14 Marzo 2024

Salute e sicurezza sul lavoro: deleghe e principio di effettività

GIORGIO PIAZZESE

Immagine dell'articolo: <span>Salute e sicurezza sul lavoro: deleghe e principio di effettività</span>

Abstract

Deleghe e principio di effettività in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: cosa è cambiato a distanza di dieci anni dalla nota sentenza Thyssenkrupp (Cass. n. 38343-2014)?

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Sono passati dieci anni da quando le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema dell’individuazione delle posizioni di garanzia e della gestione del rischio nell’ambito delle organizzazioni di lavoro complesse.

In particolare, con riferimento al primo destinatario di norma in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (e cioè il datore di lavoro) la Cassazione, prendendo le mosse dalla definizione legislativa di cui al d.lgs. n. 81/2008, individua tale figura in capo a chi ha la responsabilità dell’organizzazione e dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa.

In altri termini, il potere di gestione ed il potere di spesa, e quindi l’autonomia decisionale e l’autonomia patrimoniale, costituiscono il fondamento per l’assunzione della posizione di garanzia e del ruolo di gestione del rischio in seno all’organizzazione del lavoro.

La delega di funzioni è lo strumento tramite il quale il datore di lavoro può trasferire i propri obblighi e le proprie responsabilità ad altri soggetti che vengono così ad assumere una posizione di garanzia derivata.

Il d. lgs. n. 81/2008, nel disciplinare tale istituto, pone l’accento proprio sui requisiti sostanziali dell’autonomia gestionale e del relativo potere di spesa che devono, perché la delega sia efficace al fine dell’esonero di responsabilità del delegante, essere conferiti al delegato.

L’autonomia gestionale e l’autonomia patrimoniale sono, pertanto, gli indici di effettività della delega che permettono al delegante di trasferire i poteri e gli obblighi di gestione del rischio a soggetti che ab origine non sarebbero istituzionalmente preposti alla gestione dello stesso.

 

La nozione di datore di lavoro ai fini della sicurezza

La nozione di datore di lavoro ai fini della sicurezza non coincide necessariamente con quella civilistica che individua tale figura in capo al legale rappresentante dell’impresa e quindi, nelle imprese di dimensioni medio – grandi, in capo all’intero consiglio di amministrazione.

Proprio su questo tema è più volte intervenuta la giurisprudenza affermando il principio che, in materia di prevenzione degli infortuni nelle società di capitali, la posizione di garanzia posta a carico del datore di lavoro grava su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

A tale proposito è stato espressamente affermato il principio per cui non deve confondersi “l’attribuzione di ruoli all’interno dell’organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008. La prima, quando associata alla effettiva titolarità di pertinenti poteri, fonda la posizione gestoria a titolo originario; la seconda comporta il trasferimento a titolo derivato, dal datore di lavoro ad altri soggetti, di alcune sue specifiche e definite competenze e dei correlati poteri” (cass. pen., sez. IV, 3 gennaio 2020, n. 54).

Proprio su questo tema è intervenuta in epoca recente la IV Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 8476 del 27.2.2023.

 

Delega di funzioni e delega gestoria

Nel caso deciso dalla suprema corte si dibatteva in ordine alla natura di una delega conferita dal consiglio di amministrazione di una società ad uno dei consiglieri della stessa.

In particolare, la suprema corte ha riconosciuto che la delega conferita dal consiglio di amministrazione al consigliere doveva essere disciplinata come una delega gestoria ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.

Orbene, la delega gestoria è lo strumento che nelle organizzazioni complesse permette la ripartizione delle competenze e delle responsabilità.

Con questo strumento il consiglio di amministrazione (titolare della legale rappresentanza e della posizione di garanzia originaria) delega gli obblighi del datore di lavoro ad uno dei propri componenti e quindi a qualcuno che è già, ab origine, individuato come datore di lavoro.

La delega di funzioni di cui all’art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, invece, trasferisce gli obblighi di sicurezza ad un soggetto che non era individuato datore di lavoro.

I due istituti sono ontologicamente diversi e ciò determina delle conseguenze sul rispettivo contenuto e sugli obblighi che permangono a capo del soggetto delegante:

  1. La delega di funzioni serve a trasferire le mansioni del datore di lavoro a soggetti che non sono titolari dei relativi poteri e doveri; pertanto, deve espressamente conferire al delegato tutti i poteri di gestione e di organizzazione propri del delegante, oltre all’autonomia patrimoniale necessaria ad assolverne le funzioni;
  2. La delega gestoria, invece, non deve trasferire i poteri di gestione, di organizzazione e di spesa perché sono già ricompresi a monte nella qualifica datoriale di cui è investito il consigliere delegato.

In conclusione, pare potersi affermare che i principi di diritto espressi dalle sezioni unite dieci anni fa siano ancora attuali ed in conformità agli stessi il criterio per l’individuazione della posizione di garanzia non è di natura formale ma sostanziale, tale per cui il primo destinatario di norma in materia antinfortunistica è chi, in seno all’organizzazione del lavoro, è dotato dei poteri gestionali e di spesa necessari a gestire adeguatamente i rischi connaturati all’attività lavorativa.

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