19 Giugno 2019

Sequestro preventivo e sopravvenuta procedura fallimentare. Seconda parte

ENRICO FREZZA

Immagine dell'articolo: <span>Sequestro preventivo e sopravvenuta procedura fallimentare. Seconda parte</span>

Abstract

In questa seconda parte dell’articolo sul sequestro preventivo alla luce della sopravvenuta procedura fallimentare, trattiamo del ruolo del curatore fallimentare e del sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa. Buona lettura.

 

 

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Il curatore fallimentare quale soggetto legittimato ad agire in sede esecutiva

Sulla legittimazione attiva del curatore fallimentare in sede esecutiva, se, da un canto, il curatore fallimentare non risulta –in base alla giurisprudenza di legittimità post-2014– titolare del diritto di impugnazione dei provvedimenti con i quali si impongono cautele reali, d’altro canto, il medesimo può senz’altro rientrare nell’ampio novero di coloro che si trovano in “una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide l’esecuzione della sentenza” (così Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2010, dep. 21 giugno 2010, n. 23761, pres. Lupo, rel. Squassoni, ric. P.C.M., in CED Cass., rv. 247281), così come risultante dalla espressa previsione normativa di cui all’art. 666 c.p.c. Il curatore è, pertanto, abilitato a promuovere l’incidente di esecuzione a salvaguardia di diritti della procedura sui beni confiscati. Sul punto, la Corte di Cassazione, con pronuncia del 29 gennaio 2016, n. 3876 afferma che: “Il curatore del fallimento, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322, nonché di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame.”

In questi casi, il curatore agisce, legittimamente, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare (Cass.S.U., n. 29951/2004). Diversamente, lo stesso non sarebbe legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, nella ipotesi di emissione anteriore alla dichiarazione di fallimento di un'impresa in quanto non titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni (Cass. III, n. 42469/2016).

La disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 - dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015). Invero, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale conferisce al curatore, che ne è insieme al Tribunale e al giudice delegato l'organo, il potere di gestione di tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento ovvero la dispersione e garantire al contempo la par condicio dei creditori.

Alla luce di siffatte ragioni, appare chiaro ed inequivocabile che il potere del curatore di agire ed impugnare le misure reali emesse in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, nel pieno rispetto del principio pubblicistico della par condicio creditorum, se i beni appresi dalla misura esecutiva siano proventi di azioni recuperatorie, poste in essere dalla curatela al fine di procedere al soddisfacimento dei creditori.

Ciò detto, il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere regolarmente notificato alla curatela, ponendola così in condizioni di agire per il riesame reale della misura in parola.

 

Sul sequestro funzionale alla confisca facoltativa

 Nel caso in esame il discorso è effettuato riferendosi al sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa, per la quale è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa.

Nell’ipotesi considerata, quindi, il sequestro non svolge una funzione strumentale rispetto al procedimento penale ed il provvedimento non è finalizzato ad impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito. In tal senso, le Sezioni Unite hanno affermato che non può escludersi che l'intervento della procedura fallimentare possa costituire fatto determinante il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura. La confisca facoltativa, infatti, postula il concreto accertamento giudiziale della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose strumentali alla commissione del reato o, in alternativa, costituenti prodotto o profitto d’esso, atti a consentire la perpetrazione di nuovi reati.

Per di più, va sottolineato che il medesimo effetto è realizzabile, per altra via, dallo spossessamento derivante dalla declaratoria fallimentare, potenzialmente idonea a determinare il venir meno dell’esigenza cautelare, garantendo inoltre le istanze creditorie sul patrimonio del fallito.

Le esigenze cautelari in questione, sempre secondo l’interpretazione della Suprema Corte, è necessario siano accertate dall'autorità giudiziaria caso per caso, in considerazione delle concrete conseguenze di una eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. In tale prospettiva può pure profilarsi l'opportunità di consentire la restituzione con l'imposizione di specifiche prescrizioni, come previsto ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p.

Difatti, nei casi previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in l. 7 agosto 1992, n. 356, essendo finalità tipica della confisca lo spossessamento del condannato, stabilita non in funzione della intrinseca pericolosità delle cose da confiscare ma soltanto del loro legame con chi abbia subito condanna per determinati delitti, non è precluso che, nell'ambito di procedimento penale per taluno di tali delitti, l’oggetto delle medesime sia oggetto di sequestro preventivo anche nel caso in cui sia sopravvenuto il fallimento dell'imputato, così come riconosciuto dalla giurisprudenza dominante (Cass. penale, 02/02/2007, n. 20443).

Ciò detto, da un lato, il curatore del fallimento potrà chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla loro vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato ai creditori concorsuali, dando comunque luogo alla realizzazione della ratio legislativa.  Dall’altro, il giudice sarà tenuto a esercitare un più rigido e penetrante controllo, onde acquisire la ragionevole certezza che i beni, altrimenti confiscabili, non ritornino surrettiziamente- attraverso prestanomi o mediante ulteriori fraudolenti accorgimenti-  nella diretta o indiretta disponibilità del condannato.

 

 

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