23 Settembre 2021

Il sequestro conservativo europeo di conti correnti

SILVIA OLIVA

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Abstract

Il sequestro conservativo europeo di conti correnti previsto dal Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea consente al creditore di congelare, con un “effetto a sorpresa”, i conti correnti detenuti dal debitore in uno Stato membro dell’Unione Europea, al fine di assicurare il soddisfacimento del proprio credito. Nei prossimi paragrafi si esamineranno i principali requisiti per la presentazione e per l’accoglimento del ricorso, nonché gli aspetti maggiormente innovativi della nuova misura cautelare.

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A partire dal 1° dicembre 2020 anche in Italia è possibile ricorrere alla procedura di sequestro conservativo europeo dei conti correnti, c.d. “EAPO” (da European Account Preservation Order). L’EAPO era stato introdotto, già nel 2014, con il Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea (il “Regolamento”) e aveva segnato un nuovo e significativo avanzamento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e in materia di recupero transfrontaliero dei crediti.

Solo con l’adozione del D. Lgs. 152/2020, entrato in vigore appunto il 1° dicembre 2020, però, l’Italia ha definito la normativa interna di raccordo con il Regolamento.

Scopo primario dell’EAPO è quello di consentire il congelamento delle somme detenute nel conto corrente bancario estero del debitore, nell’attesa che sia possibile procedere con l’esecuzione forzata.

 

Qual è l’ambito di applicazione dell’EAPO?

L’EAPO può essere richiesto per tutelare i crediti in materia civile e commerciale ed è applicabile ai casi transnazionali, i.e. (ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento) quando il conto/i conti target si trovano in uno stato che non è:

  • lo Stato Membro competente per il deposito della domanda;
  • lo Stato Membro in cui è domiciliato il creditore.

 

Quando può essere richiesto e quali sono i requisiti per l’accoglimento?

Il Regolamento prevede, all’articolo 5, che il provvedimento possa essere richiesto ante causam (prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato Membro), in corso di causa, oppure dopo aver ottenuto un titolo (quando il creditore è già in possesso di una decisione giudiziaria, di una “transazione” giudiziale o di un atto pubblico che contengano un’obbligazione di pagamento).  

Quanto ai requisiti per l’accoglimento della domanda, essi sono riconducibili alle categorie del fumus boni iuris (la parvenza del diritto) e del periculum in mora (pericolo concreto che il debitore possa dissipare o ridurre i propri beni nel tempo occorrente per il recupero del credito attraverso i rimedi ordinari predisposti dall’ordinamento). Nell’ipotesi in cui il creditore sia già munito di titolo, invece, è richiesto solamente il periculum in mora.

 

Il carattere innovativo dell’EAPO

Caratteristica determinante e fortemente innovativa della procedura prevista dal Regolamento è la seguente: il provvedimento cautelare viene adottato ed eseguito inaudita altera parte. Il debitore, infatti, ha notizia dell’esecuzione del provvedimento solo dopo che il sequestro è stato eseguito, i.e. dopo che il conto corrente è stato già interessato dalla misura, in modo da evitare che egli possa promuovere azioni infondate o dilatorie idonee ad ostacolare il creditore nel recupero del proprio credito.

Ulteriore aspetto innovativo consiste nella possibilità per il creditore munito di titolo di ricercare i conti correnti detenuti all’estero dal debitore: se il creditore ha motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti correnti presso una banca in uno Stato membro, ma non ne conosce il nome, il codice IBAN o BIC o altro dato identificativo, può domandare nel proprio ricorso di ottenere le informazioni necessarie per la sua identificazione. Tale facoltà presenta un riscontro pratico fondamentale, poiché spesso il recupero del credito in uno stato estero è ostacolato dall’estrema difficoltà nel reperire informazioni sugli istituti di credito presso i quali il debitore ha acceso i propri conti correnti.

 

Come difendersi dall’EAPO?

Lo svolgimento della procedura interamente inaudita altera parte comporta la necessità, in un certo momento del procedimento, di consentire l’integrazione del contraddittorio. Il Regolamento, infatti, offre diversi rimedi al debitore per difendersi. In particolare, il debitore, deducendo ragioni espressamente individuate dal Regolamento, potrà:

  1. ricorrere avverso l’ordinanza di sequestro conservativo (art. 33);
  2. opporsi all’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo (art. 34). Inoltre, sia il debitore sia il creditore possono presentare ricorso ai sensi dell’art. 35, chiedendo di modificare o revocare l’ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.

Ai sensi dell’art. 37, ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli artt. 33, 34 o 35 (se in Italia, in virtù di quanto precisato dal D. Lgs. 152/2020, mediante reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.).

 

Alcune considerazioni

È agevole capire che, perché il meccanismo dell’EAPO funzioni e, soprattutto, sia in grado di risultare davvero efficace, rimane indispensabile il c.d. “fattore tempo”. La celerità è un requisito indispensabile per il funzionamento del sequestro conservativo europeo, tanto che essa è stata perseguita anche attraverso l’elaborazione, con il Regolamento di Esecuzione n. 1823/2016, di appositi moduli, reperibili facilmente online, che devono essere utilizzati da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e nelle diverse fasi della procedura. Peraltro, occorre evidenziare che l’EAPO non richiede l’assistenza di un difensore, né dal lato attivo né dal lato passivo.

Sulla base della – sinora, poca – esperienza concreta di tale misura, non si può fare a meno di osservare che il requisito e, allo stesso tempo, obiettivo della celerità deve necessariamente misurarsi con le tempistiche e le difficoltà burocratiche delle cancellerie e dei Tribunali europei, spesso – ed anche a causa dei rallentamenti causati dalla nota pandemia – alle prese con un grande arretrato.

 

 

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