meglio organizzare gli adempimenti aziendali così da assicurare un rapido e virtuoso processo di gestione dell’impresa idoneo a promuovere la cultura della legalità.