* * *
La normativa
In data 23 maggio 2011 è stato emanato il d.lgs. n. 79, denominato «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», in attuazione della Delega prevista dalla legge n. 246/2005.
La normativa, in attuazione della 2008/122/CE, regolamenta il settore a livello nazionale, così superando la precedente disciplina affidata alle Regioni in regime di competenza residuale ex art. 117, comma 4, Cost.
Ora, a parere di chi scrive, la novità di maggior rilievo della normativa in questione, è il disposto dell’art. 47 del Codice del Turismo (allegato all’ art. 1 D.Lgs. n. 79/2011) con il quale è stato finalmente codificato il cd. danno da vacanza rovinata.
La norma prevede, infatti che «Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta».
E se è pur vero che prima di allora tale tipologia di danno rientrava tra quelli risarcibili ex art. 2059 c.c., in quanto l’art. 5 della Direttiva CE/90/314, poi recepito dall’art. 93 cod. cons., secondo la Corte giust. Ce, 12 marzo 2002, causa C-168/00, doveva essere interpretato nel senso che il consumatore aveva diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso” (cfr. anche le note sentenze Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), con il citato art. 47 è stato definitivamente sancito il pensiero della giurisprudenza che aveva ritenuto meritevole di tutela il disagio subito dal turista durante il soggiorno a causa dell’organizzatore del viaggio ovvero del tour operator, precisando come al turista spettasse, oltre al risarcimento del danno direttamente riconducibile all'inadempimento, anche uno specifico ed ulteriore danno commisurato al tempo della vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
E così, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, configurano la fattispecie del danno da vacanza rovinata:
- la mancata partenza dell'aereo e/o l'eccessivo ritardo nelle partenze stesse
- lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli
- la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e/o di quelli previsti in contratto
- le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente, i disservizi imputabili a negligenza dell'organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili.
La responsabilità extracontrattuale
Ma vi è di più.
Invero con la recente sentenza n. 434/2016 resa in grado d’ appello dalla I sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia, si è ritenuto che il danno da vacanza rovinata è rilevabile come lesione inerente il periodo in cui il lavoratore – oltre a poter giovare del riposo dovuto – dedica del tempo anche agli affetti familiari tutelabile ex art. 2043 c.c.; ragion per cui è configurabile il risarcimento del danno da vacanza rovinata anche in capo al coniuge non direttamente leso da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.-
Ciò nel presupposto che le ferie “rappresentano un diritto - inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall' art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall'attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”.
“Motivo per il quale, ancorché la moglie del soggetto danneggiato non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione può ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia”.
“Le ferie, infatti, consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l'organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana”.
Il futuro
Concludendo, auspichiamo che i nostri amministratori si rendano conto della primaria importanza del settore turismo così che ad esso (anche con la costante evoluzione normativa) venga ad essere impresso un carattere forte e rivolta una ampia considerazione quale settore in grado anche di risollevare l'economia italiana.