***
Profili di criticità
Non irrisori sono, invero, i profili di criticità emersi nel corso dell’approfondimento della vicenda, per motivi di riservatezza, cui ci si riferisce in estrema sintesi.
Da un punto di vista squisitamente giuridico, incontestabile rilevanza assume la sequenza cronologica dei provvedimenti giudiziali evocati. Difatti, la società veniva dichiarata fallita e, successivamente, il conto corrente bancario -intestato alla procedura fallimentare- era sottoposto a sequestro preventivo, senza ne fosse data notizia alcuna alla curatela. Al contrario, non si sarebbe dovuta né potuta ignorare la legittimazione della curatela ad agire in sede esecutiva.
In concreto, la pretesa statale di confiscare beni, in sede processuale penalistica, è destinata a confrontarsi con i contrapposti interessi di creditori che, sulle medesime res, vantano diritti o mere aspettative. Peculiare è la situazione che si configura in caso di fallimento, allorché l’imprenditore perde la disponibilità del compendio patrimoniale dell’impresa e nella gestione subentra il curatore, con il precipuo scopo di accertare lo stato passivo e liquidare l’attivo, per poi ripartirlo in ragione della par condicio creditorum.
Sul punto, le Sezioni Unite, nelle fattispecie previste dalla normativa della 231/2000, negavano recisamente che il curatore potesse proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali aventi ad oggetto beni appartenenti al fallito, sul rilievo che l’organo della procedura risultasse terzo, estraneo, rispetto al procedimento cautelare e non fosse , perciò, titolare di diritti sui beni in sequestro, né potesse agire in rappresentanza dei creditori, non essendo neanche questi ultimi, prima dell’assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi (Cass. pen. SS.UU., 25.09.2014, n. 11170). In tale ottica interpretativa, potrebbe apparire indubitabile, peraltro, che la riportata conclusione, invero, riferita a fattispecie di confisca-sanzione disciplinata dall’art. 19 d. lgs. 231/2001 – valga, altresì, riguardo alla misura ablatoria per equivalente, di cui al combinato disposto degli artt. 322-ter c.p. e 1, co. 143, l. 244/2007 (sostituito, senza soluzione di continuità, dal nuovo art. 12-bis del d. lgs. 74/2000, introdotto dal d. lgs. 158/2015).
Tuttavia, la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 aveva, specificamente, ad oggetto una fattispecie in cui il fallimento era stato dichiarato in un momento successivo alla misura cautelare, momento in cui i beni erano già gravati dal vincolo penale.
Ebbene, in ipotesi analoga a quella presente, in caso di sequestro preventivo intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento e, anzi, ancor più precisamente, sul conto corrente della procedura fallimentare stessa, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la “mera constatazione dell’obbligatorietà della sanzione penale (…) potrebbe in effetti non essere sufficiente a giustificare, in un’apprezzabile ottica di equilibrio che correli, controbilanciandoli, i valori costituzionali, la totale ‘messa da parte’ degli interessi tutelati dal fallimento e la paralisi di quest’ultimo provocata svuotandolo del suo attivo – o di una porzione significativa di questo – per farlo confluire tutto in una sanzione penale” (Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2016 -dep. 7 ottobre 2016-, n. 42469).
E' la preesistenza della procedura fallimentare ad invertire diametralmente la prospettiva, traducendosi in un ostacolo che relega ad un ruolo del tutto secondario la natura rivestita dalla confisca cui è finalizzato il sequestro successivamente disposto dal giudice penale: l'indisponibilità dei beni in capo al fallito, posta a presidio degli interessi cui la procedura concorsuale è sottesa, che travalicano il profilo squisitamente privatistico dell'insolvenza del fallito nei confronti dei singoli creditori, stanti i riflessi pubblicistici correlati alla necessità che il tracollo dell'impresa, non si estenda a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti e dunque, in ultima analisi, posti a tutela delle esigenze economiche della collettività implicanti certezza del diritto, non ne consente l'assoggettabilità al vincolo penale per effetto del sequestro finalizzato alla confisca.
Pertanto, l’esigenza di ‘bilanciamento’ già prospettata dalle Sezioni Unite nel 2004 (Cass. pen., sez. un., 24.5.2004, dep. 9.7.2004, n. 29951) e fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità anche in tempi più recenti (Cass. pen., sez. V, 9.10.2013, dep. 5.12.2013, n. 48804), lascia emergere con chiarezza che, seppure la finalità propria della confisca per equivalente è quella di privare il reo delle utilità economiche di provenienza illecita, tale esito non risulta pregiudicato dall’apprensione delle res alla procedura concorsuale. Ciò, soprattutto, ove il passivo superi di gran lunga l’attivo e non vi sia, quindi, la materiale possibilità di retrocedere alcunché al fallito, una volta soddisfatti i creditori.
Nel prossimo articolo tratteremo del ruolo del curatore fallimentare e del sequestro funzionale alla confisca facoltativa.